TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-25, n. 202301291

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-25, n. 202301291
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301291
Data del deposito : 25 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2023

N. 01291/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09405/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9405 del 2017, proposto da Molitoria Umbra S.r.l., Semoliere Giuseppe Sacco & Figli S.r.l., Molino Grassi S.p.A., Molino Casillo S.p.A., Candeal Commercio S.r.l., Deis S.r.l. De Sortis Industrie Semoliere, Industria Molitoria Mininni S.r.l., Moderne Semolerie Italiane S.p.A., Industria Agroalimentare De Vita S.r.l., Grandi Molini Italiani S.p.A., Semolificio Loiudice S.r.l., Molino S. Paolo di Paolo Gallo & C. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati D I, M M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M M in Roma, via Vittoria Colonna, 39;



contro

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Associazione di Consumatori Adusbef, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Giuseppe Pizzonia, Alberto Santa Maria, Antonio Tanza ed Edoardo Gambaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Pizzonia in Roma, via della Scrofa, 57; Piergiorgio Quarto, nella sua qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, Ghigi 1870 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Papi Rossi, Giuseppe Pizzonia, Alberto Santa Maria ed Edoardo Gambaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Pizzonia in Roma, via della Scrofa, 57;



per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0009317 del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2017;

di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e comunque consequenziale nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, nella misura che ci si riserva di meglio quantificare in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0009317 del 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2017, imponente ai produttori di pasta l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di coltivazione del grano e il Paese di molitura, onde garantire ai consumatori un’informazione completa e trasparente, funzionale a consentire una scelta libera e consapevole nell’acquisto dei prodotti agro-alimentari.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:

I. Incompetenza, violazione dell’art. 26, par. 3, del regolamento UE n. 1169 del 2011 e dell’art. 288 TFUE, nonché nullità per carenza di potere e difetto dei presupposti , non essendo stati ancora adottati gli atti di esecuzione di cui all’art. 26, par. 3, del citato Regolamento UE, secondo cui l’obbligo di indicare il paese di origine (o il luogo di provenienza) dell’alimento e dell’ingrediente primario è subordinato all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione europea (a seguito di specifiche valutazioni di impatto).

II. Violazione degli artt. 39 e 45 del Regolamento UE n. 1169 del 2011 , non essendo stato rispettato il procedimento di notifica della Commissione europea, finalizzato a consentire a quest’ultima la presenza di condizioni uniformi di attuazione del regolamento e a esprimersi con parere vincolante.

III. Violazione dell’art. 6 della legge 11 novembre 2011 n. 180 , essendo stato disatteso l’obbligo di sottoporre il decreto interministeriale impugnato “all’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)” di cui al citato art. 6.

IV. Violazione dell’art. 4, c. 3, della legge n. 4 del 2011 e dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 91 del 2014, nonché sopravvenuta carenza e decadenza del potere , atteso che il decreto impugnato è stato adottato quando erano ormai trascorsi i termini previsti dalla legge per l’emanazione di tale tipologia di provvedimenti.

V. Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e violazione dell’art. 39, par. 1, del Regolamento UE n. 1169 del 2011 , perseguendo il decreto interministeriale non l’interesse pubblico cui è finalizzata la norma attributiva del potere (vale a dire la tutela del consumatore), bensì un interesse particolaristico assolutamente estraneo rispetto alla norma attributiva del potere, ovvero l’interesse settoriale (e non preso in considerazione dalla normativa sull’informazione del consumatore) di cui sono portatori i produttori italiani di grano.

VI. Violazione dell’art. 39, par. 2, del Regolamento UE n. 1169 del 2011 , non risultando comprovata l’esistenza di un nesso tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza, né la significatività di tali informazioni per il consumatore.

VII. Violazione dell’art. 26, par. 3, del Regolamento UE n. 1169 del 2011, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, errore di fatto e difetto di istruttoria , prescrivendo il decreto impugnato di indicare il paese di origine dell’ingrediente primario, vale a dire il paese in cui è coltivato il grano ed è ottenuto la semola, ma non anche l’indicazione del paese di origine dell’alimento, vale a dire il paese in cui le semole sono miscelate e lavorate per ottenere l’impasto

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