TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-06-19, n. 201500486
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Testo completo
N. 00486/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2013, proposto da:
Comune di Castelbellino, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso l’Avv. A L, in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
- Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avv. P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche, in Ancona, piazza Cavour, 23;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
- Provincia di Ancona, Provincia di Ancona in Persona del Direttore del Dipartimento III, rappresentati e difesi dall'avv. C D, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Amministrazione Provinciale, in Ancona, Via Ruggeri, 5;
nei confronti di
Societa' Agricola 4 C S.S., rappresentata e difesa dall'avv. Moreno Misiti, con domicilio eletto presso l’Avv. Moreno Misiti, in Ancona, corso Garibaldi, 124;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale n. 55/EFR del 20/6/2012, recante l’autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 in favore della Società Agricola 4C a realizzare ed esercire un impianto di produzione di energia elettrica da biogas, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Provincia di Ancona e della Societa' Agricola 4 C S.S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune ricorrente impugna tutti gli atti e provvedimenti relativi al procedimento autorizzatorio ex art. 12 D.Lgs. n. 387/2003, con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di ampliamento di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas in località Scorcelletti del Comune di Castelbellino (AN), presentato dalla controinteressata Società Agricola "4C" s.s.
Si tratta, nello specifico, del progetto per il potenziamento di un impianto di produzione di energia elettrica da biomasse (da 249 a 999 kW). L’istanza è stata presentata in data 30 novembre 2011 e il procedimento si è concluso con l’adozione dell’impugnato decreto, all’esito di due sedute della conferenza di servizi a cui ha preso parte anche il Comune ricorrente.
Il ricorso, inizialmente proposto in sede straordinaria, è stato trasposto in s.g. a seguito di opposizione ex art. 10 DPR n. 1199/1971 presentata dalla Società Agricola "4C".
2. Dopo aver ripercorso le fasi del procedimento, il Comune di Castelbellino articola i seguenti motivi di ricorso:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Il Comune ricorrente, a riprova della fondatezza del motivo di ricorso, evidenzia che alla data di notifica del ricorso la normativa regionale sulla cui base la Regione ha deciso di escludere il progetto dalla procedura di V.I.A. era oggetto di giudizio pendente davanti alla Corte Costituzionale a seguito di ricorso in via principale proposto dal Governo e sottolinea che, al di là del rilievo di assoluta continuità del dato normativo tra la L.R. n. 20/2011 e la L.R. n. 3/2012, è solamente quest'ultima a trovare applicazione al procedimento in esame, conclusosi nel giugno del 2012, e ciò in base al principio del tempus regit actum ;
b) nel merito, sottolinea che nella specie ricorrono tutti i presupposti per l’applicazione dei criteri selettivi di cui all’allegato III alla direttiva 92/2011, ed in particolare di quello che si riferisce all’impatto cumulativo (esistendo già nella zona un impianto di produzione di energia idroelettrica a regime, una cava di stoccaggio inerti e la discarica di Maiolati Spontini). Vengono altresì evidenziati la prossimità del fiume Esino e i pareri negativi formulati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i. con riguardo all'intervenuta chiusura della conferenza di servizi in anticipo rispetto al ricevimento del parere favorevole della Soprintendenza e del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco ed anzi con rinvio espresso alla successiva acquisizione di tali pareri all'esterno della Conferenza dei Servizi ed in pregiudizio delle facoltà di contributo procedimentale sul punto proprie degli altri soggetti partecipanti, nonché con ulteriore riguardo all'intervenuta successiva e conseguente modifica, in adeguamento agli intervenuti pareri, del progetto presentato dalla controinteressata, il quale è stato definitivamente autorizzato in versione diversa da quella esaminata dalla conferenza dei servizi;
d) eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria e sviamento di potere;
e) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 2003 in combinato disposto con gli art. 14 e seguenti della L. 241/1990 in relazione all'omessa valutazione e conseguente pretermissione del contributo istruttorio fornito dal Comune di Castelbellino, anche in riferimento all'omessa discussione in conferenza di servizi del parere della Soprintendenza;
f) violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 1, lett. e) e g), della L.R. Marche n. 60/1997, nonchè dell'Allegato I n. 3 della DGR Marche n. 1191/2012 quanto all'omesso coinvolgimento in sede di conferenza di servizi dell’A.R.P.A.M.
3. Si sono costituiti la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Società Agricola “4C” S.S., chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 85/2013 è stata respinta la domanda cautelare.
In data 10 gennaio 2015 il Comune ha presentato una nuova istanza cautelare, chiedendo nel