TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201900696

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-05-16, n. 201900696
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900696
Data del deposito : 16 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2019

N. 00696/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00945/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 945 del 2014, proposto da
L M, F S, V C, A M, A D C, rappresentati e difesi dall'avvocato C D Q M, con domicilio eletto in Bari, Via Putignani, 7



contro

Comune di Acquaviva delle Fonti, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della determinazione n. 150 del 31.3.2014 del dirigente del settore Affari generali del Comune di Acquaviva delle Fonti, con cui sono state rideterminate le indennità ed i gettoni di presenza per l’anno 2010 e con effetto dal 24.4.2010 (per il sindaco) e dal 6.5.2010 (per gli altri ricorrenti) ai sensi dell’art. 31, comma 26, lett. e) della legge 183/2011 e, conseguenzialmente, si è disposto di procedere al recupero delle somme percepite dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 aprile 2019 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto i signori F S, eletto sindaco del Comune di Acquaviva delle Fonti in data 24.4.2010, L M (nominato vice sindaco in data 6.5.2010), A M (eletto Presidente del Consiglio comunale in data 6.5.2010), Vincenzo Caucci e A D C (questi ultimi nominati assessori in data 6.5.2010) hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione del dirigente del settore Affari generali n. 150 del 31.3.2014, con cui si è disposto di rideterminare le indennità ed i gettoni di presenza per l’anno 2010 e con effetto dal 24.4.2010 (per il sindaco) e dal 6.5.2010 (per gli altri ricorrenti), nel senso di ridurre tali benefici del 30% ai sensi dell’art. 31, comma 26, lett. e) della legge 183/2011 e, conseguenzialmente, di procedere al recupero delle somme da questi percepite in eccesso.

Tale provvedimento ha fatto seguito al mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009 e della deliberazione n. 33/PRSP/2013 della Sezione regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti, per effetto della quale l’Amministrazione comunale è stata sottoposta al regime sanzionatorio previsto dall’art. 31, comma 26 della legge 183/2011.

A nulla sono valse le interlocuzioni finalizzate a stabilire se tale riduzione dovesse essere irrogata agli odierni ricorrenti, estranei alle condotte che avevano determinato la violazione del patto di stabilità.

Va precisano, inoltre, che il bilancio consuntivo dell’anno 2010 è stato, comunque, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 30.9.2011.

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 1 della legge 698/1981 e dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale; eccesso di potere per illogicità manifesta e irragionevolezza.

I ricorrenti hanno lamentato l’applicazione retroattiva del regime sanzionatorio, evidenziando che la misura restrittiva della riduzione delle indennità di funzione si sarebbe dovuta tradurre in una limitazione da riferire al futuro, ossia alla “ capacità di spesa dell’Ente ”, non già, quindi, in una “ misura afflittiva per gli amministratori in carica ”, improntata ad un modello di responsabilità oggettiva (cfr. pag. 11) e perciò contraria sia al principio di legalità sia a quello di buon andamento della pubblica Amministrazione.

2°) Illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 28 della legge 183/2011 in relazione all’art. 117 della Costituzione e all’art. 1 del Protocollo I° della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo.

Muovendo dal principio secondo cui la nuova disciplina di cui all’art. 117 della Costituzione avrebbe risentito dell’incidenza del diritto comunitario, i ricorrenti hanno dedotto di essere titolari di un diritto alla tutela della propria sfera patrimoniale, quest’ultima illegittimamente pregiudicata dall’impugnata deliberazione, in attuazione della quale il Comune di Acquaviva avrebbe, infatti, proceduto al recupero delle somme erogate agli amministratori in carica nell’esercizio 2010.

Su tale assunto hanno chiesto la rimessione al Giudice delle Leggi della questione di legittimità costituzionale afferente all’art. 31, comma 28 della legge 183/2011.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

All’udienza pubblica del 17 aprile 2019 il Collegio ha indicato, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del codice del processo amministrativo, la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, limitatamente, cioè, alla domanda di restituzione delle somme recuperate dall’Amministrazione; la causa è

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