TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-05, n. 202011435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-11-05, n. 202011435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202011435
Data del deposito : 5 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2020

N. 11435/2020 REG.PROV.COLL.

N. 12135/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12135 del 2019, proposto da
F A, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, P A P, F P, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv. R A in Roma, via Luigi Canina 6;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F L, G C, M M, A S, D Grosso, Mario Fausto Bellavia, D Giuffre', C P, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Sinagra, Lorenzo Minisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio avv.Augusto Sinagra in Roma, viale Gorizia n. 14;
M C, V A, M P, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, viale delle Milizie 9;
R D L, A P, A S, F T, A E, M D P, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Pitzolu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli ed esami, a 20 posti per l'accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, riservato al relativo personale, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - in data 27 dicembre 2018, pubblicata in data 23 luglio 2019, nella parte in cui il ricorrente non risulta ivi incluso;
del verbale della Commissione esaminatrice n. 25 del 17 giugno 2019 e dell'avviso affisso in pari data all'esterno dell'aula d'esame, nella parte in cui hanno apoditticamente attribuito la votazione di 17/30 alla prova orale che il ricorrente ha sostenuto su tredici materie, escludendolo illegittimamente dalla graduatoria finale di merito;
del bando di concorso, ove occorra, qualora fosse stato correttamente interpretato come idoneo a escludere l'esigenza di una griglia di valutazione per la prova orale;
del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 25 febbraio 2019, nella parte in cui ha enunciato i criteri di valutazione delle prove orali con formule generiche, di mero stile e inadeguate secondo l'orientamento pacifico di codesto Ecc.mo Tribunale e del Consiglio di Stato;
del verbale della Commissione esaminatrice n. 24 del 17 giugno 2019, nella parte in cui - anche in violazione del verbale sub d - non ha predeterminato i criteri per la valutazione della prova orale, limitandosi a riprodurre per relationem quelli generici e aspecifici di cui allo stesso verbale n. 1 sub d;
del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice, in data 17 giugno 2019, ha determinato il punteggio titoli del ricorrente in misura pari a 16,40 invece del corretto punteggio di 17,11;
del verbale della Commissione esaminatrice n. 26 del 18 giugno 2019, nonché di ogni presupposto e consequenziale provvedimento, nella parte in cui hanno impedito al ricorrente e ai suoi difensori di poter legittimamente registrare le prove orali per esercitare i propri diritti, anche in violazione del principio di pubblicità del concorso;
di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, compresi, semmai adottati, per quanto di ragione: il verbale o altri provvedimenti, di estremi ignoti, con cui la Commissione esaminatrice ha predeterminato ignoti criteri tali da consentirle di esprimere una inintelligibile votazione con cifre decimali alla prova orale;
il verbale o altri provvedimenti, di estremi ignoti, con cui la Commissione esaminatrice, tanto analiticamente quanto segretamente, ha determinato gli ignoti punti attribuiti ai singoli candidati sulle singole materie oggetto di esame all'esito delle rispettive prove orali;
i provvedimenti con cui la Commissione esaminatrice ha fissato la data di svolgimento della prova concorsuale di un solo candidato al di fuori del calendario già fissato, senza alcuna preventiva comunicazione pubblica, in ulteriore violazione della lex specialis e del principio di pubblicità del concorso;
qualsiasi altro provvedimento, parimenti ignoto, che ha avuto come oggetto e/o effetto di escludere illegittimamente il ricorrente dal concorso e dalla graduatoria;

E PER L'AMMISSIONE CAUTELARE CON RISERVA del ricorrente al prescritto corso di formazione biennale per l'accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia, eventualmente in soprannumero, modificando il numero dei posti, come previsto e consentito dall'art. 16 del bando di concorso;

E, COMUNQUE, LA CONDANNA della resistente a far rivalutare il ricorrente, alle prove orali, tramite una Commissione esaminatrice in diversa composizione o con le altre e più idonee modalità individuate dall'Ecc.mo Tribunale per assicurare lo svolgimento imparziale e trasparente delle stesse prove, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, di F L, G C, M C, M M, A S, D Grosso, Mario Fausto Bellavia, D Giuffre', C P, R D L, A P, A S, F T, V A, A E, M D P, M P M P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2020 il Cons.M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Il dott. F A ha partecipato al concorso interno per titoli ed esami a 20 posti per l’accesso alla qualifica di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia di Stato – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 27.12.2018 articolato in due prove scritte (da superare con la votazione di almeno 18/30 a prova e una votazione media fra le due prove di almeno 21/30), negli accertamenti attitudinali, nella valutazione dei titoli sulla base della griglia di criteri predeterminata ai sensi dall’art.10 del bando di concorso e in una prova orale (da intendersi superata con la votazione di almeno 18/30);
il punteggio finale da attribuire a ciascun candidato è ottenuto dalla somma tra la media delle votazioni riportate alle prove scritte, quello assegnato ai titoli e la votazione ottenuta alla prova orale.

Riferisce che nell’ultimo decennio, il concorso interno in questione, a cadenza annuale, ha sempre visto superare la prova scritta da parte di non più di 20 candidati (cioè, in numero pari ai posti a concorso) che hanno sempre superato la prova orale con votazioni superiori ai 18/30, rivelandosi quest’ultima una formalità. Invece alla procedura in questione sarebbero stati ammessi agli orali 37 candidati, più dei soliti 20 candidati corrispondenti ai posti a concorso, con la conseguenza della incidenza determinante dell’esito della prova orale.

Il candidato si duole della sua mancata inclusione nella graduatoria, avendo ottenuto la votazione di 17/30 alla prova orale sostenuta su tredici materie, e dopo aver avuto conferma di una generale e documentata soddisfazione da parte della Commissione esaminatrice lamenta la illegittimità e l’irregolarità delle modalità di svolgimento delle fasi finali della procedura concorsuale, come denunciato anche alla A.G.O. e all’Organo di vertice della Polizia.

Parte ricorrente ha fornito delle argomentazioni corredate da grafici, predisposti con l’asserito ausilio di un consulente tecnico di parte, volti a rappresentare l’incidenza delle illegittimità della condotta della Commissione nella valutazione dei candidati ed ha contestato le generiche formule utilizzate dalla stessa con i criteri predefiniti, contrastanti con le arbitrarie votazioni decimali inspiegabilmente attribuite ai candidati nella prova orale, senza dare contezza dei criteri adottati per valutare detta prova per poter consentire la verifica dell’iter logico seguito dalla Commissione e della trasparenza dell’operato della stessa.

Tra l’altro assume che sommando i voti conseguiti per prove scritte, titoli e prova orale (benché questa insufficiente), il medesimo troverebbe utile collocazione nella graduatoria finale di merito, immediatamente a ridosso dei primi dieci, e ciò rappresenterebbe un ulteriore elemento di irragionevolezza che avrebbe potuto essere sanato soltanto in presenza di criteri puntuali ex ante e di una adeguata motivazione ex post.

1.1. Il dott. Argeri ha proposto ricorso avverso la graduatoria finale, il bando di concorso e gli altri atti della procedura, indicati in epigrafe, ed ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 L. N. 241/90 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12 E 15 D.P.R. N. 487/94 NONCHÉ ALL’ART. 42 DEL DM 276/2002 E ALL’ART. 97 COST.) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E ILLEGITTIMITÀ DEI VERBALI N. 1 DEL 25

FEBBRAIO

2019 E N. 24 DEL 17

GIUGNO

2019 NELLE PARTI IN CUI NON HANNO PREDETERMINATO SPECIFICI CRITERI VALUTATIVI DELLE PROVE ORALI - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - ILLOGICITÀ - PERPLESSITÀ - CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA - SVIAMENTO): gli atti impugnati sarebbero illegittimi per la mancata predeterminazione di specifici criteri di valutazione della prova orale, imposta sia dalle norme applicabili e dall’orientamento della giurisprudenza;
in particolare con il verbale n. 1 del 25 febbraio 2019 la Commissione avrebbe predeterminato criteri di massima assolutamente generici e aspecifici, tanto da essersi espressamente riservata di definirli in dettaglio prima dell’inizio della prova orale, adempimento non eseguito sia nel verbale n. 24 del 17 giugno 2019 che nei successivi, i quali non indicherebbero alcuna specificazione dei criteri generici anticipati nel verbale n. 1, ma un mero richiamo ad essi. Pertanto la votazione attribuita al ricorrente sarebbe viziata da difetto di motivazione, tanto più alla luce dei punteggi decimali attribuiti, con modalità ignote, ai singoli candidati, in mancanza di una traccia di ciò nei verbali.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 1 L. N. 241/90 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12 E 15 D.P.R. N. 487/94 NONCHÉ ALL’ART. 42 DEL DM 276/2002 E ALL’ART. 97 COST.) -

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