TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400074
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 00074/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2018, proposto da
E T s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato R L in L’Aquila, via Beata Antonia n. 14;

contro

Comune di Fano Adriano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- della determinazione prot. n. 3831 del 26 ottobre 2017, con la quale il Responsabile dell’Area III del Comune di Fano Adriano ha negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria per una postazione per telecomunicazioni elettroniche;

- delle note prot. n. 441 del 19 dicembre 1996 e prot. n. 1163 del 29 marzo 2006, ad essa allegate;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto e conseguente, anche se non conosciuto.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa Rosanna Perilli;

Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 22 febbraio 1995 la Reti Televisive Italiane s.p.a. inoltrava al Comune di Fano Adriano un’istanza di “concessione in sanatoria” ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come risulta dalla documentazione ad essa allegata (documento n. 1 dell’indice della parte ricorrente), di una postazione televisiva composta da un manufatto per l’alloggiamento degli apparati, di superficie pari a 3,80 metri quadrati, e da un traliccio di altezza pari a 12,00 metri lineari, la cui realizzazione risultava ultimata in data 30 dicembre 1992.

Con nota prot. n. 441 del 19 dicembre 1996 (documento n. 2 dell’indice della parte ricorrente), il Comune di Fano Adriano chiedeva alla Reti Televisive Italiane s.p.a. la produzione di alcuni documenti, tra i quali la “denuncia all’UTE di Teramo completa di relative piantine e modello 3 SPC”.

Nelle more, alla Reti Televisive Italiane s.p.a. subentrava la Elettronica Industriale s.p.a.

Con nota prot. n. 1163 del 29 marzo 2006, allegata al documento n. 7 dell’indice della parte ricorrente, il Comune di Fano Adriano richiedeva anche alla Elettronica Industriale s.p.a. la produzione dei medesimi documenti, tra i quali la “denuncia o variazione all’UTE di Teramo completa di relative piantine”.

In data 20 giugno 2011 la Elettronica Industriale s.p.a. conferiva nella EI Towers s.p.a. il ramo d’azienda relativo all’attività di broadcasting mediante la cessione delle infrastrutture di trasmissione radio-televisiva, tra le quali quella oggetto dell’istanza di condono.

Con nota del 16 giugno 2017 la EI Towers s.p.a. ha sollecitato il Comune di Fano Adriano al rilascio del permesso di costruire in sanatoria, significandogli che:

a) l’istruttoria procedimentale doveva considerarsi conclusa con l’avvenuto versamento dei diritti di oblazione e degli oneri nonché con il rilascio dei pareri favorevoli da parte del Comune di Fano Adriano (nulla osta alla realizzazione del progetto del 6 settembre 2006 e valutazione di incidenza dell’8 maggio 2007 - documento n. 4 dell’indice della parte ricorrente), del Ministero per i beni e le attività culturali (documento del 15 febbraio 2007 - n. 3 dell’indice della parte ricorrente) e dell’Ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (documento del 29 luglio 2008 – n. 5 dell’indice della parte ricorrente);

b) doveva considerarsi inesigibile la produzione della denuncia per l’accatastamento dell’immobile all’Ufficio tecnico erariale di Teramo, atteso che, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come integrato dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 agosto 2016, n. 33, le infrastrutture delle reti pubbliche di comunicazione non sono soggette all’obbligo di denuncia di accatastamento;
inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito nella legge 13 marzo 1988, n. 68, “la prova dell’avvenuta presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento” è stata espunta dai documenti da allegare alla domanda di condono edilizio.

Con determinazione prot. n. 3831 del 26 ottobre 2017 il Responsabile dell’Area III del Comune di Fano Adriano ha negato alla EI Towers s.p.a. il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, a causa della mancata produzione del documento attestante l’accatastamento della postazione per telecomunicazioni elettroniche, espressamente richiesto con le citate note prot. n. 441 del 19 dicembre 1996 e prot. n. 1163 del 29 marzo 2006.

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