TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2010-12-16, n. 201037083
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N. 37083/2010 REG.SEN.
N. 09284/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 9284 del 2010, proposto da:
a) D A, B S, B O, B P, D'Onofrio Mariassunta, D S M, D M P, D P S, D R L A, G L, G D, M A, M A, P G, P I, R P, R R, T S, T M, V C, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica;
b) A S, B A, C A, C B L, C G, C F, C A, C F, D E, D Fro Rita, Gallo Lucia, Monte Valeria, Padovani Franca, Vitale Salvatore, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo;
c) Anziano Patrizia, Bignani Giacomo, Fara Maria Teresa, Ravignani Claudia, Ruzziconi Meri, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport
rappresentati e difesi tutti dagli avv. Eugenio Scrocca e Dorangela Di Stefano, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Marianna Dionigi,57
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del bando di procedura di selezione per le progressioni verticali dalla categoria B alla categoria A, ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 del CCNL 17 maggio 2004 e dell'art. 12, commi 1 e 2 del CCNL 31 luglio 2009, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale, Dipartimento per le Politiche di Gestione e di Sviluppo delle Risorse Umane, il 1° settembre 2010 e pubblicato sulla rete intranet della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 4 settembre 2010, nella parte in cui riserva la detta selezione (v. clausole di cui agli artt. 1 e 2) “al personale in servizio appartenente all'attuale categoria B con specifico riferimento all'organico del ruolo del personale di cui alle tabelle B e C allegate alla legge n. 400/88 divenute dotazioni organiche del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM 4 luglio 2005 – ed ora inserita nell'ambito del complessivo organico del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2010”, e, dunque, preclude agli odierni ricorrenti la possibilità di accedere alla selezione concorsuale de qua;
- nonché degli eventuali atti ad esso presupposti, connessi e/o conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 15 dicembre 2010 il dott. R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premettono i ricorrenti – provenienti dal CIPE e dal NARS, dalla soppressa Direzione Generale del Turismo presso il Ministero delle Attività Produttive e dalle unità organizzative aventi competenza in materia di sport e politiche giovanili presso il Ministero per i Beni e le Attività culturali – di essere stati inquadrati nel ruolo ordinario della Presidenza del Consiglio dei Ministri (con riconoscimento dell’anzianità maturata) a seguito di sentenze rese nel 2010 dal Giudice del Lavoro di Roma, dai medesimi sollecitato.
L’inquadramento dei ricorrenti – già inseriti in ruoli “provvisori” della P.C.M. ed operanti presso il Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ed il Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive – è avvenuto, rispettivamente:
- nel “ruolo ordinario della PCM – ruolo CIPE”
- nel “ruolo ordinario della PCM – ruolo Turismo”
- e nel “ruolo ordinario della PCM – ruolo Sport”.
Lamentano, ora, l’illegittimità del bando impugnato nella parte in cui la procedura di selezione per le progressioni verticali dalla Categoria B (ex Area II) alla Categoria A (ex Area III) ammette la partecipazione del solo personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri appartenente all’attuale Categoria B, con specifico riferimento all’organico del ruolo del personale di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 400/1988, del quale i medesimi ricorrenti non fanno parte.
Contestano, per l’effetto, la legittimità della lex specialis di selezione alla stregua dei seguenti argomenti di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 2 e 10, del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, nonché degli artt. 2, 31 e 45 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Illegittimità derivata del bando di selezione impugnato, nonché diretto per contrasto con gli artt. 22, 23 e 24 del