TAR Firenze, sez. I, sentenza 2009-06-11, n. 200901009
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Testo completo
N. 01009/2009 REG.SEN.
N. 01152/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2006, proposto da:
A S, L B, A B, M P C, E C, P C, M C, R C, A C, G C, M D M, P F, R F, I F, P G, O L I, A L, R M, C M, G M, F M, F M, G M, M N, G P, A P T, S P, A S, F T, G V, D V, S S, C R, S M, Giuseppina Bancala', A L, B Protta, Francesco Frascogna, Bruno Marani, Alberto Caciai, Loriano Fabbri, Marta Tiberi, Angelo Cannistraro, Margherita Micheli, Vincenzo Carpenito, Lorella Ghezzi, Virgilio Davitti, Giuseppe Pisicchio, Franco Spinello, Ermanno Bizzarri, Armando Ciapetti, Franco Passetti, Italo Bisti, Marcello Guazzerotti, Maria Paola Marchini, Lilia Bogi, Alessandro Valle, Amato De Simone, Guido Rapino, Patrizio Caccavallo, Velia Simoni, Stefano Nannetti, Stefano Franceschini, Andrea Ruzzi, Luciano Borri, Dante Gaudenzi, Edi Marconi, Daniele Calussi, Sergio Cortecci, Luigi Abbate, Bruno Dini, Alberto Corti, Gianfranco Boncioli, Angiolo Ciccioni, Maria Leticia Profili Moretti, Franca Pettinari, Remigio Morello, Tullio Pezzopana, Donatella Pizzi, Paola Porta, Renato Rapino, Fabio Barbi, Mauro Baricci, Claudio Agutoli, Massimo Caramelli, Denio Rocchi, Fabio Caldara, Lorenzo Formica, Giovanni Rossi, Anna Maria Trovo', Renzo Pari, Franco Rossi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Cuccurullo, Francesco Gulina, Umberto Gulina, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;
contro
Comune di Grosseto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Cruciani, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta n. 2;
per l'accertamento
e determinazione delle somme effettivamente dovute a titolo di conguaglio per l’acquisizione dei terreni del PEEP di Grosseto, via Giulio Cesare, in particolare per i lotti 1, 3 e 4, dagli assegnatari e per essi dagli attuali proprietari loro aventi causa, con la conseguente dichiarazione di nullità o inefficacia delle determine dirigenziali in data 27.10.2003 n. 2152 e 12.2.2004 n. 296, con le quali il Comune aveva determinato unilateralmente l’importo ed aveva richiesto il versamento di somme a conguaglio per l’acquisizione delle aree di quel PEEP.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grosseto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti agiscono in giudizio quali aventi causa delle cooperative originariamente assegnatarie dei terreni destinati alla realizzazione degli alloggi PEEP di via Giulio Cesare in Grosseto e quindi destinatari finali della richiesta del Comune di conguaglio dei costi di acquisizione dei terreni medesimi, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno avuto ad oggetto la determinazione dell’indennità di espropriazione a favore degli originari proprietari dei terreni espropriati. In particolare, dopo che con la sentenza n. 701 del 1998 la Corte d’Appello di Firenze si era pronunciata sulle azioni dei proprietari espropriati e dopo che altre vertenze espropriative erano state definite con atto di transazione del 5 giugno 1992, il Comune con le determinazioni n. 2152 del 2003 e n. 296 del 2004 aveva infatti provveduto a richiedere a ciascuna cooperativa, a conguaglio la somma di euro 151.908,38.
Nel ricorso essi muovono la seguente censura all’operato della p.a.:“Violazione dell’art. 35 legge n. 865/1971 e s.m.; violazione degli artt. 1776, secondo comma, e 1227 c.c.”, in particolare contestando che possa rientrare nel calcolo dei costi sostenuti dal Comune per le acquisizione delle aree quanto determinato a seguito di transazione, quanto pagato a seguito dei ritardi del Comune nella determinazione dell’indennità di esproprio, i costi per interessi e rivalutazione monetaria a causa dei ritardi nei pagamenti stessi.
Si è costituito in giudizio il Comune di Grosseto per resistere al ricorso, eccependo altresì la inammissibilità del gravame.
Successivamente l’Amministrazione comunale ha proceduto a richiedere a ciascun ricorrente, pro parte, quanto dovuto a titolo di rimborso, effettuando