TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2021-02-11, n. 202100098
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Pubblicato il 11/02/2021
N. 00098/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01920/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS- del 2020, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di amministratore di sostegno di -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati V F e M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato il 28/10/2020, con il quale “ in riferimento alla Sua richiesta di valutazione per l'inserimento nell'elenco dei soggetti -OMISSIS-dell'utente -OMISSIS--OMISSIS- (L.R. 01.03.2017 n. 4 e D.M. 26.09.2016) si comunica che l'istante, secondo i criteri previsti dalla stessa normativa, NON E' stato riconosciuto -OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-
Viste le memorie e i documenti di parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. M A P F;
Rilevato che la promozione di giudizi rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio del beneficiario ed, in quanto tali, richiedenti la preventiva autorizzazione del giudice tutelare, secondo quanto specificato nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno;
Rilevata la mancanza della predetta autorizzazione del giudice tutelare;
Ritenuta applicabile al processo amministrativo, in ragione del rinvio esterno di cui all’art. 39 co.1 c.p.a., la disciplina contemplata dall’art. 182, co. 2, c.p.c., secondo cui il giudice assegna un termine per sanare, con effetto ex tunc , la costituzione in giudizio carente della necessaria autorizzazione;
Ritenuto, peraltro, tenuto conto di quanto rappresentato dalla parte ricorrente sui tempi necessari per ottenere l’autorizzazione, che le esigenze cautelari siano più garantite dalla fissazione sin da ora dell’udienza di merito;
Ritenuto che allo stato attuale le spese della fase cautelare debbano essere dichiarate irripetibili.