TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-01-19, n. 202300056

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-01-19, n. 202300056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300056
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00056/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00135/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 135 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A B e P G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentate p.t., e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- della nota P.G. n. -OMISSIS- del 25/11/2020;

- di ogni atto precedente, presupposto e/o preliminare ancorché incognito;

nonché per la condanna

- dell’Amministrazione ex art. 116 c. 2 c.p.a. all’ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 26/11/2020 ad oggi rimasta priva di riscontro nel merito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di U.T.G. - Prefettura di Firenze e della Questura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 – Dagli atti delle parti e dalla documentazione versata in giudizio risultano i seguenti fatti di causa:

- in data 18 dicembre 2013 il ricorrente era destinatario del provvedimento del Prefetto di Firenze di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 TULPS, cui seguiva in data 20 febbraio 2014 il provvedimento del Questore di Firenze di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia intestata allo stesso;
alla base dei richiamati provvedimenti vi erano episodi di forte conflittualità tra il ricorrente e la sua compagna, che avevano portato a fatti di violenza;
il ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il diniego di detenzione armi veniva respinto sia da questo Tribunale che dal Consiglio di Stato;

- per i fatti che avevano portato all’adozione del divieto di detenzione armi veniva anche avviato procedimento penale, che portava alla sentenza del Tribunale di Firenze n. -OMISSIS-, che condannava il ricorrente per il reato di lesioni aggravate, mentre il ricorrente veniva assolto dalle imputazioni di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia;
la Corte d’Appello di Firenze confermava l’assoluzione già disposta con la sentenza di primo grado e disponeva il non doversi procedere per i reati di lesione, stante la remissione di querela;

- in data 4 luglio 2018 il ricorrente chiedeva la revoca del divieto di detenzione armi, richiamando l’esito positivo della vicenda penale, il decorso del tempo e la riappacificazione con la compagna;
l’istanza veniva respinta dalla Prefettura di Firenze in data 9.7.2018;

- in data 15 giugno 2020 il ricorrente è tornato a chiedere la revoca del divieto di detenzione armi del 2013, ribadendo quanto già riferito circa l’esito del procedimento penale e confermando il consolidato quadro di unità e di armonia all’interno della propria famiglia;
è seguita istruttoria con audizione anche della compagna del ricorrente;
il procedimento si è concluso con provvedimento di rigetto;
esso è motivato nei termini seguenti: “ in mancanza di ulteriori elementi di informazioni e stante il breve lasso di tempo trascorso rispetto a quanto già rappresentato relativamente alla precedente analoga richiesta, è confermato il contenuto della prefettizia n. -OMISSIS- in data 09/07/2018”, ciò anche in considerazione del parere negativo espresso dalla Questura di Firenze con nota del 05/11/2020 .

2 – Il ricorrente, oltre ad attivarsi per accedere agli atti del procedimento, ha radicato il presente ricorso, formulando nei confronti degli atti, come meglio in epigrafe indicati, i seguenti motivi di censura:

- con il primo motivo evidenzia che il quadro di conflittualità familiare esistente nel 2013 nel corso degli anni è cambiato;
richiama l’esito completamente favorevole del procedimento penale;
è errato il riferimento alla mancanza di ulteriori elementi di informazione, stante le dichiarazioni della compagna del ricorrente circa il superamento della conflittualità;
la Prefettura avrebbe dovuto chiarire approfonditamente il perché ha ritenuto che le dichiarazioni della compagna del ricorrente non fossero idonee a dar luogo a diverso giudizio sulla affidabilità del ricorrente stesso;
è decorso un notevole lasso di tempo tra i fatti e l’attualità senza che, nel frattempo, al ricorrente sia stata mossa qualsivoglia altra censura in merito alla propria condotta di vita;
egli ha anche assunto l’incarico di guardia volontaria venatoria;
la richiamata nota della Questura di Firenze del 5 novembre 2020 non è stata resa disponibile e si è omesso il preavviso di rigetto;

- con il secondo motivo evidenzia come il presupposto fattuale alla base della decisione del Prefetto del 2013 fosse la sussistenza di “una difficile e conflittuale situazione tra coniugi” che peraltro sfociava “frequentemente in violente liti”;
ciò è lontano dall’attuale situazione dei rapporti tra le parti che hanno ritrovato una stabile armonia familiare;
manca un’adeguata motivazione su decorso del tempo, intervenuta assoluzione penale, riacquisito (da quasi sette anni) quadro di armonia e di serenità nell’ambito familiare, successiva condotta del ricorrente;
si evoca la circolare n. 557/PAS/U/013490/10171 (doc.18) del 25 novembre 2020 emessa dal Ministero dell’interno (nella quale, attraverso richiami giurisprudenziali, si individua in 5 anni dall’assunzione del divieto il termine ragionevole dopo il quale il Prefetto, in presenza di nuovi elementi, è tenuto a ripronunciarsi);

- con il terzo motivo evidenzia la illegittimità della determinazione della Prefettura che ha ritenuto di negare la richiesta rivalutazione del provvedimento ex art. 39 TULPS senza tenere in considerazione il radicale mutamento della situazione di fatto sottesa alla determinazione interdittiva.

Il ricorrente conclude per la richiesta di accesso agli atti non ancora ostesi e per l’annullamento degli atti gravati.

3 – Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Firenze e la Questura di Firenze si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso. L’Avvocatura erariale ha altresì depositato documentazione in data 5 dicembre 2022, in relazione alla quale parte ricorrente ha eccepito la tardività e richiesto quindi che la stessa non venga utilizzata in sede decisoria.

4 - Il ricorrente ha successivamente dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse all’ostensione degli atti, di cui la Sezione ha preso atto con l’ordinanza n. 462 del 2021.

5 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del 10 gennaio 2023, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

6 – Il ricorso è fondato alla luce delle considerazioni che seguono.

A fronte del divieto di detenzione armi comminato al ricorrente nel 2013, questi ha avanzato richiesta di riesame prima nel 2018 e poi nel 2020, ottenendo dalla Prefettura di Firenze l’emissione di atti meramente confermativi, in cui cioè l’amministrazione non ha proceduto all’apertura di un nuovo procedimento e al rinnovato esame dell’affidabilità del ricorrente, anche alla luce dei fatti nuovi come rappresentanti dallo stesso, essendosi limitata a richiamare la inaffidabilità già accertata nel 2013. Il tema è dunque quello dell’obbligo dell’amministrazione di riesaminare, ed in ipotesi revocare, un precedente diniego di detenzione armi, decorso un certo lasso di tempo. Per orientamento generale e consolidato non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo;
e ciò in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere. Tale orientamento si basa sulla considerazione che, se si imponesse un obbligo di provvedere, vi sarebbe l’elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un’istanza all’amministrazione con compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Cons. Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3277). Nondimeno questa Sezione con alcune pronunce (da ultimo con la sentenza n. 1273 del 2022) ha manifestato di condividere quella giurisprudenza, formatasi nella peculiare materia in oggetto, con la quale si è stabilito che < l’amministrazione sia obbligata a pronunciarsi sull’istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un’efficacia sine die, ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità;
e si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un riesame della propria posizione. Ma tutto ciò al ricorrere di due condizioni, costituite dal sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e dal decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione del medesimo provvedimento inibitorio. In particolare, il lasso di tempo ragionevole trascorso il quale, in presenza di nuovi elementi, il Prefetto è tenuto a pronunciarsi sull’istanza di revoca della misura, è stato individuato dalla citata giurisprudenza in cinque anni e tale orientamento è stato recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/013490/10171 del 25 novembre 2020” (v. sentenza del 10 ottobre 2022, n. 1143, e giurisprudenza ivi richiamata)
>. Il Collegio, nel ribadire tali approdi giurisprudenziali, evidenzia che nella specie sussistano entrambi i presupposti appena indicati: il ricorrente ha, in primo luogo, rappresentato una serie di fatti nuovi (esito definitivo del procedimento penale, riappacificazione con la compagna, venir meno di ogni conflittualità) e, in secondo luogo, sono decorsi 9 anni dal divieto adottato nel 2013, il che giustifica un rinnovato esame della posizione del ricorrente e della sua affidabilità ai fini del porto delle armi.

7 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell’atto impugnato;
l’effetto conformativo della presente sentenza comporterà l’apertura da parte della Prefettura di Firenze di un procedimento amministrativo in seno al quale riesaminare il provvedimento di diniego di detenzione armi a suo tempo adottato, alla luce dei fatti sopravvenuti, come rappresentati dal ricorrente e nel contraddittorio con lo stesso. Le spese di giudizio, stante la recente emersione dell’indirizzo interpretativo qui seguito, devono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi