TAR Bologna, sez. II, ordinanza collegiale 2017-03-01, n. 201700162

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, ordinanza collegiale 2017-03-01, n. 201700162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201700162
Data del deposito : 1 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2017

N. 00041/2013 REG.RIC.

N. 00162/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2013, proposto da:


-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati E M, A V e D G, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del

TAR

Emilia Romagna in Bologna, Strada Maggiore 53;


contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati O M, A L e A D M, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Istituto in Bologna, via Gramsci 6/8;
I.N.P.S. Direzione Regionale Emilia Romagna, non costituito in giudizio;

nei confronti di

SUD ENGINEERING s.r.l., non costituita in giudizio;
PARTENOPE GROUP s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota dell'INPS - Direzione Regionale Emilia Romagna prot. n. -OMISSIS- del 20/12/2012 con la quale è stata comunicata alla ricorrente l'esclusione dalla gara d'appalto;

- ove occorrer possa, del verbale della prima seduta pubblica del giorno 18 dicembre 2012;

- del verbale della seconda seduta pubblica del 20 dicembre 2012, nel corso della qual sono state disposte, da un lato, l'esclusione della ricorrente, dall'altro, l'aggiudicazione provvisoria in capo alla costituenda ATI tra le odierne controinteressate;

- del non noto provvedimento di aggiudicazione definitiva;

- ove occorrer possa, del silenzio rigetto rispetto all'istanza ex art. 243- bis del d. lgs. n. 16372006 presentata da -OMISSIS- s.r.l. via fax in data 31 dicembre 2012 e inviata via PEC e raccomandata a.r. in data 2 gennaio 2013;

- di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. La società -OMISSIS- s.r.l. impugna l’esclusione dalla gara indetta da INPS per la rimozione del pavimento in vinil – amianto e sostituzione dello stesso, in diversi piani della sede di Forlì, con pavimentazione vinilica. Impugna altresì l’aggiudicazione provvisoria nei confronti dell’ATI fra SUD ENGINEERING s.r.l. e PARTENOPE GROUP s.r.l.

Parte ricorrente ha impugnato come provvedimento non noto l’aggiudicazione definitiva.

Non sono stati prodotti successivi motivi aggiunti e le uniche difese esplicate dopo la reiezione dell’istanza cautelare con ordinanza n. 49/2013 sono contenute nella memoria conclusionale depositata dalla ricorrente in vista dell’odierna pubblica udienza.

Orbene, è noto che nel processo amministrativo il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse allorché non sia impugnata, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dal soggetto escluso;
stante l’effetto viziante e non caducante dell'eventuale annullamento dell’esclusione, l'aggiudicazione non impugnata si consolida impedendo al ricorrente di conseguire un vantaggio (cfr.:

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