TAR Salerno, sez. II, sentenza 2015-02-27, n. 201500440
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N. 00440/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2014, proposto da:
D O, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall'avv. R T, domiciliato d’ufficio, ai fini del presente giudizio, presso la segreteria del TAR;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Avellino,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
,
rappresentati e difesi
ex lege
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, pure per legge domiciliati presso la sua sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n. 174;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Avellino – Ufficio Immigrazione in data 23.01.2014, Cat. A12/2014, notificato all’interessato in data 07.02.2014, nonché di ogni atto a detto provvedimento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2015 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 8 aprile 2014 e ritualmente depositato il 28 aprile successivo, il sig. D O, cittadino extracomunitario, impugna l’atto, meglio distinto in epigrafe, con il quale la Questura di Avellino ha respinto la sua istanza di riesame del provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno “… dal momento che sono venuti a mancare i requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e non si rilevano nuovi elementi che consentano il rinnovo del titolo …”. Il ricorrente premette, in punto di fatto, che, dopo aver svolto attività lavorativa in varie aziende agricole del casertano, si insediava stabilmente in Avellino dal 1998 procacciandosi da vivere, per sé e per la propria numerosa famiglia, mediante la vendita di CD contraffatti, attività che, pur essendo tollerata dalla collettività e dalle stesse forze dell’ordine, gli procurava diciannove sentenze di condanna penale a complessivi anni 13 e mesi 11 di reclusione. Soggiunge che al momento del ricorso sta espiando la pena, destinata a concludersi il 12.02.2015, in regime di affidamento in prova al servizio sociale, avendo trovato lavoro come operaio generico presso la Cooperativa Sociale Onlus “ L’Approdo ”, facente capo alla Caritas Diocesana di Avellino. Respinta, con atto del 7 aprile 2010, la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in considerazione delle condanne penali emesse nei suoi confronti, avanzava istanza di riesame che veniva disattesa con la motivazione su riprodotta. Il ricorrente solleva pertanto le seguenti testuali censure:
1) ammissibilità della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante il tempo trascorso dal rigetto del 7 aprile 2010;
2) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge, in quanto le condanne per violazione del diritto d’autore non sarebbero automaticamente ostative al rilascio del titolo sospirato;
3) Illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, essendosi l’Amministrazione genericamente rimessa alla mancanza di “ elementi nuovi ”;
4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto il ricorrente avrebbe subito le condanne perché strettamente legate all’attività di venditore ambulante e durante il periodo di detenzione avrebbe mantenuto un comportamento che dimostra l’assenza di pericolosità sociale;
5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
6) Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, avendo il ricorrente assunto sempre un comportamento esemplare.
Il ricorrente, premessa la tempestività del gravame, assume la illegittimità del provvedimento impugnato in quanto le condanne riportate, per violazione del diritto d’autore e/o ricettazione, non avrebbero portata ostativa automatica e pertanto l’Amministrazione avrebbe omesso di corredare la negativa determinazione adottata da congrua motivazione in punto di pericolosità sociale del soggetto, comunque da escludere in considerazione dell’attuale condizione lavorativa del ricorrente come operaio generico presso la cooperativa “L’Approdo”.
Il ricorrente conclude per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti impugnati.
Si costituisce la Difesa erariale al fine di resistere.
Alla camera di consiglio del 15 maggio 2014, la domanda di sospensiva è accolta.
In data 29 gennaio 2015, parte ricorrente deposita dichiarazione rilasciata dalla Coop. Sociale L’Approdo circa l’attuale prosecuzione del rapporto di collaborazione con il ricorrente.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2015, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevata la tempestività dell’iniziativa giurisdizionale assunta dal ricorrente, avuto riguardo al carattere non meramente confermativo della nota impugnata, con la quale l’Amministrazione ha affermato testualmente che “ non si rilevano nuovi elementi che consentano il rinnovo del titolo ” richiesto dal ricorrente, così l’Amministrazione dando mostra di aver sottoposto a nuova valutazione la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno per lavoro autonomo rispetto al precedente diniego del 7 aprile 2010 rimasto inoppugnato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, “ Qualora l'Amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto confermativo a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità;qualora, invece, l'Amministrazione adotti un atto di identico contenuto dispositivo di un altro precedente, ma arricchito da una puntuale motivazione prima inesistente o basato su elementi istruttori prima non considerati, si è in presenza di un atto confermativo a carattere rinnovatorio, che modifica la realtà giuridica, riaprendo i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti che ne intendano contestare la legittimità ” (T.A.R. Campobasso, 16 gennaio 2015, n. 5). Il ricorso deve quindi ritenersi tempestivo.
Transitando al merito delle articolate censure, convergenti nel denunciato difetto motivazionale e pertanto suscettibili di trattazione congiunta, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento confermato di recente dal Supremo Consesso di G.A (Consiglio di Stato, sez. III, 27 marzo 2012, n. 1784) secondo cui “ La condotta dello straniero che, nello svolgimento di lavoro autonomo, con contraffazione, alterazione o indebito uso di marchi o di segni distintivi dei prodotti violi le regole poste a tutela dei diritti di proprietà industriale, in danno del libero dispiegarsi dell'iniziativa economica degli altri soggetti che operano nel settore interessato, è considerata, a livello normativo, di per sé riprovevole ed ostativa alla permanenza in Italia, con la conseguenza che, in presenza di sanzione in sede penale, il provvedimento del Questore, recante diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lo svolgimento di lavoro autonomo, non deve essere assistito da ulteriore motivazione in ordine agli estremi di pericolosità sociale ” . Ne consegue che il ricorso è infondato e va respinto.
Spese compensate, sussistendone giusti motivi in ordine alla peculiarità della questione esaminata.