TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-11-29, n. 201002704
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Testo completo
N. 02704/2010 REG.SEN.
N. 01522/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1522 del 1998, proposto da:
CO AN, rappresentato e difeso dall’avv.to AN Parisi, con domicilio eletto presso AN Parisi in Lecce, via San Domenico Savio, n. 72;
contro
Comune di Lecce, rappresentato e difeso nella fase iniziale del giudizio dall’avv.to Maria Luisa De Salvo e successivamente dall’avv.to Elisabetta Ciulla, con domicilio eletto presso il Municipio di Lecce – Settore Avvocatura;
per l'annullamento
del provvedimento del 17 marzo 1998, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Annona del Comune di Lecce ha disposto la revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 666 del 28 luglio 1987, nonché degli atti connessi e presupposti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il referendario dott. Paolo Marotta e udito per la parte resistente l'avv.to S. Lazzari, in sostituzione dell'avv.to E. Ciulla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato la nota - provvedimento del 17 marzo 1998, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Annona e Attività economiche e produttive del Comune di Lecce ha disposto la revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 666/87/PA, rilasciata in data 28 luglio 1987 per la gestione di un chiosco-bar, sito in S. Cataldo di Lecce in via Amerigo Vespucci.
Il ricorrente, dopo aver evidenziato che il provvedimento impugnato si fonda su due note informative della Questura e della Prefettura di Lecce in ordine ad una sentenza emessa dal G.I.P. di Lecce per fatti avvenuti nel 1993 e per i quali il ricorrente medesimo ha chiesto ed ottenuto l’applicazione dell’art. 444 c.p.p., con concessione della sospensione condizionale della pena, e che, ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., l’applicazione della pena su richiesta della parte non comporta l’applicazione delle pene accessorie e non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi, fa rilevare che nel caso di specie mancherebbero i presupposti per l’adozione dell’impugnato provvedimento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale, contestando