TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-09-25, n. 201801815

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-09-25, n. 201801815
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201801815
Data del deposito : 25 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2018

N. 01815/2018 REG.PROV.COLL.

N. 03149/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3149 del 2001, proposto da
V F, rappresentata e difesa dall'avvocato F L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, c.so Italia, 213;

contro

Provveditorato agli Studi di Catania, Ministero Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata a Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento DIV I SEZ IV Prot. n. 12404 del 29.6.2001 con il quale il Provveditore agli Studi di Catania decretava l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla sessione degli esami di idoneità all'insegnamento nelle scuole elementari e dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provveditorato Agli Studi di Catania e di Ministero Pubblica Istruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2018 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente rappresenta di avere svolto attività di insegnamento di doposcuola presso il 2° Circolo della Scuola Elementare Statale del Comune di Misterbianco, che ha istituito diverse sezioni di doposcuola comunale riservate agli alunni della locale scuola elementare, in attuazione della L.r. n. 1/79.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Provveditore agli Studi di Catania ne ha decretato l'esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata degli esami di idoneità all'insegnamento nelle scuole elementari.

Alla pubblica udienza del 20.09.2018 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

L’art. 2 della L. 03/05/1999 n.124, recante “norme transitorie relative al personale docente”, al comma 4 aveva disposto che “contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto (…)”.

In proposito il Collegio condivide l’orientamento che, dopo aver rilevato che per la partecipazione alla sessione riservata la citata disposizione prescrive il requisito della prestazione di “servizio effettivo di insegnamento”, con esclusione di ogni servizio che non sia tale, ha precisato che da tale normativa, dunque, risulta evidente che occorre un servizio di effettivo insegnamento, che si deve riferire ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso;
con la conseguenza che tale requisito non sussiste con riferimento all'attività di insegnante nel doposcuola, non essendovi in tal caso un insegnamento corrispondente a posto di ruolo (cfr. Cons. St., sez. VI, 18/08/2010 n. 5877).

In considerazione del fatto che si è trattato di una normativa di prima applicazione, con le conseguenti difficoltà interpretative, le spese possono essere compensate.

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