TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-29, n. 202403007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-10-29, n. 202403007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403007
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 03007/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00660/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2024, proposto da
ZI PI, rappresentato e difeso dal Prof. avvocato Massimiliano Marinelli e dall’avvocato Emanuele Randazzo, con domicilio digitale come da REGINDE;



contro

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro/Dipartimento Regionale Lavoro in persona dell’Assessore regionale pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
Commissario del Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato, difeso e domiciliato ut supra ;
Comune di Cerda in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’ottemperanza

alla sentenza n. 2337 2023 del Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, emessa il 23 giugno 2023, passata in giudicato il 23 dicembre 2023 e notificata il 8 gennaio 2024;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e del Commissario del Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1) Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha domandato a questo Tribunale di ordinare ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. all’Amministrazione intimata di ottemperare alla sentenza specificata in epigrafe, esponendo quanto segue. Con la suddetta pronuncia il Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, ha condannato l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro a riconoscere all’Architetto PI il diritto di essere assegnato ai sensi dell’art.15, legge reg. 16.10.2019 n. 17, all’Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, in posizione di comando e fino al permanere delle esigenze dell’Ente utilizzatore. Sollecitata in via bonaria a dare esecuzione al UM , con nota del Dirigente del Servizio VI del Dipartimento Regionale del Lavoro, prot. 13059 del 22.03.2024, l’Amministrazione ha denegato tuttavia la richiesta del ricorrente, rilevando che per effetto della sua assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Comune di Cerda il PI aveva perduto i requisiti soggettivi necessari per essere iscritto nell’elenco di lavoratori, di cui all’art. 30, comma 1, legge reg. n. 5/2014; iscrizione considerata il presupposto necessario per ottenere l’esecuzione della sentenza in discorso. Ritenendo illegittima ed ingiustificata tale determinazione, l’Architetto PI ha presentato il 27.03.2024 ricorso in sede amministrativa al fine di ottenerne la caducazione; ricorso rimasto però senza riscontro. A seguito di ulteriori interlocuzioni con l’Amministrazione il ricorrente ha ottenuto un’esecuzione parziale della decisone del Giudice del Lavoro di Palermo, per l’esattezza con riguardo al capo pertinente il pagamento delle spese di lite in suo favore, restando invece detta decisione inattuata nella parte relativa alla sua posizione lavorativa. Di talché è stato incardinato il giudizio odierno, mercé il quale è stato chiesto a questo Tribunale di ordinare all’Amministrazione regionale di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza oggetto del decidere, prescrivendo le relative modalità esecutive anche mediante la determinazione del contenuto dei provvedimenti amministrativi necessari a tal fine ovvero con l’emanazione degli stessi in luogo dell’Amministrazione; se del caso nominando un Commissario ad acta per provvedere in vece dell’Amministrazione medesima.

2) Ad esito della camera di consiglio del 22.07.2024 è stata pronunciata l’ordinanza n. 2297/2024, con cui il Tribunale ha rilevato la mancanza agli atti del giudizio del titolo esecutivo in formato digitale, con attestazione del passaggio in giudicato e ha assegnato all’interessato un termine per provvedere all’opportuna integrazione probatoria. Al contempo ha ritenuto di chiedere ai sensi dell’art. 63, comma 1, cod. proc. amm. al ricorrente dei chiarimenti sulla sua attuale situazione lavorativa e sul suo persistente interesse all’esecuzione della sentenza oggetto del decidere, in considerazione del fatto che la circostanza dell’avvenuta assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Cerda avrebbe potuto avere valore impediente l’accoglimento del ricorso per il noto divieto di cumulare due impieghi pubblici, di cui art. 53, d.lgs. n. 165/2001,

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