TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2024-02-19, n. 202400120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202400120
Data del deposito : 19 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/02/2024

N. 00120/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00370/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;



contro

Questura di Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensiva

del Decreto emesso dal Questore della Provincia di Modena, che ha revocato al ricorrente il permesso di soggiorno CE per soggiornanti -OMISSIS- di lungo periodo, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, cittadino di nazionalità marocchina in Italia da 20 anni, ha impugnato il provvedimento del Questore di Modena di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo motivata da condanna riportata nel 2019 a 2 anni di reclusione e 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 co.1, D.p.r. 309/90 ritenuto dalla Questura direttamente ostativo.

A sostegno del gravame ha dedotto unico motivo di eccesso di potere, sotto vario profilo, lamentando in sintesi la mancata valutazione da parte del Questore della pericolosità sociale in concreto, richiedendo la normativa e la giurisprudenza per l’adozione di atti di revoca, ai sensi dell’art.9 co.4 d.lgs. 286 del 1998, una comparazione di interessi, senza rilevanza della sola condanna pur per reati ostativi, alla luce del positivo inserimento socio lavorativo del ricorrente.

Si è costituita in giudizio la Questura di Modena evidenziando il carattere ostativo della condanna riportata dal ricorrente.

Alla camera di consiglio del 25 maggio 2022 con ordinanza n. 293/2022 la domanda incidentale cautelare è stata accolta con la seguente testuale motivazione “Rilevato che le prospettive di un esito positivo del proposto gravame appaiono, sia pure sulla base di una delibazione propria della presente fase del giudizio, avere una certa consistenza; Considerato che, in particolare, venendo allo specifico esame della fattispecie controversa, a fronte della commissione di reato ostativo, vanno considerati gli altri elementi di giudizio di tipo favorevole quale la lunga permanenza sul territorio nazionale e l’instaurazione di intensi legami familiari; Ritenuto che, pertanto, l’amministrazione può ben avviare e definire un riesame con specifico riferimento alle circostanze di fatto e di diritto sopra esposte, ai fini di una più puntuale verifica dei requisiti richiesti dalla legge per giovarsi del beneficio in parola”.

In prossimità della trattazione nel merito la Questura ha depositato l’avvenuto rilascio il 23 marzo 2022 in favore del ricorrente di titolo di soggiorno per motivi familiari della durata di un anno.

Alla pubblica udienza del 24 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del 13 dicembre 2021con cui il Questore di Modena ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo rilasciato il 7 novembre 2017 all’odierno ricorrente motivato dall’aver egli riportato condanna nel 2019, irrevocabile, a

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