TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400057
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00356/2024 REG.RIC.

N. 00057/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00356/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 356 del 2024, proposto dal signor M C, rappresentato e difeso dagli avvocati E M Z e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , la Corte di Appello di Perugia e l’Ufficio territoriale del Governo di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Comune di Attigliano, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) del decreto del Presidente della Corte di Appello di Perugia prot. n. 3589/2024, n. 36/2024, con il quale è stata disposta la cancellazione del ricorrente dall’Albo dei Presidenti di Sezione elettorale istituito presso la stessa Corte di Appello;

b) delle note del Segretario comunale del Comune di Attigliano datate 3.04.2024 e 3.05.2024, richiamate nel provvedimento impugnato sub a) e mai comunicate al ricorrente;

c) della nota a firma del Segretario comunale del Comune di Attigliano, senza numero di protocollo, recante la data del 24.05.2024;

d) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per il ricorrente;

nonché per la declaratoria:

e) del diritto del ricorrente ad esercitare l’accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 relativamente alla documentazione richiesta con PEC del 21.05.2024 e segnatamente della documentazione richiamata nel provvedimento impugnato sub a) , come espressamente richiesto nell’atto di accesso agli atti presentato dal ricorrente;

f) per quanto di ragione, per l’annullamento del diniego espresso dall’Amministrazione sulla citata istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente e/o dell’eventuale silenzio rigetto formatosi sulla stessa,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, della Corte di Appello di Perugia e dell’Ufficio territoriale del Governo di Perugia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nel corso della camera di consiglio, parte ricorrente ha dichiarato l’intenzione di proporre motivi aggiunti alla luce del contenuto dei documenti depositati in giudizio dall’Amministrazione resistente, ciò che induce a ritenere che il quadro impugnatorio non sia ancora completo;

Considerato, nelle more della proposizione degli ulteriori motivi, che il danno paventato da parte ricorrente (consistente nell’impossibilità di svolgere il munus di presidente di sezione alle prossime elezioni regionali) non presenta il carattere della gravità, necessario per la concessione dell’invocata tutela cautelare;

Ritenuto, pertanto, che allo stato l’istanza cautelare non possa essere accolta per mancanza del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile;

Ritenuto, infine, equo disporre la compensazione tra le parti delle spese della fase cautelare;

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