TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2018-03-30, n. 201800781

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2018-03-30, n. 201800781
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201800781
Data del deposito : 30 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2018

N. 00781/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 32 del 2018, proposto da:
P F, R B S, rappresentati e difesi dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso il suo studio in Lamezia Terme, via Garibaldi n. 44;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, Cittadella Regionale viale Europa;

nei confronti

Masseria Ferrara - Societa' Semplice Agricola - di Ferrara Elvira Maria Antonia &
C non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva o comunque emanazione di altra idonea misura cautelare

del decreto del Dirigente Generale Vicario della Regione Calabria - Dipartimento n. 8 “Agricoltura e risorse agroalimentari” e Settore n. 8 “

PSR

2014/2020 Compe-titività” – assunto al numero di protocollo 845 del 7 dicembre 2017 nonchè al numero 13907 del 7 dicembre 2017 del “registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” (doc. 1) pubblicato, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'Autorità di Gestione del PSR (www.calabriapsr.it) in data 7 dicembre 2017, nella parte in cui reca provvedimento di esclusione della domanda della ricorrente azienda Fazio Pietro (contraddistinta con numero univoco barcode 54250206577), dalla procedura pubblica di agevolazioni - concernente "Pacchetto giovani ", Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" e Misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (Interventi 4.1.1 - 4.1.2 - 4.1.3 - 4.1.4), Annualità 2016 - bandita con decreto dirigenziale assunto al numero di protocollo 827 del 27 giugno 2016 nonché al numero 7516 del 29 giugno 2016 del “registro dei decreti dei dirigenti della Regione Calabria” (e successive proroghe), provvedimento di esclusione così come contenuto al n. 368 dell'allegato B Pacchetto giovani domande escluse (doc. 2) approvato dal decreto sopra richiamato, e nella contestuale parte in cui il decreto stesso approva l'elenco delle domande ammesse e la inerente graduatoria (doc. 3);

di ogni altro atto, anteriore e conseguente, connesso e collegato, del procedimento seguito, con particolare riferimento, per quanto di ragione, relativamente agli atti anteriori, alla lex specialis della procedura selettiva, relativamente agli atti conseguenti, all'elenco delle domande ammesse ed alla inerente graduatoria, come approvata con il medesimo decreto dirigenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2018 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare il decreto indicato in epigrafe nella parte in cui determinava l’esclusione della domanda della ricorrente dalla procedura pubblica di agevolazioni descritta in ricorso.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

In corso di giudizio veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.

La domanda proposta deve trovare accoglimento.

La procedura in questione ha ad oggetto la concessione di agevolazioni concernenti varie misure. Le modalità di presentazione della domanda sono state previste esclusivamente in forma dematerializzata mediante la presentazione sulla piattaforma SIAN.

La ricorrente veniva esclusa sulla base della seguente motivazione: “assenza relazione tecnica computo metrico non sottoscritto dal tecnico”.

I motivi secondo e terzo di ricorso richiedono, in sostanza, di valutare se la trasmissione sul portale della domanda da parte di tecnico abilitato sia idonea a determinare l’attribuibilità allo stesso anche del computo metrico.

In sostanza, il primo profilo che viene in rilievo riguarda l’idoneità della sottoscrizione della domanda ad essere intesa come attribuibilità al sottoscrittore della stessa e al soggetto che ha effettuato l’invio della domanda anche al documento tecnico, allegato alla domanda, pur in assenza di sottoscrizione ad hoc .

Occorre considerare che con circolare n. 2/2010, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dettato specifiche indicazioni chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC per le procedure concorsuali con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni, le cui osservazioni presentano aspetti similari con l’oggetto dell’odierno giudizio.

Nel contesto di tale specifico settore, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione ha avuto modo:

-di ricordare che “il d.P.C.M. 6 maggio 2009, art. 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell’art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 85del 2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo” (cfr. pag. 4 della citata circolare);

-di chiarire quindi che “Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificala di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione” (cfr. Pag 6 Circolar cit.);

- di auspicare l’adeguamento alla medesima circolare da parte delle amministrazioni pubbliche, atteso che “la normativa sopra richiamata e gli indirizzi che ne scaturiscono non necessitano di interventi regolamentari di specifiche del bando di concorso per essere efficaci” (cf.r pag. 7 Circolare cit.).

Alla stregua di dette chiare indicazioni, approntate dall’amministrazione statale a chiarimento e interpretazione della normativa di riferimento (in ordine alle modalità di presentazione, a mezzo PEC, delle domande di partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni), deve ritenersi che l’invio della domanda sia idonea a stabilire l’attribuibilità della stessa e, quindi, anche dei documenti allegati al relativo autore. Nel caso di specie, deve ritenersi, pertanto, che il computo metrico possa essere attribuito al tecnico che ha effettuato l’inserimento della domanda mediante il sistema Sian.

La sottoscrizione del documento risponde, nel caso di specie, ad una specifica esigenza rappresentata dall’individuazione del suo autore, diretta a valutare se questi sia o meno abilitato e idoneo alla sottoscrizione del documento in questione.

Nel caso di specie, le esigenze sottese all’attribuzione della paternità della scrittura appaiono pienamente soddisfatte, in quanto: non emerge incertezza sull’autore del computo metrico, essendovi, in calce allo stesso, lo specifico riferimento al tecnico abilitato;
lo stesso tecnico ha provveduto a compilare e inviare la domanda;
in conformità con le istruzioni contenute nel bando, il professionista con la sottoscrizione della domanda ha assunto come proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportati nella stessa;
il tecnico ha espressamente sottoscritto in forma digitale la domanda di agevolazione che richiama gli allegati tra cui il computo metrico e la c.d. check list dove si attesta che il computo metrico estimativo delle opere integra documento costitutivo del fascicolo della domanda.

La sottoscrizione costituisce solo una delle modalità mediante le quali è individuabile l’autore della scrittura, ma, qualora la paternità della stessa sia ricavabile in altro modo e non siano presenti specifiche e diverse esigenze, deve ritenersi che l’esclusione possa essere comminata solo nel caso in cui il documento non sia sottoscritto da tecnico abilitato ovvero nel caso in cui non sia in alcun modo individuabile il suo autore.

A tali conclusioni deve, a maggior ragione, pervenirsi se si considera che la lex specialis non prevedeva espressamente la sottoscrizione a pena di esclusione del computo metrico ma la sua riferibilità a tecnico abilitato. Come evidenziato, nel caso di specie, il computo metrico appare riferibile al tecnico abilitato e non risulta una previsione che ne preveda espressamente la sottoscrizione, né un tale onere formale appare giustificato da specifiche esigenze diverse da quelle relative all’attribuibilità della relazione al tecnico abilitato.

Per quanto concerne la relazione tecnica deve ritenersi che la stessa non sia mancante ma adeguatamente prodotta dal ricorrente all’interno del Business Plan, sono ovviamente salvi sul punto gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione in caso di insufficienza o inidoneità della stessa.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui dispone l’esclusione di parte ricorrente.

Alla luce della novità della questione di lite e della sussistenza di orientamenti non uniformi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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