TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-31, n. 202203707

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-05-31, n. 202203707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202203707
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 03707/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01454/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2018, proposto da
GI LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Candida D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in NA, alla Via Mariano d’Ayala n. 6;



contro

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di NA (IACP), rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Coppa, Anna Antonietta Manganelli e Rosa Poeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia in NA alla via Domenico Morelli n.75;



nei confronti



per l'annullamento:

1) Provvedimento di protocollo 0048181 del 12.08.2016 emesso dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di NA, avente ad oggetto: procedura di sgombero e riassegnazione, con il quale si invitava la S.V. a rilasciare gli alloggi in questione;

2) del mancato riscontro dell'istanza di riesame con documentazione, presentata dal Sig. LO GI in data 14.10.2016, in riferimento all'istanza di regolarizzazione locativa (prot. 0015526 del 12.04.2012) per l'occupazione abusiva dell'alloggio sito in Rione Cappuccini A Pozzuoli (NA);

3) del provvedimento protocollo n. 0027917 del 27.05.2016, ricevuto in data 10.06.2016, avente ad oggetto: esito istanze di sanatoria, con il quale l'istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di NA, ed in particolare la 1° Commissione Assegnazione Alloggi, con verbale n. 26 del 14.03.2016, “ha ritenuto inammissibili le istanze di sanatoria”, concedendo altresì, un termine di 10 giorni per effettuare memorie scritte e produrre documentazione pertinente “per il riesame dell'istanza di regolarizzazione locativa”;

4) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dello IACP della Provincia di NA;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 aprile 2022 il dott. Domenico De Falco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato al resistente Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di NA (IACP) il 3 aprile 2018 e depositato il successivo 12 aprile, il sig. LO GI ha riassunto innanzi a questo Tribunale il giudizio già proposto innanzi al Tribunale civile di NA ed ivi conclusosi con ordinanza del 18 gennaio 2018 che ha statuito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

In particolare il sig. LO ha premesso di occupare da diversi anni nel Comune di Pozzuoli un alloggio rientrante nel patrimonio immobiliare dello IACP destinato al fabbisogno abitativo di particolari categorie di soggetti che versano in disagiate condizioni economiche, in osservanza delle condizioni previste dalla legislazione di settore.

L’immobile occupato - originariamente assegnato con regolare contratto di locazione al sig. AT

QU - veniva occupato da tale NA US.

Con nota (Prot. Gen. n.6527 del 13 marzo 2001) lo IACP diffidava quest’ultimo, occupante sine titulo , al rilascio dell’alloggio occupato abusivamente; successivamente il medesimo Istituto (nota Prot. Gen. n.2835 del 06.02.2003) chiedeva al Comune di Pozzuoli di procedere per il rilascio ai danni del Sig. NA.

Sennonché con istanza (acquista al Prot. Gen. IACP n. 19718 del 29 luglio 2003), il sig. LO GI, dichiarava di essere occupante sine titulo dell’immobile e chiedeva l’intestazione a proprio nome del canone di occupazione; allegando la certificazione comprovante la residenza nell’immobile a far data dal 21.10.2002 e dichiarando di essere coniugato con la sig.ra NA AR.

Con due distinte istanze (acquisite al Prot. Gen. IACP n. 15526 del 12 aprile 2012 e prot. n. 22504 del 1° giugno 2012), l’odierno Ricorrente LO GI chiedeva la regolarizzazione del rapporto locatizio ai sensi della L.R. n. 1/2012.

In entrambe le istanze il sig. LO dichiarava di essere unico componente il nucleo familiare e di risiedere nell’alloggio dal 21.10.2002.

Lo IACP venuto a conoscenza che l’alloggio contraddistinto come interno 59 era occupato sine titulo dal ricorrente e l’alloggio contraddistinto come interno 58 (all’Anagrafe del Comune di

Pozzuoli int.10) era, a sua volta, occupato sine titulo da NA AR coniuge del sig.

LO GI, con nota prot. Gen. IACP n.14380 del 26.04.2013 chiedeva al Comando di

Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli di compiere i dovuti accertamenti in loco.

L’Amministrazione comunale riscontrava (con nota Prot. Gen. IACP n. 23712 del 02.07.2013) e trasmetteva il verbale Prot. n.115/PC del 14.06.2013 riferendo che “da sopralluogo eseguito presso gli immobili di proprietà I.A.C.P., ubicati nel territorio di Pozzuoli alla Traversa Umberto I n. 15 fabb. C Sc. E int. 10 e 11, si è riscontrato che detti appartamenti sono intercomunicanti tramite un’apertura nella parete del vano cucina. Tale apertura è stata fatta abusivamente, perché i coniugi LO GI e NA AR non hanno esibito nessuna autorizzazione in merito.

Per quanto attiene i nuclei familiari, si è costatato che sussistono due fogli di famiglia così composti: - int. 10 (già Is. C Sc. E int. 58) è occupato da NA AR e la figlia, tale, LO VI – int. 11 (già Is. C – Sc. E – int. 59) è occupato solo da LO GI (cgt. NA AR), i coniugi LO/NA hanno riferito che sono separati,

a conferma di ciò, hanno esibito e consegnato copia dell’atto di separazione”.

Con nota (prot. n. 38104) del 6 ottobre 2015 l’Istituto trasmetteva alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi