TAR Salerno, sez. III, sentenza 2024-05-22, n. 202401112
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Testo completo
Pubblicato il 22/05/2024
N. 01112/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00186/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 186 del 2024, proposto da
avv. Giovanni Caliulo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Caliulo e Niccolò Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Caliulo in Salerno, via Matteo Incagliati n. 2;
contro
Comune di Scafati, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza all’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Salerno e pubblicata in data 6.10.2023, nonché al decreto ingiuntivo n. 1412/2023 emesso dal Tribunale di Salerno e pubblicato in data 11.7.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata ai titoli indicati in epigrafe.
Con l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. suddetta il Comune di Scafati è stato condannato a pagare in favore di parte ricorrente l’importo di “ euro 24.599,50 (€ ventiquattromila cinquecento novantanove,50), oltre rimborso forfettario (15%) sul compenso tabellare, cassa avvocati (4%) ed i.v.a. (22%) sull’imponibile, tutte dovute come per legge ”, nonché a titolo di spese di lite quello di “ Euro 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge ”.
Con il decreto ingiuntivo suddetto è stato ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore dell’odierna parte ricorrente “ la somma di € 84496,61 oltre gli interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo e le spese del procedimento monitorio nella misura di € 406,50 per spese, € 1750,00 per onorari di difesa, oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, Cnap ed I.V.A. come per legge ”.
Parte ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica dei titoli predetti, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato dell’ordinanza predetta, l’avvenuta declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo suddetto e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione intimata.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione intimata ai titoli predetti, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione soccombente.
2. Non si è costituita l’amministrazione intimata.
3. Alla camera di consiglio sopraindicata la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va detto che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- l’ordinanza azionata nel presente giudizio è stata notificata dall’odierno ricorrente al Comune intimato in data 6.10.2023 ed è passata in giudicato, come risultante dalla