TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-01-27, n. 202300186

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-01-27, n. 202300186
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300186
Data del deposito : 27 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2023

N. 00186/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00806/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la PU

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 806 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Volpe, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Quintino Sella, n. 58;



contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ranieri, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, viale Papa Giovanni XXIII, n. 2/A;
Regione PU, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariangela Rosato e Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Bari, presso l’Avvocatura della Regione PU, al Lungomare N. Sauro, n. 33;
Ministero della Salute, Conferenza Stato-Regioni, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

a) della determinazione del Dirigente f.f. della Struttura Area delle Politiche del Personale - Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Riuniti di Foggia n. -OMISSIS- del 23/04/2021, recante decadenza dell'odierno ricorrente (ed altri) per asserita assenza del requisito specifico di ammissione di cui all'art. 3, comma I lett. e) del bando di concorso (attestati APS EG);

b) ove occorra, della determinazione n. -OMISSIS- del 28/04/2021, di scorrimento della graduatoria di merito per 137 idonei;

c) ove occorra, della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 10/05/2021 recante esclusione di 200 candidati per mancanza del predetto asserito requisito specifico;

d) ove occorra, della nota della Regione PU in data 02/07/2020 prot.-OMISSIS-;

e) ove occorra, della nota della Regione PU del 10/11/2020 prot.-OMISSIS-;

f) ove occorra, della nota della Regione PU in data 01/04/2021 prot. -OMISSIS-;

g) ove occorra, della nota della Regione PU in data 04/06/2021 prot. -OMISSIS-;

h) di ogni altro atto o provvedimento, quand'anche non noto, preordinato o conseguente, ed in specie:

h.1) ove occorra, del decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, in data 18/02/2000;

h.2) dell’accordo Stato-Regioni in data 22/02/2001, in G.U. 19/04/2001.

h.3) del Regolamento della Regione PU in data 18/12/2007 -OMISSIS-;

h.4) della determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale in data 09/05/2014 -OMISSIS-, in BURP n. 62 del 15/05/2014;

h.5) del bando di concorso, nelle parti di seguito specificate, per 137 posti di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - CTG. B - Liv. econ. BS pubblicato in B.U.R.P. n. 131 dell'11/10/2018, nonché occorrendo, presupposta deliberazione D.G. -OMISSIS- del 10/09/2018, nonché ulteriore deliberazione D.G. -OMISSIS- 03/10/2018, nonché precedente bando di cui quello successivo reca riapertura dei termini.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e della Regione PU;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 luglio 2022 la dott.ssa Maria Luisa ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. - Il ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, la determinazione del Dirigente f.f. della Struttura Area delle Politiche del Personale - Ufficio Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Riuniti di Foggia n. -OMISSIS- del 23 aprile 2021, recante decadenza dell’odierno ricorrente (e altri) per assenza del requisito specifico di ammissione di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del bando di concorso (attestati APS EG) per operatori socio sanitari, in uno agli ulteriori atti di cui in epigrafe.

A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:

1) Violazione di legge: falsa applicazione dell’art. 3 octies D. Lgs 30/12/1992 n. 502, nonché dell’art. 5 L. 11/01/2018 n. 3, nonché dell’art. 1 L. n. 43 del 01/02/2006. Erronea presupposizione;

2) Violazione di legge: art. 12 D.P.R. 09/05/1994 n. 487 confermato da art. 8 D.P.R. 220 del 27/03/2001;

3) Violazione di legge per falsa applicazione dell’Accordo Stato-Regioni in data 22/02/2001 in G.U. 19/04/2001 n. 91 - Falsa rappresentazione dei presupposti - D.Lgs. 16/01/2013 n. 13 ed L. 28/06/2012 n. 92 (art. 4);

4) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità;

5) Violazione del bando di concorso: art. 3 lett. e);

6) Violazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001, nonché del Regolamento Regionale n.28 del 10/02/2007 - Eccesso di potere per malgovernato apprezzamento dei presupposti;

7) Violazione di legge: D.Lgs. 16/01/2013 n.13 - Dec. n.-OMISSIS- del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo.

1.1 - Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.

1.2 - Si è costituita in giudizio la Regione PU, eccependo preliminarmente la mancata tempestiva impugnazione del bando di concorso in parte qua (clausola immediatamente escludente). Nel merito, ha contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del gravame.

1.3 - Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

1.4 - All’udienza pubblica del 6 luglio 2022, la causa è stata introitata per la decisione.

2. - Il ricorso è infondato, come di seguito esposto.

3. - Il ricorrente formula le censure innanzi rubricate.

Deduce di essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), rilasciata dall’Istituto Europeo EG LU (dopo il superamento di un corso annuale di 1000 ore e la valutazione positiva finale di una Commissione esaminatrice esterna, composta da esperti altamente qualificati), in calce al quale << era testualmente precisato che l’attestazione era rilasciata “ai sensi del D. Lgs 13/2013 e ai sensi della Direttiva Europea (D.CEE 89/48; D.CEE 99/42) e successive modifiche, Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente del 23/04/2018 (2008/C111/01) oltre alle norme di Recepimento dello Stato Italiano, art. 4 della Legge 92/2012 (Riforma Mercato del Lavoro), art. 6 comma 3 D.Lgs. 14/09/2011 n.167, art. 1 e 2, Legge 845/78 del 21/12/1978, art. 142 punto c) D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112, in riferimento ad una qualifica professionale istituita dal Ministero della Sanità con Decreto 18 febbraio 2001 e Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2001” >>; norme di cui sostiene la violazione.

Assume che l’operatore socio sanitario non è ascrivibile al novero delle “professioni sanitarie”, ma rientra nella categoria degli operatori di interesse sanitario, per la quale non è prevista l’iscrizione ad alcun Albo professionale; si tratterebbe di attività di natura tecnica “non regolamentata”, con riferimento alla quale “ può validamente costituire titolo, per l’ammissione ad un concorso pubblico, una attestazione avente pieno valore certificativo come quella esibita dall’odierno ricorrente ”.

Deduce che la competenza dell’Istituto Europeo EG LU è stata certificata da Validacert, Associazione Professionale Nazionale per la certificazione delle competenze, ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, e che la validità del titolo deriverebbe dalla verifica dei requisiti previsti dall’art. 2, lettera f), punto 4 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, a norma dell’art. 4 commi 58 e 60 della legge 28 giugno 2012 n. 92, legislazione successiva che “ ha valorizzato, ritenendolo anzi più ricco percorso formativo, l’apprendimento non formale ” (“ che si produce al di fuori dei predetti sistemi educativi e che si produce all’interno di organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche nel privato, nel sociale e nelle imprese ”) , “ovviamente sottoposto a momenti di validazione oggettiva ”; tanto comporterebbe, a suo dire, la conseguente caducazione del “monopolio” della Regione e il sostanziale superamento dell’accordo Stato - Regioni del 22 febbraio 2001.

Aggiunge, altresì, che sia Validacert che l’Istituto Europeo EG LU risulterebbero “ pienamente rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il M.I.U.R. dell’8 gennaio 2018 (in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2018), riguardante l’istituzione del Quadro Normativo Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ”.

Assume la contraddittorietà degli atti regionali impugnati in via di presupposizione (note regionali prot. n.-OMISSIS- del 2 luglio 2020 e n.-OMISSIS- del 10 novembre 2020).

Lamenta, ancora, la violazione dell’art. 3, lettera e) del bando di concorso, in ragione - in tesi - della ratio dell’alternativa (prevista dal bando) del titolo di cui agli artt. 7 e 8 dell’Accordo della Conferenza Stato - Regioni del 22 febbraio 2011 con il corso (che asserisce essere stato l’unico svolto) riconosciuto dalla Regione PU e organizzato ai sensi dell’avviso n.-OMISSIS-, sostenendo che la Regione PU “ non avrebbe potuto denegare l’opportunità di lavoro a giovani candidati che nei medesimi anni avessero colto le opportunità formative non assicurate dalla Regione PU, mettendosi in condizione di poter accedere alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi