TAR Latina, sez. I, ordinanza collegiale 2021-05-25, n. 202100341
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Pubblicato il 25/05/2021
N. 00341/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2019, proposto da
K.S.M., rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Don Minzoni, 51;
contro
Ministero dell'Interno e Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento previa sospensiva
del decreto di rifiuto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal ricorrente in data 18.09.2016, provvedimento notificato in data 30.08.2019, e di ogni atto presupposto, conseguente e connesso, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visto il decreto di ammissione al gratuito patrocinio n. 36/2019 del 12.11.2019;
Vista l’ordinanza cautelare n. 11/2020 del 15.1.2020;
Vista l’ordinanza collegiale n. 76/2021 del 26.2.2021;
Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ex art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. I C come specificato nel verbale;
Considerato che, con l’ordinanza collegiale in epigrafe, era stato disposto di acquisire, da parte delle Amministrazioni costituite, una relazione a chiarimento sui fatti di causa nonché documentazione sulle seguenti circostanze richiamate entrambe nella motivazione del provvedimento impugnato: a) se c’è stata denuncia/querela da parte della dichiarata datrice di lavoro o dello stesso ricorrente, in ordine alla dedotta falsità del rapporto di lavoro, se ne è conseguito un procedimento penale in argomento e con quale esito;b) se sono state effettuate verifiche presso l’INPS per rilevare eventuali altre assunzioni a suo nome;
Considerato che le Amministrazioni suddette non hanno ottemperato;
Considerato che si ritiene necessario sollecitare le Amministrazioni a provvedere, entro ulteriori 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, decidendosi, in caso di ulteriore inottemperanza, allo stato degli atti e sulla base del comportamento processuale della parti, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.;