TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-02-09, n. 202402527
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/02/2024
N. 02527/2024 REG.PROV.COLL.
N. 09887/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9887 del 2017, proposto da
European Broadcasting Company S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati G R e M R, con domicilio ex art. 25 c.p.a.;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) nonché Co.re.com. Molise e Università degli Studi del Molise, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 117/17/CSP, avente ad oggetto “ordinanza ingiunzione alla società EBC srl (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telemolise 2”) per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, lett. gg e nell’art. 36 bis, co. 1, lett. a del d.lg. n. 177/05) – contestazione n. 01/2017 – proc. 38/17/MRM-CRC”, comunicata in data 5.7.2017;
nonché di tutti gli altri atti, documenti, delibere, relazioni e verbali, comunque denominati, alla stessa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente European Broadcasting Company srl, titolare dell’emittente Telemolise 2 operante nei settori dell’informazione locale televisiva, radiofonica e telematica, ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, riferiti al procedimento sanzionatorio avviato dal Corecom Molise sulla base dell’istruttoria svolta dall’Università degli studi del Molise, successivamente fatto proprio e definito dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, che con atto di contestazione n. 01/2017, il CO.RE.COM. Molise, sulla base della relazione istruttoria predisposta dall’Università del Molise prot. 959 del 27.1.2017, aveva, senza contraddittorio, accertato la violazione dell’art. 2, lett. gg e dell’art. 36 bis, co. 1, lett. a del d.lg. n. 177/05), relativamente ad un servizio andato in onda nei giorni 7 e 8 novembre 2016, dedicato all’attività commerciale “Beauty Charme-Lady Nail” avente ad oggetto la rivendita articoli per parrucchieri ed estetiste.
Con nota del 15.2.2017, formulava quindi le proprie controdeduzioni alla Corecom puntualizzando che i contenuti contestati avevano ad oggetto attività informativa di intrattenimento, senza alcun riferimento all’acquisto di alcun prodotto e/o servizio commerciale.
Ciò nonostante, con la impugnata delibera n. 117/17/CSP l’AGCOM, la sanzionava (al pagamento della somma di euro 2.066,00, al netto di ogni altro onere accessorio) perché, in qualità di fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telemolise 2”, aveva violato le disposizioni contenute nell’art. 2, co. 1, lett. gg) e nell’art. 36 bis, co. 1, lett. a), del decreto legislativo n. 177/05 – Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
In sostanza, secondo la prospettazione delle amministrazioni interessate, il servizio contestato non aveva alcun “valore informativo” tale da giustificarne la messa in onda a fine notiziario, bensì carattere meramente promozionale, con conseguente violazione del divieto normativamente prefissato.
2. In ragione di quanto sinteticamente esposto, parte ricorrente deduceva in punto di diritto i seguenti motivi di gravame:
1) difetto di motivazione e difetto di istruttoria, atteso che la sanzione era stata irrogata meramente recependo e facendo proprio l’atto di contestazione del Corecom Molise, il quale si era a sua volta determinato aderendo acriticamente ai risultati dell’istruttoria svolta dall’Università degli studi del Molise, di cui alla relazione prot. 959 del 27.1.2017 mai comunicata. Inoltre, il provvedimento impugnato aveva volutamente ignorato la deliberazione del Corecom Molise n. 29/2017, resa nell’adunanza del 12.5.2017, con la quale l’organo territoriale aveva invero proposto in sede istruttoria l’archiviazione del procedimento. Non soltanto la suddetta proposta di archiviazione e le ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese erano state ignorate dall’AGCOM, ma la stessa Autorità aveva perfino omesso di menzionarne l’esistenza e gli estremi all’interno del provvedimento finale.
2) violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e delle garanzie partecipative atteso che nel provvedimento finale non vi era traccia in ordine alle controdeduzioni rese