TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-07-06, n. 201501007

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-07-06, n. 201501007
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201501007
Data del deposito : 6 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01837/2009 REG.RIC.

N. 01007/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01837/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Firenze, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

del decreto n.2405/N del 30.4.2009 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale per le risorse umane Servizio trattamento di pensione e previdenza Divisione III notificato in data 8.7.2009, del parere n.37374/2005 del 13.4.2007 notificato in data 8.7.2009 del Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS), nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ancorchè sconosciuto al ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2015 il Pres. Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso l’assistente capo della P.S. -OMISSIS- in servizio dal 1983 ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con cui è stata respinta la domanda di concessione dell’equo indennizzo per la seguente -OMISSIS-, ritenuta dall’amministrazione non dipendente da causa di servizio: “ segni di -OMISSIS-”. Il diniego si fonda sul parere (invero non del tutto perspicuo) del Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS) secondo il quale “trattasi di quadro iniziale di patologia -OMISSIS- che riconosce nella sua eziopatogenesi l’incidenza di fattori degenerativi endogeni costituzionali od anche traumatici In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi…l’affezione obiettivata vè da ritenersi perfettamente compatibile con l’età del soggetto…Quanto sopra dopo avere esaminato e valutato senza tralasciarne alcuno tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio..e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti” (si tratta di formula ricorrente nei provvedimenti del CVCS).

.

Avverso il sopra riportato giudizio sono formulate, con due motivi di ricorso, varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, si lamenta il difetto di motivazione del parere del Comitato di verifica, sia con riferimento alle specifiche condizioni di lavoro in cui il ricorrente ha prestato servizio, sia al diverso giudizio espresso dalla Commissione medica Ospedaliera (CMO), nonché agli elementi forniti dallo stesso interessato attraverso relazione medica e rapporti informativi delle Questure di -OMISSIS-. Nello specifico, poi, sarebbe mancato un puntuale confronto tra il dato teorico e quello reale. A fronte dell’uso da parte del CVCS di formule astratte e stereotipate l’amministrazione non avrebbe dovuto appianarsi supinamente ed acriticamente al parere dello stesso Comitato.

Il ricorso è infondato.

Nonostante un modus operandi del Comitato di Verifica Cause di Servizio non propriamente ispirato a canoni di chiarezza, esaustività, concretezza e specificità (come più volte ma inutilmente segnalato da questo Giudice), i motivi di ricorso non sono fondati, non avendo il ricorrente dato dimostrazione della riferibilità – seppure non in termini di esclusività - della patologia “segni di -OMISSIS-” a specifici fattori dell’ambiente o delle modalità di lavoro anomali o particolari.

Al riguardo vale ricordare che secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati;
con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni normalmente coerenti con la qualifica posseduta e le mansioni svolte, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa ( cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 16/01/2015, n. 330;
T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936).

Nella specie il ricorrente ha lamentato condizioni di lavoro particolarmente gravose e fuoriuscenti dalle ordinarie mansioni;
in particolare, si tratterebbe di “attività di servizi esterni svolta all’aperto per 20 anni”. A supporto di tale affermazione egli invoca (come già sopra ricordato) due rapporti informativi delle Questure di -OMISSIS-, dai quali, tuttavia, non emergono quegli eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi per intensità e durata, solo in presenza dei quali la giurisprudenza, come detto, ravvisa la sussistenza del nesso di causalità tra evento morboso e prestazione lavorativa.

Dal rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- risulta infatti che l’interessato ha svolto “mansioni burocratiche nonché servizi ordinari d’istituto” assicurando al contempo servizi di ordine pubblico “in occasione di manifestazioni…”.

Anche dal r.i. della Questura di-OMISSIS-risulta l’espletamento di “servizi ordinari, di vigilanza, …di ordine pubblico in occasione di scioperi e manifestazioni in genere”.

Proprio dalla documentazione invocata dal ricorrente emerge dunque che egli è stato sempre addetto a compiti ordinari, naturalmente e necessariamente connessi ad attività istituzionali esterne, notturne e disagiate, tra cui anche quella di ordine pubblico, peraltro assolta in termini non di prevalenza ma di occasionalità e sporadicità (“in occasione”).

Si tratta, dunque, di attività rientranti tra le ordinarie varie funzioni e compiti istituzionali affidati alla Polizia di Stato ed esercitate dai suoi appartenenti.

In mancanza di un'adeguata dimostrazione di specifiche, circostanziate, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego idonee ad evocare in via diretta - per la loro anomalia - un collegamento qualificato con le -OMISSIS- in argomento, sì da assurgere a fattore almeno concausale delle malattie denunciate, le censure proposte con i motivi di ricorso non sono da condividere (cfr. sull'onere della prova in questo ambito, T.A.R. Milano Lombardia sez. III, n. 2057 del 02 agosto 2013;
T.A.R. Puglia, Bari, I, 31 maggio 2013, n. 884).

Neppure assumono rilevo profili di contraddittorietà con il giudizio medico espresso dalla CMO, alla quale è affidato solo un giudizio medico legale sulle condizioni del dipendente, sulla sua storia clinica, sulla natura dell’-OMISSIS-, sulla data della sua conoscibilità, sull’idoneità lavorativa, mentre ogni valutazione sul nesso di causalità è rimesso alla competenza esclusiva del CVCS.

Il ricorso va conclusivamente respinto anche se sussistono motivi di compensazione delle spese in relazione al modo di operare del CVCS.

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