TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-03, n. 201800350

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-05-03, n. 201800350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800350
Data del deposito : 3 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2018

N. 00350/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00657/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2008, proposto da:
I A e V P, rappresentati e difesi dall'avvocato F B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Ferdinando Zannini in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

Comune di Sant'Angelo in Lizzola (ora Comune di Vallefoglia), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e I G, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;

nei confronti

Stella Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del permesso di costruire n.23 del 25.7.20087 avente ad oggetto lavori di ampliamento di edificio originario, ristrutturazione e completamento ex legge regionale n. 31 del 1979, concernenti un fabbricato di civile abitazione e commerciale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il parere della Commissione edilizia in data 21.4.2008;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Angelo in Lizzola (ora Comune di Vallefoglia);

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che all’udienza pubblica di ruolo aggiunto – cui il ricorso all’esame è stato fissato al solo fine di verificare il permanere dell’interesse alla decisione nel merito - il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che tale interesse è venuto meno;

Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto altresì, valutate le circostanze connotanti la presente controversia, che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi