TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-16, n. 202407460

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-04-16, n. 202407460
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202407460
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 07460/2024 REG.PROV.COLL.

N. 07686/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7686 del 2021, proposto da
Ryanair Dac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R C, G M, C T, S L, A P, M C e I D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Roma, piazza Navona, 49;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, Unione per la Difesa dei Consumatori, non costituiti in giudizio;
Altroconsumo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Gualdieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Angelo Brofferio 7;



e con l'intervento di

ad opponendum:
Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine Laurenzano e Ivano Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari,

del provvedimento n. 29665 (protocollo n. 0047278) adottato dall'AGCM in data 11 maggio 2021 a conclusione del procedimento istruttorio n. PS11865 avente ad oggetto “Ryanair-Cancellazioni voli post-Covid”, trasmesso a Ryanair DAC in data 24 maggio 2021;

del provvedimento (protocollo n. 0093714) del 15 dicembre 2020 e notificato alla ricorrente in data 17 dicembre 2020 di rigetto degli impegni presentati dal professionista in data 9 novembre 2020;

di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi l'atto di avvio del procedimento istruttorio PS11865, emanato dall'Autorità il 24 settembre 2020, l'atto di avvio del sub-procedimento cautelare emanato dall'Autorità in pari data nell'ambito del medesimo procedimento, nonché il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 5 maggio 2021 che ha ritenuto il mezzo internet uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale,

nonché, in via subordinata, per la riduzione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, pari a (i) € 2.800.000,00 per la pratica sub A) e (ii) € 1.400.000,00 per la pratica sub B).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dell’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e di Altroconsumo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe Ryanair dac ha impugnato il provvedimento dell’11 maggio 2021 con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che la ricorrente ha posto in essere due distinte pratiche commerciali scorrette, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, vietandone l’ulteriore diffusione e continuazione e comminandole una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 2.800.000 per la prima condotta e a € 1.400.000, per la seconda.

La ricorrente ha esposto che in data 24 settembre 2020 l’Autorità aveva avviato un’istruttoria volta a verificare se Ryanair avesse adottato modalità di vendita e/o di cancellazione dei propri servizi di trasporto, nonché di erogazione dei servizi di assistenza post-vendita, contrarie alle disposizioni del Codice del Consumo, e promosso l’acquisto di biglietti prospettando ai consumatori la possibilità di cambiare volo senza sostenere alcun costo aggiuntivo per poi applicare tariffe più alte (rispetto a quelle pubblicizzate sul proprio sito web) a chi decideva di effettuare il cambio volo (“promozione nessuna penale per il cambio volo”).

Nel corso dell’istruttoria, Ryanair aveva presentato impegni volti a far venir meno i profili di presunta scorrettezza individuati, ma in data 15 dicembre 2020 l’Autorità aveva deliberato il rigetto degli stessi.

Il 26 febbraio 2021 l’Autorità aveva comunicato il termine di conclusione della fase istruttoria, confermando le contestazioni di cui alla comunicazione di avvio e, in data 24 maggio 2021, aveva notificato alla ricorrente il provvedimento che aveva accertato due distinte pratiche commerciali scorrette:

la prima, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), 22, 24 e 25 del Codice del Consumo (pratica A), avente ad oggetto:

a. la diffusione di informazioni lacunose e ambigue su: (i) le cancellazioni di voli dopo il 3 giugno 2020 e sulla circostanza che esse fossero dovute all’emergenza epidemica anche quando non sussistevano più limitazioni alla circolazione; e (ii) i diritti effettivamente spettanti ai passeggeri in caso di cancellazione, con particolare riguardo alla possibilità di scegliere il rimborso in denaro – come prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004– in luogo del voucher che invece veniva asseritamente proposto in via esclusiva;

b. il difficile accesso ai servizi di assistenza alla clientela, l’omessa risposta alle richieste di informazioni dei consumatori e l’inadeguatezza delle informazioni fornite sull’utilizzo dei voucher;

c. la creazione di ostacoli al riconoscimento dei diritti dei passeggeri; in particolare, Ryanair non avrebbe consentito l’utilizzo integrale del voucher, previsto agevoli forme di rimborso alla scadenza del medesimo ed erogato – nel corso del periodo emergenziale – voucher di durata inferiore ai diciotto mesi come previsto dall’articolo 88-bis del d.l. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”);

d. l’omesso riconoscimento del ristoro per i voli non fruiti dai consumatori successivamente al 6 novembre 2020, in contrasto con quanto disposto dalla pertinente disciplina emergenziale e ponendo limitazioni ed oneri all’utilizzo dei voucher già rilasciati;

la seconda pratica, in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a) e b), e 22 del Codice del Consumo (pratica B), relativa alla diffusione, nel periodo giugno 2020 - gennaio 2021, della promozione nessuna penale per il cambio volo, con cui Ryanair avrebbe invitato i consumatori all’acquisto dei propri servizi di trasporto aereo, prospettando la possibilità di cambiare i voli senza il pagamento di alcuna penale o supplemento, mentre risultava che il prezzo del biglietto applicato per il caso di cambio volo fosse più elevato di quello normalmente in vendita al medesimo momento. L’Autorità aveva, inoltre, ritenuto che in tale campagna pubblicitaria non venisse indicata un’importante limitazione della medesima promozione, ovvero che il cambio volo dovesse essere effettuato fino a sette giorni prima della partenza, altrimenti si sarebbe dovuto comunque pagare il supplemento per il cambio volo.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Sulla specialità delle disposizioni settoriali e sull’incompetenza dell’Agcm ad adottare il provvedimento: nullità per difetto assoluto di attribuzione, incompetenza, manifesta violazione di legge e del principio di supremazia del diritto dell’Unione, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 206/2005 e del Regolamento CE 261/2004.

In Italia, l’unico organismo preposto all’applicazione del Regolamento 261 sarebbe l’ENAC, secondo quanto previsto dalla riforma del Codice della Navigazione, introdotta dal d.lgs. n. 96/2005; l’ENAC ha infatti la competenza istituzionale di vigilare sulla corretta applicazione del d.lgs. n. 69/2006 – “Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato”.

In forza dell’art. 27, comma 1-bis, Codice del consumo, e del correlato principio di specialità sancito dal precedente art. 19, comma 3, secondo cui, in caso di “contrasto”, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento prevalgono sulle disposizioni contenute nel Codice, la competenza dell’Antitrust sarebbe nel caso di specie inesistente.

2. Sull’assenza di pratiche scorrette: violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 21, 22, comma 1, lettere a) e b), 24 e 25 del Codice del Consumo, eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore; violazione del principio del giusto procedimento; violazione del diritto di difesa; travisamento in fatto in diritto; manifesta illogicità e irragionevolezza.

L’Autorità avrebbe fondato le proprie contestazioni su episodi isolati, e non avrebbe dimostrato che le condotte di Ryanair integravano gli estremi di una prassi o strategia d’impresa idonea a condizionare indebitamente i consumatori e, quindi, a costituire una pratica commerciale scorretta ai sensi della disciplina consumeristica.

3. Sulle condotte di cui alla pratica A): violazione e falsa applicazione di

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