TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-02-15, n. 202403069
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Testo completo
Pubblicato il 15/02/2024
N. 03069/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08495/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8495 del 2013, proposto da M F e F F, rappresentati e difesi dall’avvocato F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato C C in Roma, via dell’Amba Aradam, 24;
contro
Comune di Albano Laziale, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento di applicazione di sanzione pecuniaria I.T. 5765 adottato, ai sensi della l.r. Lazio n. 15 dell’11 agosto 2008, art. 15, comma 3, in data 3 luglio 2013, dal dirigente del Settore IV – Servizio III – Condoni edilizi e vigilanza edilizia della Città di Albano Laziale e notificato ai ricorrenti in data 5 luglio 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa V G;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 2 agosto 2013 e depositato il 17 settembre 2013, gli odierni ricorrenti impugnano la determina dirigenziale con cui il Comune di Albano Laziale, avendo accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 33259/OR184 del 17 luglio 2012, ha irrogato nei loro confronti, ai sensi dell’art. 15, comma 3, ultimo periodo, della l.r. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, la sanzione pecuniaria di euro 2.000,00.
2. Espongono in fatto i ricorrenti che con la citata ordinanza, avverso la quale precisano di aver proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, il Comune di Albano Laziale ha loro ingiunto la demolizione di un manufatto realizzato, in asserita assenza di permesso di costruire, nel terreno del quale essi hanno acquistato la nuda proprietà in forza di atto di donazione stipulato il 31 gennaio 1992. Riferiscono, al riguardo, di “ non aver mai avuto la disponibilità materiale del citato terreno ” e di aver appreso solo a seguito della notifica dell’ordinanza di demolizione che sullo stesso insistevano le opere edilizie contestate, le quali “ sembra […] siano state realizzate alla fine dell’anno 1994 dalle parti donanti del citato atto pubblico di donazione ”.
3. In diritto i ricorrenti formulano un unico motivo rubricato “ Eccesso di potere, sotto specie di errata rappresentazione della situazione di fatto accertata dalla Città di Albano Laziale tanto con riferimento all’autore materiale delle opere edili asseritamente ritenute abusive, quanto con riferimento alla consistenza qualitativa e quantitativa delle suddette opere. Violazione di legge ”.
4. Il Comune di Albano Laziale, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. A seguito di avviso di perenzione, inviato dalla segreteria il 19 settembre 2018, i ricorrenti hanno