TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2023-10-03, n. 202301174

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza breve 2023-10-03, n. 202301174
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202301174
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/10/2023

N. 01174/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00949/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 949 del 2023, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati L D e G D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del provvedimento di Daspo del Questore della Provincia di Bari prot. -O- del 19 luglio 2023, adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 401/1989 e notificato al ricorrente in data 12 agosto 2023, recante il divieto di “accedere per anni UNO (1) a tutti gli stadi e campi sportivi italiani, ove si svolgono campionati o incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato di tutti i club nazionali (Serie A - B - C Lega Pro - Eccellenza - Promozione e serie minori) e della Nazionale Italiana di calcio, nonché ai relativi allenamenti”;

nonché

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori l'avv. G D, per il ricorrente, e l'avv. dello Stato Enrico Giannattasio, per la difesa erariale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 29.8.2023 e depositato in Segreteria in pari data, -O- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Riferiva in fatto di rivestire il ruolo di Presidente della S.S.D. -O-, società sportiva militante nella stagione 2022/2023 nel campionato LND (Lega Nazionale Dilettanti).

Esponeva, in particolare, di essersi visto attribuire le responsabilità della rappresentanza esterna della società con particolare riguardo alla “gestione delle problematiche relative allo stadio di calcio…” (cfr. verbale di assemblea, doc. n. 3, produzione di parte ricorrente in atti).

Rappresentava, ai fini del presente giudizio, che, alla vigilia dell’avvio della stagione sportiva, aveva ricevuto un provvedimento di DASPO ex. art. 6 L. n. 401/1989 che, con decorrenza dalla data di notifica dello stesso (coincidente con il 12.8.2023), gli vietava di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi italiani, nonché ai relativi allenamenti, venendo in tal modo, in tesi, ad essere inferto un grave pregiudizio all’assetto organizzativo della S.S.D. -O-.

L’adozione del provvedimento di DASPO in questione era scaturita da una informazione di polizia trasmessa dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto relativa a episodi di asserita “violenza” che avrebbero visto la partecipazione del ricorrente in occasione dell’incontro di Serie D disputatosi nella passata stagione sportiva presso il complesso Polisportivo “prof. -O-” fra la compagine sportiva del Bitonto e il -O-.

Insorgeva il ricorrente avverso detti esiti provvedimentali, articolando con riguardo ai medesimi plurimi profili di doglianza ed, in particolare:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1 l n. 401/1989 - omessa qualificazione della fattispecie contestata nelle tassative ipotesi legislativamente previste con conseguente violazione del principio di tassatività che deve rispettarsi per l’adozione di misure di prevenzione - difetto di istruttoria e di motivazione;

II) violazione dei principi di gradualità e proporzionalità - difetto di motivazione - violazione art. 6 l. n. 401/89 e principi costituzionali che garantiscono lo svolgimento di attività lavorative professionistiche - violazione delle disposizioni tese a garantire la partecipazione al procedimento amministrativo - eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza di istruttoria;

III) difetto di motivazione e omessa considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente - violazione e falsa applicazione art. 3 e 10 bis l. n. 241/90.

Veniva altresì presentata istanza cautelare, anche di adozione di misure monocratiche e urgenti ex art. 56 c.p.a.

L’istanza di misure cautelari monocratiche veniva respinta con decreto del 31.08.2023.

In data 4.09.2023 si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente a mezzo dell’Avvocatura erariale, successivamente depositando documenti ed instando per la reiezione del gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Una successiva istanza di revoca o modifica di decreto cautelare monocratico veniva parimenti respinta con decreto del 19.09.2023.

Previo scambio di memorie, all’udienza camerale del 26.9.2023, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a.

Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.

I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferendo in chiave critica, con diverse sfumature, al medesimo ordine di argomentazioni di massima.

Venendo ai fatti di causa, posti a base dell’emanazione del provvedimento impugnato, in data 15 gennaio 2023 verso le ore 16.30, in occasione dell’incontro di calcio “-O-” valevole per il campionato nazionale di serie D, svoltosi a porte chiuse presso il Complesso Polisportivo “Prof. -O-” di Bitonto, a seguito di acredine tra i diversi gruppi delle due squadre, il ricorrente ha ripetutamente rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti del personale appartenente al Commissariato P.S. di Bitonto, in servizio di ordine pubblico, che testualmente si riportano: “allontanatevi…non vi voglio davanti…che cazzo volete…sto qua, quanto tempo mi pare, anche un’ora e mezza…..dirò tutto al Dott. -O-, che vi spaccherà il culo”.

Successivamente, nonostante le richieste del personale di P.S. di favorire il documento di riconoscimento ai fini di una compiuta identificazione, l’odierno ricorrente ha opposto deliberatamente il proprio rifiuto, addirittura aggredendo verbalmente il medesimo personale con le seguenti, testuali parole: “non ti do nessun documento...sono il presidente, la proprietà...togliti davanti...ma che cazzo vuoi...non ti do il documento neanche se mi spari”.

Nonostante i tentativi di ripristino dell’ordine pubblico da parte del personale di P.S., il ricorrente ha proseguito le invettive nei confronti degli stessi, sino addirittura a tentare l’aggressione fisica nei confronti di un agente, agitando le braccia e affermando: “io sono la proprietà ora ti devo mangiare”.

Per tali eventi, oggettivamente molto gravi, in data 23 gennaio 2023 l’-O- è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari dal Commissariato P.S. di Bitonto perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337, 339, 341 bis ed art. 61, comma 11 septies , c.p.

Tali elementi storici di fatto non sono stati specificamente contestati dall’interessato, né avverso i medesimi risulta presentata querela di falso.

Ne consegue, pertanto, che la Questura di Bari ha legittimamente adottato nei confronti dell’-O- il provvedimento del divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi italiani, dove si svolgano campionati o incontri di calcio.

Ciò in quanto, il caso in esame rientra senza dubbio nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6 comma 1. 401/1989.

Infatti, secondo il dettato normativo or ora menzionato, il Questore può disporre il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive nei confronti di:

“a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato inneggiato o indotto alla violenza;

b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino aver tenuto (…) una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)”.

È manifestamente evidente che le condotte poste in essere dall’-O- siano pianamente sussumibili nella fattispecie di cui alla lett. a), in quanto il medesimo è stato denunciato per i reati

di cui agli artt. 337, 339, 341 bis ed art. 61, comma 11 septies , c.p.

Trattasi, peraltro, come correttamente osservato dalla difesa erariale, di fattispecie di reato - resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio - che includono l’elemento della violenza nelle modalità della condotta.

Peraltro, come è noto, il DASPO è una misura di prevenzione amministrativa a carattere ampiamente discrezionale (cfr. T.A.R. Reggio Calabria, Sez. 1, 29.04.2021, n. 376), sia per ciò che concerne le tipologie di manifestazioni sportive (a porte aperte o chiuse) che possono costituire il presupposto della sua emanazione, sia per ciò che concerne le tempistiche della stessa, tenendo conto in particolare della pluralità degli elementi di fatto che devono sovente essere valutati prima di giungere all’emanazione di un provvedimento di tale tipologia.

Né appare in alcun modo realistica e fidefacente la prospettazione del ricorrente nella parte in cui sembra asserire di non aver riconosciuto gli operanti nella loro qualità di agenti di Polizia di Stato.

In tal senso, infatti, il minaccioso riferimento - come sopra riportato - al dott. -O-, attuale dirigente della Digos della Questura di Brindisi, appare essere oggettivamente assai eloquente sulla effettiva comprensione, da parte del ricorrente, di che cosa stesse succedendo e di chi si trovava effettivamente di fronte.

Quanto infine alle censure di ordine procedimentale esse restano integralmente superate dalla oggettiva gravità dei fatti di causa, che necessitavano sicuramente di una adeguata sanzione, quale quella in concreto irrogata.

Del resto, il contributo istruttorio che il ricorrente avrebbe potuto fornire non è stato utilmente effuso neanche in sede giurisdizionale, essendo evidente la serietà e la non contestazione dei fatti posti a base del provvedimento adottato e l’assenza di realistiche cause di giustificazione che potessero contribuire a fornire una diversa lettura degli inequivoci accadimenti in concreto verificatisi.

Per le ragioni sin qui esposte, il gravame deve essere respinto per manifesta infondatezza nel merito delle censure in esso svolte.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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