TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2012-10-12, n. 201200544

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2012-10-12, n. 201200544
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201200544
Data del deposito : 12 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00411/2011 REG.RIC.

N. 00544/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00411/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


M P, rappresentato e difeso dall'avv. L L, con domicilio eletto presso L L in Campobasso, via Roma, n. 48,


contro

Regione Molise, in persona del Presidente p. t., Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, in persona del legale rappresentante p. t., Ufficio Centrale Elettorale c/o la Corte di Appello di Campobasso, in persona del legale rappresentante p. t., Consiglio Regionale del Molise, in persona del legale rappresentante p. t., Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,

nei confronti di

Ciocca Salvatore, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Pascale, con domicilio eletto presso Nicola De Pascale in Campobasso, via Berlinguer, n.1, presso Methodo S.r.l.,

per l'annullamento

e/o la correzione <<in parte qua>>
dei seguenti atti: 1)il verbale di proclamazione degli eletti datato 15.11.2011, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del Molise, svoltesi i giorni 16 e 17 ottobre 2011, nella parte in cui l’Ufficio centrale circoscrizionale, in seguito al riparto effettuato dall’Ufficio centrale elettorale, ha proclamato eletto alla carica di consigliere regionale per la lista provinciale n. 7, avente il contrassegno “Federazione della Sinistra – Rifondazione – Comunisti Italiani” il sig. Ciocca Salvatore, ponendo in graduatoria, come primo dei non eletti, il ricorrente;
2)tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi, comunque lesivi dell’interesse del ricorrente;
nonché per la ricollocazione del ricorrente, previa correzione del verbale di proclamazione degli eletti, quale primo degli eletti e la sua proclamazione alla carica di consigliere regionale;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Molise, Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Campobasso, Ufficio Centrale Elettorale presso la Corte di Appello di Campobasso, Consiglio Regionale del Molise, Ministero dell'Interno e del controinteressato Salvatore Ciocca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2012 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il funzionario delegato per la verificazione tecnica – con nota spese del 14 marzo 2012 – ha chiesto il pagamento di compensi e rimborsi per la verificazione medesima;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., ai fini della liquidazione del compenso per la verificazione, si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia;

Considerato che l’art. 299 del D.P.R. n. 115/2002 ha abrogato – dal 1° luglio 2002 – la legge n. 319/1980, ad eccezione dell’art. 4, dove è stabilito che, per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia possibile un’applicazione degli onorari fissi e variabili, gli onorari <<sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni>>;
ai sensi del medesimo art. 4 citato, la vacazione è di due ore, l’onorario per la vacazione non si divide per metà, trascorsa un’ora e un quarto è dovuto interamente;
il giudice non può liquidare più di quattro vacazioni al giorno per ciascun incarico;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 455 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacazioni da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l’espletamento dell’incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione;

Ritenuto, pertanto, che al fine di determinare il compenso spettante, occorre conoscere le ore e i giorni impiegati per lo svolgimento dell’incombente istruttorio, tenendo presente i principi sopra indicati;

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