TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2014-12-04, n. 201402092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, ordinanza collegiale 2014-12-04, n. 201402092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201402092
Data del deposito : 4 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00203/2013 REG.RIC.

N. 02092/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00203/2013 REG.RIC.

N. 00611/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 203 del 2013, proposto da L D B, P D B, R D B, A D B e M G D B, rappresentati e difesi dagli avv. M C, G C, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Catanzaro, via Milano, n. 15 bis;


contro

-Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arnaldo C, in Catanzaro, via Fratelli Plutino, n. 25;
-Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicita' Immobiliare - Ufficio Provinciale di Cosenza, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;



sul ricorso R.G. n. 611 del 2013, proposto da L D B, P D B, Ritondale Rachele De Biase, A D B e M G D B, rappresentati e difesi dall'avv. M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C, in Catanzaro, via Milano, n. 15 bis;

contro

-Comune di Diamante, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeriano Greco e F S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arnaldo C, in Catanzaro, via Fratelli Plutino, n. 25;
-Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicita' Immobiliare - Ufficio Provinciale di Cosenza, in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;

per ottenere

- quanto al ricorso R.G. n. 203 del 2013, l’annullamento:

-del Decreto definitivo di esproprio ex artt. 23 e 24 D.P.R. n.327/2001 n. 1 del 5/12/2012, avente ad oggetto "lavori di realizzazione aree a parcheggio Diamante Centro e Frazione Cirella";

- del Decreto definitivo di esproprio ex art. 23 e 24 D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i. n. 2 del 12.122012, avente ad oggetto 'lavori di realizzazione plesso scolastico in Via G. Cesare Frazione Cirella";

- di ogni eventuale atto amministrativo di esecuzione dei suddetti Decreti di esproprio, ivi comprese le richieste di trascrizione all'Ufficio dei Registri Immobiliari che siano state formulate o inoltrate dal Comune ed ogni eventuale altro consequenziale o dipendente anche di materiale trascrizione, variazione, volture, annotazione catastale o equivalenti, nonché presupposto connesso o conseguente, pur se ad oggi non noto alle parte ricorrenti;

- quanto al ricorso R.G. n. 611 del 2013:

la retrocessione, previa riduzione in pristino, di beni immobili occupati senza titolo dal Comune ed in ogni caso, di fronte alla dichiarazione da parte dell'Ente di volersi avvalere dell'acquisizione postuma ex art. 42 bis T.U.E., pagamento delle indennità e degli indennizzi dovuti;
risarcimento dei danni, interessi e rivalutazioni.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Diamante e di Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicita' Immobiliare - Ufficio Provinciale di Cosenza e di Comune di Diamante e di Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità' Immobiliare - Ufficio Provinciale di Cosenza;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 novembre 2014, il cons. C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la nota prot. 7712 del 5.8.2014, con cui l’ing. N G, nominato CTU con OCI di questa Sezione n. 40 del 15.1.2014 , chiede la proroga di giorni 90 (novanta) del termine per il deposito della relazione di competenza;

Vista l’istanza, resa oralmente dal legali di parte ricorrente, con cui si chiede di non accordare un termine maggiore di giorni 60 (sessanta);

Ritenuto - anche a causa dei ruoli di questa Sezione, che non consentono di rinviare la trattazione della causa ad una data anteriore a quella del 10.7.2015- di poter accordare detta proroga, stabilendo il termine del 30 aprile 2015 per il deposito della relazione;

Rilevato che, nelle more del giudizio, le parti potranno raggiungere un accordo in qualunque momento prima dell’introito del giudizio, previo pagamento delle competenze spettanti al CTU;

Ritenuto di poter rinviare l’ulteriore trattazione della causa alla pubblica udienza del 10.7.2015;

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