TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-01, n. 202400775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-03-01, n. 202400775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202400775
Data del deposito : 1 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2024

N. 00775/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01608/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2022, proposto da Fa.Sa.L. di S S & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Milazzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A D F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della nota 9 agosto 2022, n. 66542, nonché di tutti gli atti e documenti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compreso il permesso di costruire n. 34/2022, nella parte in cui “la quota di contributo di cui all’art. 5 della L. n. 10/1977 ed all’art. 41 della L.R. n. 71/1975 afferente agli oneri

di urbanizzazione relativamente al cambio di destinazione d’uso […] determinata dall’Ufficio tecnico comunale in € 368.832,20, salvo conguaglio” e “della quota di contributo di cui all’art. 6 della L. 28.01.1977 n. 10, afferente il costo di costruzione determinata dall’Ufficio Tecnico comunale […] in € 876,12, salvo conguaglio” e la nota 24 agosto 2022, prot. n. 69524, con la relativa tabella allegata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società ricorrente ha esposto:

- di essere proprietaria di un ampio compendio industriale (ex Metallurgica Sicula S.p.a.) esteso già circa 38.000 mq. sito nel territorio del Comune di Milazzo, prospiciente la Via Acqueviole, dal civico 72 al civico 98, individuato al N.C.E.U. al fg. 8, p.lle 238, sub. 24, e part. 239 dal sub 21 al sub 30 e part. 239 sub. 32, sub. 41, sub. 67, sub. 69, sub. 82, sub. 87, sub. 88, oltre le coperture dei capannoni;

- di avere stipulato, in data 1 luglio 2021, un preliminare di vendita con la S.r.l. Dolciaria Manna (registrato a Messina il 7 luglio 2021, al n. 11.136, serie 1T) e successiva modifica del 23.02.2022 per la cessione di una porzione dell’immobile consistente in un capannone della superficie catastale

complessiva di metri quadrati 1.539, con annessa corte di proprietà esclusiva della superficie di circa metri quadrati 2.698 (oggi Fg. 8, p.lla 239, sub. 69 e sub. 88) da destinare alla realizzazione di un supermercato di generi alimentari con annesso parcheggio;

- che nel suddetto contratto preliminare è stato convenuto che gli eventuali oneri per il cambio di destinazione d’uso (da industriale a commerciale) per consentire l’apertura di una media struttura di vendita entro mq 1000 fossero a carico della parte promittente venditrice;

- che l’area in questione ricade in z.t.o. “D2”, del vigente P.R.G. comunale, disciplinata dall’art. 23 delle N.T.A.;

- che, per dar seguito all’investimento programmato, la Dolciaria Manna, S.r.l., sulla base di espressa delega, ha presentato il 16 marzo 2022 al Comune intimato una S.C.I.A. (prot. 17 marzo 2022, n. 25.364) per il “ Cambio di destinazione d’uso, senza opere, da industriale a commerciale ex art. 30 L.R. 29/1995 ” (recte, art. 23, comma 1-bis, L.r. 12 gennaio 2012, n. 8, come modificato dall’art. 43, comma 1, lettera b), della L.R. 6 agosto 2021, n. 23, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della L.R. 18 marzo 2022, n. 2), portato da un progetto per il cambio di destinazione d’uso senza opere edili urbanisticamente rilevanti perché volumi, sagome, accessi carrabili, parcheggi, allacci alle reti dei servizi restavano quelli esistenti (il progetto prevedeva soltanto opere interne di rinnovo delle finiture e degli impianti, oltre al già menzionato cambio di destinazione d’uso da industriale a commerciale);

- che dopo la scadenza del termine perentorio di consolidamento del tacito provvedimento favorevole di cui all’art. 27, L.r. 21 maggio 2019, n. 7 (art. 19, L. 8 agosto 1990, n. 241), con nota 24 giugno 2022, prot. n. 55.130 il Comune affermava l’inefficacia della S.C.I.A. in parola perché l’art. 30 della l.r. n. 29/95, invocato anche nel preliminare di compravendita, “risulta essere stato abrogato dall’art. 14, comma 2 lettera b) della L.r. n. 33/2021” e perché, “ in ragione di quanto disposto dall’art. 27 ter del D.P.R. 380/2021 il ricorso alla S.C.I.A. in luogo del Permesso di Costruire, quale titolo utile per il positivo conseguimento del cambio di destinazione d’uso attuato senza opere, si configura tuttavia come procedimento inadeguato ”;

- di avere presentato – preso atto delle superiori determinazioni – unitamente alla società acquirente (entrambi interessate a concludere l’operazione immobiliare nel più breve tempo possibile per dar corso agli investimenti programmati senza compromettere il quadro economico su cui l’operazione si regge, così decidendo di non impugnare tale provvedimento) in data 28 giugno 2022 (questa volta a nome della promittente venditrice, S.a.s. FA.SA.L.) richiesta di permesso di costruire avente ad oggetto “ Cambio di destinazione d’uso senza opere da industriale a commerciale immobile in Via Acqueviole di Milazzo (Fg. 8 partt. 236/69 e 239 sub. 83) PdC ad integrazione e sostituzione della SCIA prot. 25364 del 17.03.22 ”;

- che con successiva nota 24 agosto 2022, prot. n. 69.524, il Comune chiedeva copia della reversale d’incasso del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione quantificati, rispettivamente, in € 368.832,20 ed € 876,12;

- di avere contestato detta richiesta con nota 31 agosto-8 settembre 2022, (prot. com. n. 73.260), nella quale, tuttavia, affermava che avrebbe effettuato egualmente il versamento della prima rata degli oneri urbanistici in contestazione per non subire i danni derivanti dagli inevitabili ritardi di un contenzioso, formulando espressa riserva di ripetizione degli importi versati perché ritenendoli non dovuti;

- che con nota 15 settembre 2022, prot. n. 74.957, il Comune intimato insisteva nelle proprie posizioni qualificando l’intervento de quo come “urbanisticamente rilevante” a norma 23- ter , del d.lgs. n. 380 del 2001 “ nella considerazione che costituisce mutamento rilevante della

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