TAR Lecce, sez. I, sentenza 2011-11-18, n. 201102000
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N. 02000/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00251/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 251 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G L, rappresentato e difeso dagli avv.ti A A e F P, con domicilio eletto presso F P in Lecce, via 47° Rgt. Fanteria N. 29;
contro
Comune di Grottaglie, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso Pier Luigi P in Lecce, via Imbriani 24;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 207 prot. n. 29945 emessa in data 30/11/2010 dal Comune di Grottaglie, con la quale veniva revocata l'autorizzazione amministrativa n. 189 del 25/07/2002 intestata alla ditta Longo Giacomo per il commercio su area pubblica sul posteggio n. 303/4 del mercato settimanale del giovedì a Grottaglie ed ordinata la restituzione del titolo;della presupposta delibera di Consiglio Comunale n. 25 anno 2010 del 20/04/2010 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al piano comunale per il commercio su aree pubbliche";della comunicazione prot. n. 878 del 13/01/2011, con la quale si è inteso confermare il precedente provvedimento di revoca;in parte qua del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche (art. 7);di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Grottaglie;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l’avv. Patarnello Fabio, per il ricorrente, e l’avv. Monteleone Paolo, per il Comune;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, titolare dell’autorizzazione n. 189 del 25 luglio 2002 rilasciata dal comune di Grottaglie per il commercio su aree pubbliche sul posteggio n. 303/4 del mercato settimanale che si svolge il giovedì in Grottaglie, ha impugnato l’ordinanza del Comune del 30 novembre 2010, con la quale è stata revocata l’autorizzazione amministrativa n. 189, la presupposta delibera comunale n. 25 del 20 aprile 2010, la comunicazione del 13 gennaio 2011 con la quale è stato confermato il precedente provvedimento di revoca, e il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione dei principi generali in materia di procedura per l’adozione di atto amministrativo;violazione ed errata applicazione di legge;violazione l. 241/1990;incompetenza;eccesso di potere per difetto di motivazione, di presupposti, di istruttoria e contraddittorietà per errore e travisamento dei fatti;sviamento;difetto dei presupposti;ingiustizia e illogicità manifesta;insussistenza dei presupposti ed errata valutazione di norme di diritto;assoluta indeterminatezza e omessa predeterminazione dei criteri e presupposti per la revoca;arbitrarietà;violazione del principio di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa;violazione art. 97 Cost.;violazione art. 117 e ss. Costituzione;violazione ed errata applicazione l.r. n. 18 del 24 luglio 2001.
Sostiene il ricorrente che la l.r. 18/2001 non prevede alcuna ipotesi di revoca dell’autorizzazione amministrativa in casi analoghi a quello del ricorrente e non conferisce alcuna competenza regolamentare in materia a favore degli enti locali;che la competenza a emanare i provvedimenti attuativi della l.r. 18/2001 è affidata alla giunta regionale e il Comune non ha alcuna competenza;che il disposto di cui alla lett. e) dell’art. 7 del regolamento comunale è affetto da indeterminatezza e arbitrarietà;che il provvedimento di revoca non è adeguatamente motivato.
Il Comune, con controricorso del 5 marzo 2011, ha sostenuto che il Comune ha la competenza ad integrare le ipotesi di revoca previste dalla legislazione regionale e che la delibera comunale di approvazione del regolamento comunale è stata inviata alla Regione, la quale non ha sollevato alcun rilievo.
Il ricorrente, con motivi aggiunti del 13 maggio 2011, ha impugnato il provvedimento del 26 novembre 2010 con il quale è stata revocata la concessione relativa all’occupazione del posto n. 303/4 del mercato settimanale del giovedì, la delibera comunale n. 8 del 1999, avente ad oggetto l’approvazione del regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, e la comunicazione del 31 marzo 2011 con la quale, a seguito di istanza di riesame, il Comune ha confermato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, deducendo i seguenti motivi: violazione dei principi generali in materia di procedura per l’adozione di atto amministrativo;violazione ed errata applicazione di legge;violazione l. 241/1990;incompetenza;eccesso di potere per difetto di motivazione, di presupposti, di istruttoria e contraddittorietà per errore e travisamento dei fatti;sviamento;difetto dei presupposti;ingiustizia e illogicità manifesta;insussistenza dei presupposti ed errata valutazione di norme di diritto;assoluta indeterminatezza e omessa predeterminazione dei criteri e presupposti per la revoca;arbitrarietà;violazione del principio di imparzialità e buona andamento dell’azione amministrativa;violazione art. 97 Cost.;violazione art. 117 e ss. Costituzione;violazione ed errata applicazione l.r. n. 18 del 24 luglio 2001.
Il ricorrente ha rilevato che il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti non gli era mai stato notificato.
Il Comune, con memoria del 20 giugno 2011, ha eccepito l’improponibilità e inammissibilità dei motivi aggiunti perché si sostanziano in domande nuove e perché i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti erano già conosciuti.
Il ricorrente, con memorie del 19 settembre e del 27 settembre 2011 ha ribadito che il provvedimento del 26 novembre 2010 non è stato mai notificato e che il Comune ha riesaminato nel merito la situazione con il provvedimento di rigetto del 31 marzo 2011, rimettendo in termini il ricorrente stesso.
Nella pubblica udienza del 20 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in parte improcedibile e in parte inammissibile.
1. Ai fini di una maggiore comprensione dell’intero ricorso, si ritiene necessario esaminare prima il ricorso proposto con i motivi aggiunti, con particolare riferimento all’impugnazione del provvedimento del 26 novembre 2010, e successivamente gli altri motivi proposti anche con l’atto introduttivo.
2. Con il ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il provvedimento del 26 novembre 2010 con il quale è stata revocata la concessione relativa all’occupazione del posto n. 303/4 del mercato settimanale del giovedì.
Questo ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Il provvedimento in questione è stato comunicato dal Comune con raccomandata del 26 novembre 2010 ed è comunque richiamato nel secondo provvedimento del 30 novembre 2010, impugnato con l’atto introduttivo,formato il …. e notificato il …….
I motivi aggiunti,relativi all’atto del 26 novembre,sono stati avviati a notifica il ……
Sostiene il ricorrente che il provvedimento non gli è mai stato consegnato e che il fatto che questo provvedimento fosse menzionato nella successiva ordinanza n. 207/2010 non può determinare la tardività dell’impugnazione perché la giurisprudenza richiede, ai fini del decorso del termine decadenziale , la piena conoscenza dell’atto che, nel caso in esame, si è avuta solo a seguito dell’istanza di accesso.
E’ vero che per parte della giurisprudenza, al fine di far decorrere il termine per l’impugnazione, non basta la mera notizia dell’esistenza di un provvedimento sfavorevole ma è necessaria la piena conoscenza del suo contenuto, da cui deriva la possibilità di percepire che il provvedimento non solo è sfavorevole, ma anche illegittimamente sfavorevole.
Nel caso in esame,però, nel provvedimento del 30 novembre 2010, impugnato con il ricorso originario, si richiama il provvedimento del 26 novembre 2010 evidenziando come con questo era stata revocata la concessione relativa all’occupazione del posto n. 303/4 del mercato settimanale del giovedì;la consequenzialità della revoca dell’autorizzazione relativa al commercio su aree pubbliche disposta con l’atto del 30 novembre rispetto alla revoca della concessione del posteggio,disposta con l’atto del 26 novembre, rendeva evidente che la motivazione esposta nel secondo atto giustificava anche il primo,sicchè la conoscenza del secondo permetteva di apprezzare sia la portata lesiva del provvedimento del 26 novembre 2010 sia le ragioni della lesione.
In sostanza, il ricorso avverso l’atto del 26 novembre 2010 con il quale è stata revocata la concessione per l’occupazione del posto n. 303/4 del mercato settimanale del giovedì, proposto con i motivi aggiunti, deve essere dichiarato improcedibile per tardività.
3. Una volta determinato che il provvedimento del 26 ottobre 2011 deve considerarsi inoppugnabile e quindi in grado di svolgere appieno i suoi effetti, è conseguenza logica quella per cui il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l’interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, dovendo il ricorso essere considerato inammissibile, per carenza di interesse, laddove l’annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente
Nel caso in esame, l’ordinanza del Comune del 30 novembre 2010 del Comune, con la quale è stata revocata autorizzazione amministrativa n. 189, è un provvedimento meramente consequenziale a quello (del 26 novembre 2010) con cui è stata revocata la concessione di suolo pubblico.
Ne discende, quindi, che il ricorrente non ha alcun interesse all’impugnazione dell’ordinanza del 30 novembre 2010 perché il ricorrente non ha alcuna utilità all’annullamento di questa ordinanza. Infatti, l’autorizzazione n. 189 del 25 luglio 2002 del comune di Grottaglie è stata rilasciata solo per il commercio sul posteggio n. 303/4, ma l’occupazione di questo posteggio è stata revocata con il provvedimento del 26 novembre 2010.
4. Per quanto riguarda, infine, l’impugnazione, proposta sempre con i motivi aggiunti, avverso la comunicazione del 31 marzo 2011 con la quale, a seguito di istanza di riesame, il Comune ha confermato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione, anche questa deve essere dichiarata inammissibile.
Il provvedimento può essere definito meramente confermativo, cd. conferma impropria, quando l’amministrazione, di fronte ad un’istanza di riesame, si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione;mentre viene definito, al contrario, atto confermativo, cd. conferma in senso proprio, l’ipotesi in cui l’amministrazione entra nel merito della nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e i motivi prospettati dal richiedente, si esprime in senso negativo.
Pertanto, l’atto meramente confermativo, proprio per le sue caratteristiche, non riapre i termini per impugnare, non rappresentando un’autonoma determinazione dell’amministrazione, sia pure identica nel contenuto alla precedente, ma solo la manifestazione della decisione dell'amministrazione di non ritornare sulle scelte già effettuate.
Nel caso in esame, il Comune non ha effettuato alcun nuova istruttoria e non ha fornito alcuna nuova motivazione, ma si è limitato a rilevare come il provvedimento di revoca della concessione dello spazio pubblico n. 303/4 del mercato settimanale del giovedì era già “ stato partecipato all’interessato tramite raccomandata a.r. ”, ponendo in essere così un atto meramente confermativo del precedente.
5. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.