TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-04-28, n. 201400549
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N. 00549/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2013, proposto da:
F B, G C, A G, A M, S P M, G R, A V, rappresentati e difesi dall'avv. E C, con domicilio eletto presso E C in Venezia-Mestre, via Allegri, 22;
contro
Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. A I, F T, G G, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;
nei confronti di
P P', rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Pozzan, con domicilio eletto presso Angelo Pozzan in Venezia-Mestre, via Torre Belfredo, 55/A;
per l'annullamento
del provvedimento del Sindaco di Venezia del 19.12.2013 prot. 2012/0547282 di designazone dell'Amministratore Unico, del Presidente e di un membro del Collegio dei Revisori del Gruppo Europeo di Interesse Economico "Marco Polo System", limitatamente alla parte riguardante la designazione dell'Amministratore Unico;nonchè di ogni atto annesso, annesso o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di P P';
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni ricorrenti sono soggetti che hanno presentato la propria candidatura nell’ambito della procedura indetta con avviso pubblico del 21 dicembre 2011.
1.1. Con detto avviso, premesso che “sono giunti a scadenza gli organi di amministrazione e di controllo del Gruppo Europeo di Interesse Economico “Marco Polo System”” (GEIE), e considerata la necessità che “il Comune di Venezia provveda a designare i propri rappresentanti negli organi di amministrazione e revisione del” Gruppo citato, “al fine di consentire la ricostituzione degli organi sociali”, il Sindaco di Venezia aveva dichiarato che:
1) “intende[va] procedere alla designazione dei propri rappresentanti negli organi di amministrazione … del Gruppo Europeo di Interesse Economico “Marco Polo System””;
2) “il termine per la presentazione delle candidature corredate dai relativi curricula [veniva ] fissato per le ore 12,00 di venerdì 27 gennaio 2012”;
3) “le candidature [avrebbero dovuto] essere indirizzate alla Direzione Generale e presentate presso gli uffici del protocollo generale …”
2. A seguito di accesso di uno dei ricorrenti è emerso che, con provvedimento in data 19 dicembre 2012, il Sindaco di Venezia ha “designato” Amministratore Unico del GEIE il dott. P P la cui candidatura (corredata dal relativo curriculum) risulta pervenuta alla Direzione Società Partecipate del Comune di Venezia il 19 dicembre 2012 stesso.
3. Tale “designazione” è stata impugnata sotto sei distinti profili:
a) violazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, poiché sarebbe stata disapplicata la specifica regola procedimentale riguardante il termine di presentazione delle domande al quale l’Amministrazione comunale si era autovincolata;
b) violazione del principio di imparzialità in considerazione della nomina di un soggetto la cui candidatura è stata presentata a distanza di più di dieci mesi dal termine per la presentazione delle candidature fissato nell’avviso pubblico;
c) difetto di motivazione, posto che l’atto impugnato, pur comportando la designazione del sig. P per il quarto mandato consecutivo non recherebbe la minima indicazione delle ragioni di opportunità che motiverebbero una tale scelta;
d) eccesso di potere per illogicità dal momento che è lo stesso provvedimento impugnato a richiamare nei propri presupposti il termine per la presentazione delle candidature per poi contraddirli arbitrariamente;
e) eccesso di potere per favoritismo;
f) incompatibilità tra l’incarico di Amministratore Unico del GEIE con la carica di consigliere comunale a norma dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39.
3. Con il medesimo gravame si chiede anche la condanna del Comune al risarcimento del danno subito per lesione di interessi legittimi quantificato in euro 4.000,00 per ciascun ricorrente.
4. Si è costituita l’Amministrazione intimata eccependo in via preliminare la carenza di interesse sotto svariati profili: volendo considerare la nomina in questione alla stregua di designazione fiduciaria ex art. 50 TUEL essa sarebbe ampiamente discrezionale e non censurabile in sede giurisdizionale;l’ipotetico accoglimento del ricorso non comporterebbe in ogni caso il venir meno della carica di P, ed anzi la procedura di designazione adottata dal Comune dovrebbe considerarsi probabilmente non necessaria, dal momento che nello statuto GEIE non si rinverrebbe alcuna posizione intesa a qualificare gli organi del Gruppo quali organi aventi carattere rappresentativo (caratterizzati cioè da “esponenzialità politica”). Inoltre P non è mai stato revocato né ha mai rassegnato le dimissioni.
4.1. Nel merito del primo quarto e quinto motivo, la procedura seguita non potrebbe essere censurata sotto alcuno dei profili dedotti proprio perché adottata ai sensi dell’art. 50, comma 8, TUEL e dunque sganciata da una valutazione propriamente comparativa, risolvendosi piuttosto in una scelta politica.
4.2. Sarebbe poi inammissibile la censura rivolta a sindacare una scelta politica, fermo restando che, comunque, la nomina dell’Amministratore è in ogni caso rimessa all’unanime deliberazione del Collegio degli Associati del GEIE, non ponendosi il provvedimento sindacale quale atto necessariamente presupposto.
4.3. Sussisterebbe inoltre una specifica motivazione sulle ragioni di opportunità della scelta operata.
4.4. Inoltre, con il sesto motivo, si farebbe valere un’ipotesi di incompatibilità sorta successivamente all’adozione del provvedimento e pertanto, in quanto tale, inapplicabile al caso di specie.
5. Si è costituito in giudizio anche il dott. P evidenziando di essere nominato amministratore unico del GEIE con l’atto costitutivo del Gruppo stesso e di non essere mai stato revocato. Il controinteressato, oltre a chiedere il rigetto del ricorso, ha sollevato in via preliminare eccezione di carenza di interesse posto che il potere di nomina e di revoca in questione spetterebbe esclusivamente al Collegio degli associati del GEIE, con conseguente ininfluenza di un eventuale annullamento in via giurisdizionale del provvedimento sindacale di nomina, non essendo in alcun modo vincolante l’eventuale “designazione” del Sindaco.
6. In vista della discussione del merito l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria di replica con la quale (oltre a ribadire le argomentazioni già dedotte) ha sollevato un ulteriore profilo di carenza di interesse, osservando che in mancanza di impugnazione della specifica rinnovazione dell’incarico di Amministratore unico al dott. P con deliberazione unanime dei membri del GEIE (nel corso della seduta del 19 dicembre 2012) vi sarebbe un’evidente carenza di interesse all’accoglimento del presente gravame che non potrebbe in alcun modo incidere sulla nomina.
7. All’udienza del 13 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il Collegio, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso, ritiene di poter prescindere per ragioni di economia processuale dallo scrutinio delle eccezioni svolte in via preliminare.
8.1. Può dunque passarsi all’esame del merito.
8.2. Il ricorso si fonda sulla premessa logica che il provvedimento impugnato abbia operato una “designazione” di un rappresentante del Comune presso l’ente in questione.
8.3. Tale premessa è errata.
8.4. Occorre in primo luogo ricostruire il regime del potere di nomina della carica di Amministratore unico del Gruppo in esame.
8.5. Al riguardo, deve osservarsi che il GEIE risulta costituito tra il “Comune di Venezia” e l’ “Associazione centrale dei Comuni e delle Comunità della Grecia” il 10 febbraio 2000 (cfr. atto di costituzione in atti) con lo scopo di “promuovere, realizzare, gestire progetti comunitari ed internazionali a valere su tutti i settori della programmazione comunitaria che possano interessare i soci” (cfr. art. 2 dello Statuto).
8.6. A norma dell’art. 9 del relativo statuto, gli organi di tale ente sono: il “Collegio degli Associati”, l’”Amministratore unico”, il “Collegio dei Revisori dei conti”. Il medesimo articolo stabilisce, poi, che “Il GEIE è amministrato da un amministratore unico” che “è nominato e revocato all’unanimità dai membri”.
8.7. Conseguentemente deve escludersi che il potere di nomina in questione sia riservato al Sindaco di Venezia, trattandosi di una carica statutariamente rimessa ad una scelta collegiale dei membri/soci dell’ente, da adottarsi all’unanimità. Pertanto il Comune di Venezia, in qualità di membro del GEIE, può esercitare al riguardo esclusivamente un potere di codecisione nell’ambito dell’organo societario espressamente deputato alla nomina dell’Amministratore unico.
8.8. In tale contesto, la procedura avviata dal Sindaco con l’avviso pubblico del 21 dicembre 2011, malgrado richiami fra i propri presupposti l’art. 8, comma 1, del “Regolamento degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Società, Enti, Aziende Speciali, Consorzi ed istituzioni”, non può dirsi tecnicamente preordinata ad alcuna “nomina” o “designazione” di un “rappresentante” del Comune procedente, potendo al più concretizzarsi in una proposta di nomina da far valere nell’ambito del Collegio degli Associati del GEIE senza alcuna garanzia in ordine al relativo risultato.
8.9. Per le stesse ragioni, deve dichiararsi l’inconferenza dell’art. 50, comma 8, TUEL, benché parimenti richiamato nei presupposti dell’avviso pubblico in esame. Nel caso di specie, infatti, oltre che mancare un vero e proprio potere di nomina o di designazione in capo al Comune, difetta anche il carattere di “rappresentante delle amministrazioni locali”, poiché la figura dell’amministratore unico del GEIE essendo espressione della scelta collegiale dei membri del Gruppo, non può essere qualificata quale organo caratterizzato da una siffatta esponenzialità politica.
9. Pertanto, la procedura avviata con l’avviso suddetto risulta volta unicamente ad offrire all’organo politico un più ampio elenco di soggetti disponibili e interessati a ricoprire la carica in questione, ai fini di consentirgli un migliore esercizio dei propri poteri codecisionali nell’ambito del GEIE.
9.1. Conseguentemente tale procedura è oggettivamente inidonea tanto a far nascere alcun legittimo affidamento sulla possibilità di essere nominati a detta carica in capo a coloro che, avendo dato tempestiva risposta all’avviso pubblico, risultassero astrattamente idonei a ricoprirla;quanto, in ogni caso, a rendere vincolanti le manifestazioni di interesse pervenute nei termini indicati dall’avviso medesimo, privo peraltro di criteri selettivi predeterminati da applicare ad un’eventuale comparazione fra le “candidature” pervenute.
9.2. Sicché deve escludersi la pretesa lesione di una posizione giuridica tutelata dall’ordinamento per il fatto che il Sindaco, anziché fondarsi sulle manifestazioni di interesse pervenute nei termini suddetti, si sia determinato ad “indicare” un’altra candidatura (coincidente peraltro con la persone dell’Amministratore unico in carica) da sostenere nell’ambito del Collegio degli Associati del GEIE chiamato ad esprimersi con votazione unanime.
9.3. Anche la dedotta incompatibilità tra l’incarico di Amministratore unico del GEIE con la carica di consigliere comunale a norma dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 non merita accoglimento, trattandosi di norma inapplicabile al caso di specie non solo perché successiva rispetto alla data di adozione del provvedimento, ma anche perché il GEIE non è ascrivibile alla categoria di enti di diritto privato “in controllo pubblico di livello regionale”.
10. Alla luce di quanto precede il ricorso deve pertanto essere respinto sotto tutti i profili.
11. In considerazione della peculiarità e di tutte le circostanze della fattispecie scrutinata ricorrono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.