TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-11-14, n. 202402174
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Testo completo
Pubblicato il 14/11/2024
N. 02174/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01724/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1724 del 2024, proposto da Società Agricola Atlantis S.r.l., Consorzio Polo Florovivaistico Campano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G D M e M F, con domicilio eletto presso lo studio M F in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – dell’ordinanza n. 108 del 21.08.2024, con la quale il Comune di Capaccio Paestum ha disposto la demolizione di alcune opere realizzate alla Via La Pila snc;
b – ove e per quanto occorra, della relazione di sopralluogo richiamata nel provvedimento sub a), non conosciuta;
c – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 il dott. M D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società Agricola “Atlantis S.r.l.”, premesso di essere proprietaria di un’area, con entrostante impianto serricolo ed avanserra, sita alla Via La Pila snc del Comune di Capaccio Paestum., ha allegato e dedotto che: l’avanserra è stata realizzata giusta p.d.c. n. 134/2001; ha acquistato detta area all’esito di una procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Salerno (giusta decreto di trasferimento del 15.01.2019); nella relazione redatta nell’ambito della procedura esecutiva, è stata espressamente riconosciuta la legittimità dell’area /spazio destinato alla commercializzazione, per circa 506 mq; in data 07.05.2019, avendo interesse alla regolarizzazione delle minime difformità rilevate, ha depositato apposita s.c.i.a., ex art. 37 del D.P.R. 380/2001; nell’ambito della relazione tecnica allegata alla s.c.i.a., ha espressamente indicato che “il restante spazio è destinato ad area di stoccaggio, commercializzazione, carico e scarico …”; in data 01.08.2019, sia pur tardivamente, la P.A. ha chiesto integrazione documentale/chiarimenti; in particolare, per quanto di interesse, ha chiesto chiarimenti in ordine proprio “alle destinazioni d’uso riportate nell’avanserra e nel retroserra”; in riscontro a detta nota, ha depositato la documentazione richiesta; ha chiarito la legittimità e le destinazioni d’uso delle aree ricomprese all’interno dell’avanserra; nel successivo termine di 30 giorni, la P.A. non ha adottato alcun provvedimento inibitorio; quindi la s.c.i.a.: - si è definitivamente consolidata; - è