TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2015-01-20, n. 201500962
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N. 00962/2015 REG.PROV.COLL.
N. 04448/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A L G, rappresentato e difeso dall'avv. R M, con domicilio eletto presso Studio Legale Modena - Schwarzenberg in Roma, Via Monte delle Gioie, 24;C D;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
A V, B S, D E;
per l'annullamento
dell'esito del giudizio di avanzamento al grado di generale di corpo d'armata per l'anno 2012
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2014 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il Generale di Divisione ricorrente impugna gli atti dello scrutinio di avanzamento per la promozione al grado di Generale di Corpo d’Armata per l’anno 2012 con il quale egli, all’esito della seconda valutazione per l'iscrizione nel relativo quadro, è stato dichiarato "idoneo" all'avanzamento, con un punteggio di 28,93 punti, che ne ha determinato una collocazione in graduatoria in posizione non utile alla promozione (12° posto), ed è stato invece attribuito un punteggio immotivatamente più elevato ai pari grado Stano, V, Errico, D, che ne ha consentito la collocazione in graduatoria in posizione utile alla promozione.
A sostegno del gravame deduce le seguenti censure: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1050, 1053, 1057, 1058, 1060, 1064, 1066, 1067, 1070, 1071, 1072, 1093, 1097 e 1113 del d.lvo n. 66/2010 e degli artt. 700-710 del D.lvo n. 90/2010;Eccesso di potere sotto diversi profili;sviamento di potere, cattivo esercizio della funzione valutativa;illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, travisamento delle risultanze documentali, erronea valutazione dei presupposti;precostituzione in negativo del giudizio.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione.
Non si sono costituiti i contro interessati, ritualmente intimati.
Con ordinanza presidenziale n. 13307 del 12.7.2007 sono stati disposti incombenti istruttori, regolarmente eseguiti dall’Amministrazione.
A seguito della predetta produzione documentale il ricorrente ha presentato motivi aggiunti in cui ha ulteriormente illustrato la censura relativa alla difformità del metro valutativo utilizzato nei propri confronti rispetto ai colleghi.
Con secondi motivi aggiunti, a seguito dell’esame del verbale della CSA e dei relativi allegati, ha dedotto altri elementi relativi alla disparità di trattamento valutativo subito.
All’udienza pubblica del 26.11.2014 la causa, dopo approfondita discussione, è stata trattenuta in decisione.
Con il ricorso in esame ed i primi e secondi motivi aggiunti si impugna il giudizio espresso dalla Commissione di Vertice dell’Esercito per l’avanzamento al grado di Generale di Corpo d’Armata per l’anno 2012. Il ricorrente lamenta che la Commissione di Vertice, in composizione in parte (7 componenti su 10) analoga a quella della precedente tornata valutativa, per la valutazione dell’anno di servizio ulteriore nel grado di Generale di Divisione, abbia attribuito al V e al D un punteggio di p. 29,07 e p. 29,06, che li ha fatti risalire al 2° posto e 4° posto della graduatoria – con un incremento di 12 centesimi di punto rispetto alla tornata valutativa precedente (con conseguente miglioramento di 4 posizioni in graduatoria) mentre al ricorrente ha attribuito 28,93 punti, con un miglioramento di appena 2 centesimi di punto rispetto all’anno precedente, con conseguente perdita di 6 posizioni e collocamento al 12° posto, in assenza di “elementi nuovi” atti a giustificare tale disparità di posizionamento. Il “peggioramento” della posizione del ricorrente sarebbe, secondo l’interessato, dovuto alla diversità del metro valutativo utilizzato dalla Commissione di Vertice, asseritamente restrittivo nei suoi confronti ed, al contrario, estremamente concessivo per i contro interessati, in quanto a questi sarebbe stato attribuito un maggior punteggio che non è riconducibile né ad alcun significativo miglioramento delle rispettive esperienze professionali medio tempore maturate, né ad un incremento dei riconoscimenti conseguiti nel periodo in considerazione.
Va premesso all’esame del ricorso il richiamo al principio di autonomia dei giudizi espressi nelle diverse tornate valutative ai fini dell’avanzamento, che rendono le relative valutazioni non confrontabili tra loro, specie in caso di mutamento dei componenti della Commissione di avanzamento (come nel caso in esame in cui sedevano tre nuovi membri), considerato anche l’inserimento di nuovi soggetti da valutare.
Vanno inoltre ricordati i limiti che il sindacato giurisdizionale incontra nel controllo del giudizio espresso dalle Commissioni ai fini dell’avanzamento degli Ufficiali, ribadendo, anche in quest’occasione, che si tratta di una valutazione di merito, insindacabile dal giudice di legittimità, salvo ovviamente il riscontro di una di quelle situazioni riconducibili all’eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche tradizionali o in quelle più evolute della violazione del canore di ragionevolezza e/o proporzionalità. Tra queste, appunto, “l’eccesso di potere in senso relativo”, per difformità del metro valutativo determinante una disparità di trattamento valutativo tra i soggetti sottoposti a scrutinio, che è stato canonizzato da un orientamento giurisprudenziale consolidato al quale la Sezione ha da tempo aderito.
Con tali precisazioni, si passa ad esaminare il ricorso in esame.
Orbene, va innanzitutto rilevato che i giudizi valutativi espressi dalla Commissione di Vertice nei confronti dei due controinteressati considerati sono formulati in termini più elogiativi rispetto a quasi tutte le qualità oggetto di valutazione ai fini dell’avanzamento: quelle fisiche del ricorrente e di D sono ritenute pregevoli, mentre quelle di V sono ritenute eccellenti;le qualità morali e di carattere del ricorrente sono qualificate pregevoli, mentre quelle di V e D sono definite assolutamente splendide (o eccellenti);le qualità professionali dimostrate in tutta la carriera dal ricorrente sarebbero spiccate (o stimabili), mentre quelle del V e D sarebbero assolutamente straordinarie o assolutamente superlative;il livello dei risultati conseguiti negli incarichi dal ricorrente è qualificato di spiccato (o singolare) valore, mentre è considerato di assoluto (o incontestato) valore nel caso dei due contro interessati;la motivazione al lavoro è ottima in tutti e tre i concorrenti;le capacità intellettuali e di cultura dimostrate dal ricorrente sono eccezionali, quelle dei contro interessati eminenti;l’andamento complessivo della progressione in carriera del ricorrente è di primo piano, quello degli altri due di primissimo piano, la capacità globale di assolvere gli incarichi di alta responsabilità del ricorrente è ragguardevole (o stimabile), mentre per gli altri due è straordinaria (o assolutamente eccezionale);l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore è aggettivata come molto elevata nel caso del ricorrente e assolutamente spiccata (o elevatissima) per i pari grado. Quanto alle “mende”, le schede di valutazioni riportano qualifiche inferiori alla massime da Ufficiale Subalterno per tutti e tre i valutandi. Quanto ai titoli accademici, viene specificato che il ricorrente ne possiede due, a differenza dei contro interessati, che ne vantano uno solo.
Il ricorrente contesta la valutazione delle qualità intellettuali e culturali sopra richiamata.
Egli vanta "titoli culturali" e linguistici pari a V (due lauree ed un Master attinente il profilo istituzionale e conoscenza al massimo livello di 2 lingue straniere) e superiori a D (una sola laurea e conoscenza a livello "elementare" di una sola lingua straniera. Situazione analoga per quanto riguarda i corsi ulteriori rispetto al quadriennio formativo frequentati dal ricorrente e da V, in situazione di parità tra loro (10 corsi), e distacco rispetto al D (solo 3 corsi) il quale aveva conseguito anche risultati meno brillanti in Accademia e alla Scuola di Applicazione e nella frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore. È l’unico dei tre a vantare la frequenza di un Corso di Stato Maggiore presso una Scuola di Guerra estera (il Royal College of Science).
Quanto richiamato dal ricorrente e documentato in atti è stato evidentemente preso in adeguata considerazione dalla Commissione di Vertice, che ha riconosciuto al ricorrente una preminenza sui colleghi, in quanto ha qualificato le capacità intellettuali e di cultura da questi dimostrate come “eccezionali” – cioè di livello non comune, straordinario, singolare, insolito - mentre ha ritenuto quelle dei contro interessati solo “eminenti”, cioè eccellenti e di alto pregio, che consentono ai controinteressati di distinguersi dagli altri, ma non di livello tale da ritenerli addirittura “al di fuori” (extra) di questi (e che tale sia il significato da attribuire a tali aggettivazioni si desume anche dall’utilizzo dei compilatori che usano indistintamente il termine straordinaria o assolutamente eccezionale).
Dalla riconosciuta preminenza del ricorrente sotto tale profilo, tuttavia, non discende, necessariamente, il riconoscimento della preminenza sugli altri ai fini del giudizio di avanzamento in quanto questo costituisce frutto di una valutazione complessiva dell’insieme degli elementi indicati dall’art. 1058 del d.lvo n. 66/2010, per cui la disparità rilevata rispetto ad alcune qualità potrebbe essere controbilanciata dalla più favorevole valutazione, da parte della stessa Commissione di Vertice, delle altre qualità, in particolare delle capacità professionali e dei risultati conseguiti negli incarichi espletati oppure compensata da un diverso apprezzamento dell’attitudine ad assumere le funzioni del grado superiore.
Occorre verificare se, anche sotto tali profili, i giudizi formulati dalla CSA si scostino dalle risultanze della documentazione personale e nelle schede valutative degli interessati, da cui, come si è detto, devono essere desunti gli elementi di valutazione.
Al riguardo si osserva che il giudizio sul possesso dei requisiti in parola espresso dalla Commissione di vertice trova adeguato riscontro documentale per quanto concerne la mancanza di mende, dato che nessuno degli Ufficiali interessati è mai incorso in punizioni nel corso della sua carriera. Altrettanto comune e documentato è il fatto che tutti e tre abbiano conseguito in tempo risalente, da Ufficiale Subalterno, la qualifica di “superiore alla media” (tre da Tenente del ricorrente, una del D, nessuna del V, i quali, nel medesimo periodo registrano nei rapporti informativi valutazioni non apicali per alcuni tratti): come chiarito dalla stessa Amministrazione resistente in numerosi contenziosi analoghi, i modesti risultati dell’esordio di Ufficiali sono riconducibili alla “personalità ancora in via di formazione” e quindi non sono atti a compromettere l’ulteriore sviluppo professionale per l’intera carriera. Peraltro, nel caso in esame, alcune aggettivazioni di non ottimalità sono riportate dai contro interessati anche nel grado di Generale di Brigata.
Per quanto riguarda il periodo più recente, va rilevato che dalla documentazione caratteristica dell’ultimo quinquennio non sembra possibile evincere le ragioni per cui la Commissione di Vertice abbia ritenuto semplicemente pregevoli le qualità morali del ricorrente ed assolutamente splendide quelle dei due contro interessati. Le schede di valutazione degli Alti Ufficiali in questione, infatti, riportano, con formulazioni letterali differenziate, elevato apprezzamento dei profili caratteriali e delle qualità morali degli interessati, che sono riconosciute di altissimo livello.
Come si è ricordato, la normativa in materia prevede che gli elementi di valutazione delle qualità morali e del carattere debbano essere desunte, oltre che dalla documentazione caratteristica, anche dagli elogi e gli encomi, onorificenze e benemerenze, “con particolare riguardo alle motivazioni ed al servizio reso”.
Orbene, nemmeno sotto tale profilo, è possibile comprendere i motivi per cui la Commissione di Vertice abbia sancito la preminenza dei contro interessati rispetto al ricorrente in quanto non è a tal fine sufficiente considerare il dato meramente quantitativo dei titoli posseduti dai valutandi (V vanta 2 elogi, 7 encomi, 2 encomi solenni, di cui l’ultimo conseguito il 9.4.2009, D vanta 1 elogio, 6 encomi, 1 encomio solenne conseguito il 31.10.2011, il ricorrente vanta 3 elogi , 3 encomi, nessun encomio solenne), ma è necessario valutarne il contenuto, sotto il profilo delle motivazioni del conferimento (ad es. al ricorrente sono tributati elogi per l’attività operativa nei Balcani “in maniera encomiabile” ed in “situazioni critiche”, mentre alcuni encomi, che pure avrebbero in astratto maggior valore, conferiti agli interessati riguardano attività di riorganizzazione di Ufficio;ed a tale riguardo il ricorrente mette in evidenzia la differenza tra gli elogi ed economi da questi conseguiti al comando di Reparti e per operazioni militari internazionali e quelli tributati ai colleghi per compiti dirigenziali in posizione di "staff' e attività di stato Maggiore o di funzioni di ufficio di Stato Maggiore(incarichi che il ricorrente definisce di minore responsabilità di comando e scarsa autonomia e responsabilità decisionale) o per aver seguito la fase "organizzativa" dagli uffici dello SME in Italia).
Soprattutto, la normativa in materia impone di non considerare tali titoli isolatamente, ma di considerare l’insieme delle benemerenze ed onorificenze nel loro complesso, tenendo in particolare conto delle Croci al Merito che, secondo la giurisprudenza, rappresentano titoli ai quali la normativa vigente in materia di onorificenze militari e ricompense dettata dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del D.Lgs. n. 66 del 1990 attribuisce preminente valore ai fini della valutazione delle doti di un Ufficiale nell'avanzamento a scelta (vedi, di recente, T.A.R. Lazio Sez. I bis, 10-03-2014, n. 2746;Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-07-2014, n. 3505;n. 4973/11).
Sotto questo profilo, operando il raffronto tra il ricorrente e il V, si evince una parità di titoli solo relativamente al titolo di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, alla Croce di bronzo al merito, alla Medaglia mauriziana al merito 10 lustri, ai quali però il ricorrente aggiunge due Croci d'Argento al Merito dell'Esercito, oltre che la Medaglia di bronzo della Difesa Nazionale della Repubblica Francese nonché Croci commemorative per l'impiego in ambito "internazionale". Sotto il profilo delle onorificenze invece la situazione del ricorrente sembrerebbe paritaria rispetto al D, il quale possiede anch’egli Croce di bronzo al merito, e se vanta il titolo inferiore di Ufficiale dell'Ordine a Merito della Repubblica Italiana, ha però conseguito anche la Croce di Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia e proprio per l’attività in ambito "internazionale", che costituisce un titolo di particolare “peso” che secondo l’ordine delle ricompense e delle distinzioni onorifiche militari sancito dall’art. 869 dal DPR 90/2010 prevale sulle Croci d'Argento al Merito dell'Esercito del ricorrente. Il Collegio non è invece in grado di stabilire, in mancanza di tabelle di corrispondenze o indicazioni normative, quale valore attribuire alla Medaglia di bronzo della Difesa Nazionale della Repubblica Francese tributata in tale ordine di titoli.
In conclusione, relativamente all’apprezzamento delle qualità morali, dalla documentazione agli atti non sembrerebbero evincersi le ragioni per cui la Commissione di Vertice abbia espresso un apprezzamento in termini superlativi dei contro interessati rispetto al ricorrente, al quale sono stati conferiti titoli ed onorificenze di maggior peso rispetto a quelli tributati al V e pari, se non superiori, dato il valore non conosciuto dal Collegio della Medaglia francese, rispetto al D (probabilmente nella valutazione di quest’ultimo la preminenza può essere ricondotta al fatto che, rispetto alla valutazione a scelta per il 2011, egli abbia conseguito un encomio solenne, ancorchè relativo ad un incarico già ricoperto e "premiato" nel periodo precedente).
Anche per quanto riguarda l’apprezzamento delle qualità morali e di carattere del ricorrente, si deve perciò ribadire quanto già affermato con riferimento alle qualità intellettuali e di cultura e cioè che il giudizio di prevalenza dei contro interessati espresso, al riguardo, dalla Commissione di Vertice pare riconducibile all’utilizzo, da parte della stessa, sembrerebbe frutto di un metro di valutazione più restrittivo nei confronti del ricorrente ed ingiustificatamente concessivo nei confronti dei pari grado.
La diversa valutazione delle onorificenze e benemerenze sopra richiamate, peraltro, non incide solo sull’apprezzamento delle qualità morali e di carattere, ma rileva anche ai fini dell’apprezzamento delle qualità professionali, dato che questi costituiscono anche elementi di valutazione di cui la Commissione deve tener conto come prescritto dall’art. 705 del DPR 90/2010 che include, oltre ai titoli ed alle benemerenze in parola, anche gli incarichi di comando e di particolare responsabilità, in particolare a carattere interforze ed internazionali;le specifiche attitudini e versatilità dimostrate in differenti situazioni d'impiego, la “motivazione al lavoro” etc.
Orbene, per quanto riguarda i restanti elementi, la Commissione ha ritenuto gli scrutinandi di pari livello solo sotto il profilo della “motivazione al lavoro”, ma per il resto i contro interessati conseguono apprezzamenti sempre più lusinghieri: le qualità professionali dimostrate in tutta la carriera dal ricorrente sarebbero spiccate (o stimabili), mentre quelle del V e D sarebbero assolutamente straordinarie o assolutamente superlative;il livello dei risultati conseguiti negli incarichi dal ricorrente è qualificato di spiccato (o singolare) valore, mentre è considerato di assoluto (o incontestato) valore nel caso dei due contro interessati;l’andamento complessivo della progressione in carriera del ricorrente è di primo piano, quello degli altri due di primissimo piano, la capacità globale di assolvere gli incarichi di alta responsabilità del ricorrente è ragguardevole (o stimabile), mentre per gli altri due è straordinaria (o assolutamente eccezionale);l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore è aggettivata come molto elevata nel caso del ricorrente e assolutamente spiccata (o elevatissima) per i pari grado.
Anche in questo caso il ricorrente lamenta di aver subito un trattamento valutativo ingiustificatamente discriminatorio. Al riguardo egli rappresenta di aver svolto incarichi di comando non solo di durata superiore rispetto ai colleghi - di diversi mesi superiore rispetto al D e di qualche mese superiore rispetto al V ma con differenza ancor maggiore ove si consideri anche la direzione di uffici – ma anche maggiormente differenziati sia in Italia sia all'estero per tutta la carriera (Medio Oriente — Palestina da Capitano, Bosnia da Tenente Colonnello e poi ancora da Colonnello, Kosovo da Colonnello in qualità di C.te di Reggimento e più di recente l'Afghanistan in qualità di Sotto Capo di Stato Maggiore per le Operazioni di tutto il Comando NATO), è stato impiegato sia nell’ambito delle Operazioni Militari internazionali sia in ambito SHAPE — Comando Strategico dell'Alleanza — sia a livello politico-militare presso lo Stato Maggiore Internazionale della NATO. Il ricorrente ha occupato le posizioni di Capo Divisione Operazioni del Comando del Corpo d'Armata di Reazione Rapida, Direttore Aggiunto alle Operazioni e Capo Divisione Operazioni dello Stato Maggiore Internazionale in Bruxelles e Comandante del Genio e Ispettore dell'Arma del Genio in Roma.
Con riferimento a quest’ultimo incarico il ricorrente precisa di essere l'unico dei tre a poter vantare un comando "pieno" in quanto il Comando del Genio e Ispettore dell'Arma del Genio in Roma nasce per fusione del Comando della Brigata e Comando della Scuola del Genio e quindi accorpa le funzioni di Comandante di Grande Unità nei confronti delle Unità sia operative che addestrative alle dirette dipendenze e funzioni di indirizzo, studio e coordinamento per lo sviluppo dell'Arma e funzioni ispettive e di consulenza per l'intera Arma del Genio e quindi “di fatto costituisce il Vertice dell'Arma di appartenenza del Genio”;sicchè risulterebbe di decisivo rilievo per l'avanzamento ai sensi degli artt. 706 e 708 del DPR n. 90/10.
Egli ritiene perciò incomprensibile la preferenza assegnata ai pari grado che vantano impieghi limitati per di più sostanzialmente ad un solo ambito: lo SME settore logistico per il V, il quale ha svolto funzioni sostanzialmente analoghe come Capo Reparto o Capo Dipartimento Trasformazioni Terrestri presso SME Reparto Logistico in Roma e poi C_te per le TIE in Anzio, e lo SME settore "organizzazione e pianificazione" per il D, il quale è impiegato come Capo Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria di SME in Roma e solo negli ultimi 6 mesi ha finalmente ricevuto un incarico di comando (Comandante della Regione Militare Sud in Palermo).
Il ricorrente lamenta di essere stato ingiustificatamente postergato rispetto ai colleghi dato che egli vanta un impiego “nettamente più qualificato per diversificazione di incarichi effettuati e livello delle responsabilità ed autonomia che essi richiedono”. Al riguardo rappresenta di essere stato impiegato anche presso il COI — cioè il massimo organo di coordinamento dell'impiego operativo dei militari in missioni internazionali — in qualità di Capo Reparto Operazioni da Generale di Brigata (Reparto più impegnativo che richiede l'impiego di un Ufficiale destinato ai vertici della Forza Armata, tant'è che il ricorrente è stato avvicendato dall’attuale Capo di Stato Maggiore dell'Esercito) che presso il Comando del Corpo d'Armata di Reazione Rapida e soprattutto in ambito internazionale sia in operazioni (tra cui Capo G3 della Divisione Multinazionale SE a guida francese in Bosnia da Colonnello e Sotto Capo Operativo di "iSAAF VIII" in Afghanistan da Gen. B. ove il L G ha avvicendato il G D M promosso al grado di Generale di Corpo d'Armata nel 2013), sia in incarichi di "staff' in Comandi di altissimo livello gerarchico (Capo J3 (Operazioni) presso SHAPE.
Nell’esaminare tali doglianze va ribadito, in linea di principio, quanto ripetutamente affermato dalla Sezione e cioè che la valutazione dell’importanza degli incarichi costituisce un’indagine di merito, sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il quale, in mancanza di indicazioni normative circa il valore da attribuire a ciascun incarico, non è in grado di verificare la correttezza delle valutazioni operate dalle Commissioni di Avanzamento, alle quali la normativa in materia attribuisce un’ampissima discrezionalità valutativa anche e soprattutto per quanto riguarda la valutazione del curriculum lavorativo.
Tuttavia va anche in quest’occasione ribadito che le esperienze internazionali sono considerate un elemento di particolare rilievo nella valutazione degli Ufficiali ai sensi dell’art. 705 del DPR 90/2010 ed anche alla luce dalle direttive dello Stato Maggiore Difesa che riconoscono espressamente il ruolo di particolare importanza in vista della evoluzione in senso interforze e multinazionale e del crescente l’impiego negli scenari operativi all’estero dalla Direttiva SDM Form 001/2004 (vedi, da ultimo, TAR Lazio, Sez. I bis n. 2028 del 19 feb 2014). Ed in tale prospettiva la giurisprudenza in materia ha sanzionato la mancata valorizzazione di chi è stato impiegato all’estero nei teatri operativi in aree di guerra o di conflitti con funzioni di comando ed ha ottenuto decorazioni estere rispetto a chi ha svolto incarichi di natura amministrativa o limitato le funzioni esclusivamente presso lo Stato Maggiore dell'Esercito (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 18-09-2012, n. 4954).
Non spetta certo al Collegio, in questa sede di giurisdizione di legittimità, stabilire la rilevanza degli incarichi svolti o la maggiore o minore attitudine al comando o all’assunzione delle funzioni del grado superiore degli Alti Ufficiali in questione – che involge apprezzamenti di valore rimessi all'esclusiva competenza della Commissione di Vertice dell’Esercito - però, nella prospettiva indicata dal giudice d’appello, va rilevata l’esistenza di diversi elementi di valutazione non sufficientemente valorizzati.
Ed in tale ottica risulta particolarmente indicativo – ed avrebbe meritato di essere maggiormente valorizzato – il riconoscimento conseguito dal ricorrente presso le autorità estere, in particolare il conferimento di incarico di Direttore Aggiunto (in seguito Direttore) delle operazioni presso lo Stato Maggiore Internazionale. Come precisato dal ricorrente non si tratta di un incarico conferito su mera designazione delle Autorità Nazionali (come può accadere anche per incarichi NATO assegnati all'Italia cd. "posizioni quota"), ma costituisce il risultato di una procedura di comparazione selettiva dei candidati proposti dalle diverse nazioni facenti parte della NATO tra i quali il Comitato Militare (composto dai Rappresentanti dei Capi di SMD di tutte le nazioni NATO) ha effettuato la scelta con votazione segreta. Dato il particolare credito di cui il ricorrente gode presso le autorità straniere, che l’hanno scelto in quanto ritenuto dotato delle necessarie "capacità di assolvimento di incarichi di alta responsabilità", e quindi indicativo del riconoscimento di notevoli qualità professionali in ambito internazionale perfino nei momenti più critici, in attività di dimensione sia strategico che tattico (tanto che già nel 2009 se ne auspica la promozione al Generale di Corpo d’Armata, non si comprende come mai, a livello nazionale, la Commissione di Vertice abbia ritenuto il ricorrente anche con riferimento alla "capacità globale nell'assolvimento di incarichi di alta responsabilità" meno valido (riconoscendolo dotato delle relative qualità solo in modo "ragguardevole") rispetto ai colleghi (alle quali sono riconosciute le medesime qualità in grado superiore: "straordinarie"). Tanto più ove si consideri, come già sopra evidenziato, che il ricorrente vanta, in aggiunta rispetto ai titoli vantati dai colleghi, due Croci d'Argento al Merito dell'Esercito, oltre che la Medaglia di bronzo della Difesa Nazionale della Repubblica Francese e Croci commemorative per l'impiego in ambito "internazionale", che per espressa previsione normativa, hanno particolare valenza indicativa di capacità professionale. Né la postergazione del ricorrente rispetto ai contro interessati trova riscontro nelle schede valutative e nella documentazione caratteristica, dalle quali, al contrario, emergono anche alcuni rilievi riportati alcuni di questi anche nel Comando di Brigata (rapporto informativo n. 67 del D in cui si menziona la reattività inadeguata e poco incisiva soprattutto nell’attività di controllo e le difficoltà nel feed-back con il personale).
D’altronde che i pari grado siano dotati di maggiore “attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore” - definita per il L G "molto elevata" invece che "assolutamente spiccata" come per i due colleghi - non si evince neppure dalla tendenza di carriera – definita di "primo piano" per il ricorrente invece che di "primissimo piano" come per i colleghi promossi – che vede il ricorrente conseguire rispetto al V la promozione al grado di Generale di Divisione con un anticipo di un anno (oltre che precedere costantemente, anche se di poco, nel ruolo il D). Ne consegue che anche sotto quest’ultimo profilo la valutazione deteriore sembra dovuta a disparità di giudizio.
Il ricorso va pertanto accolto, nei limiti sopra indicati, con conseguente annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati. Sono fatti salvi, ovviamente, gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’amministrazione intimata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.