TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2016-12-30, n. 201606009
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Pubblicato il 30/12/2016
N. 06009/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01225/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F D F, G D C, A D F e A D C, rappresentati e difesi dagli avv.ti M P, C.F. PZZMHL67M08B963D, D S, C.F. SCHDNC71M06A089H, e R P, C.F. PZZRFL69B10B963X, con domicilio
ex lege
presso il T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Segreteria Sezione VIII, in Napoli, piazza Municipio, n. 64;
contro
Comune di Caserta, in persona del Commissario Straordinario, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Gallo, C.F. GLLLDI69A58A512U, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Casertano in Napoli, Via Pietro Colletta, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
del provvedimento del Comune di Caserta dell’11 febbraio 2016 (prot. n. 12954 del 15 febbraio 2016), con il quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’edificio in località “Lo Uttaro” (CE), strada provinciale Appia Antica, e relativa area di sedime identificata catastalmente al N.C.T. al foglio 58, p.lla 502, are 11,86 nei confronti di D F A e di D C A, in qualità di proprietari;
del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 23 ottobre 2012 n. 36/2012 (prot. n. 83744 del 28 ottobre 2012), redatto dalla Polizia Municipale di Caserta in data 9 gennaio 2016;
per quanto di ragione, dell’ordinanza di demolizione del 23 ottobre 2012 n. 36/2012 (prot. n. 83744 del 28 ottobre 2012) del Comune di Caserta;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 maggio 2016:
del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale adottato dal Dirigente dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Caserta in data 22 aprile 2016 ai fini della trascrizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2016 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 2 marzo 2016 e depositato il 17 marzo 2016, F D F, G D C, A D F e A D C hanno chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di Caserta dell’11 febbraio 2016 (prot. n. 12954 del 15 febbraio 2016), con il quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’edificio in località “Lo Uttaro” (CE), strada Provinciale Appia Antica, e relativa area di sedime identificata catastalmente al N.C.T. al foglio 58, p.lla 502, are 11,86 nei confronti di D F A e di D C A, in qualità di proprietari, e del verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 23 ottobre 2012 n. 36/2012 (prot. n. 83744 del 28 ottobre 2012), redatto dalla Polizia Municipale di Caserta in data 9 gennaio 2016.
F D F e G D C, coniugi rispettivamente di A D C e A D F, comproprietarie in comunione legale degli immobili oggetto dei provvedimenti impugnati, hanno chiesto altresì l’annullamento, per quanto di ragione, della suddetta ordinanza di demolizione.
A sostegno del gravame, con sei motivi di ricorso, hanno dedotto le seguenti censure: 1) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto alcun atto propedeutico all’acquisizione sarebbe stato mai notificato a F D F e G D C nella loro qualità di comproprietarie, in ragione della comunione legale dei beni oggetto del provvedimento impugnato.
I provvedimenti oggetto di impugnazione sarebbero stati notificati solo a A D F e A D C;i predetti ricorrenti, con separato precedente ricorso, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione loro notificata.
2) Violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985 che contemplerebbero la sospensione dei procedimenti sanzionatori in pendenza della definizione delle domande di condono, in quanto in data 2 febbraio 2016 sarebbe stata presentata al Comune di Caserta una istanza di condono dalle medesime ricorrenti, F D F e G D C, che non sarebbe stata in alcun modo delibata.
3) Violazione della legge n. 241/1990, artt. 3-7-8, anche con riferimento all'art. 21 octies della stessa legge n. 241/1990, eccesso di potere, travisamento, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia, parzialità, per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento volto all’emissione dell’ordinanza di demolizione.
4) Violazione e falsa applicazione della legge n. 47 del 1985, eccesso di potere per omessa istruttoria, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia in quanto non solo il Comune di Caserta non avrebbe istruito il procedimento relativo all’istanza di sanatoria presentata in data 2 febbraio 2016, ma avrebbe violato l’obbligo di motivazione, omettendo di considerare la conformità delle opere per cui è causa allo strumento urbanistico comunale vigente, come risultante dalle osservazioni presentate dal tecnico abilitato.
5) Violazione e falsa applicazione della legge 1150/1942, art. 15 della n. 10/1977, eccesso di potere per assenza dei presupposti, manifesta illogicità, manifesta ingiustizia. Ad avviso di parte ricorrente i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto non sarebbe stata indicata alcuna ragione di pubblico interesse a fondamento dei provvedimenti stessi.
6) Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti, contraddittorietà, travisamento e/o omessa valutazione dei presupposti di fatto, sviamento dei fini della norma e dell’istituto sanzionatorio, difetto di motivazione. Parte ricorrente rappresenta che la deroga al principio della conservazione economica del bene sarebbe giustificabile solo con un interesse urbanistico o ambientale particolarmente qualificato non riscontrabile nel caso di specie in quanto non vi sarebbe contrasto con interessi urbanistici. In particolare rileverebbe, comunque, l’inedificabilità “di fatto” dell’area in quanto potenzialmente edificatoria anche in assenza di specifica previsione urbanistica;tale edificabilità “di fatto” sarebbe contemplata dal legislatore sia ai fini ICI, sia ai fini del calcolo dell’indennità di espropriazione.
Con ordinanza n. 540 del 6 aprile 2016 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare “ in quanto l’ingiunzione demolitoria non risulta notificata alle ricorrenti F D F e G D C, comproprietarie in comunione legale degli immobili oggetto dei provvedimenti impugnati ”.
Con la medesima ordinanza è stata fissata l’udienza pubblica del 16 novembre 2016 per la trattazione di merito del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 maggio 2016 e depositato il 10 maggio 2016, F D F, G D C, A D F e A D C hanno esposto in fatto che, nonostante con la suddetta ordinanza cautelare fosse stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato, il Dirigente dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Caserta in data 22 aprile 2016 aveva adottato il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai fini della trascrizione, oggetto di impugnazione con lo stesso ricorso per motivi aggiunti.
Avverso l’adozione di tale provvedimento i ricorrenti, oltre a richiamare i motivi dedotti nel ricorso introduttivo, hanno dedotto la violazione del giusto procedimento amministrativo e la contraddittorietà rispetto ad altri atti dello stesso ufficio in quanto il medesimo giorno dell’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, il 22 aprile 2016, veniva loro comunicato l’avvio del procedimento di valutazione dell’istanza di sanatoria ed il nominativo del responsabile del medesimo procedimento.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Caserta concludendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 874 del 3 giugno 2016 è stata accolta l’istanza cautelare proposta con il ricorso per motivi aggiunti “ tenuto conto che con ordinanza n. 540 del 6 aprile 2016 questa Sezione ha sospeso l’efficacia del presupposto provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale prot. n. 12954 del 15 febbraio 2016 ” ed è stata confermata l'udienza pubblica del 16 novembre 2016 per la discussione del ricorso nel merito.
All’udienza pubblica del 16 novembre 2016 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso introduttivo è fondato e, come tale, va accolto.
Coglie nel segno il primo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto alcun atto propedeutico all’acquisizione sarebbe stato mai notificato a F D F e G D C, nella loro qualità di comproprietarie, in ragione della comunione legale dei beni oggetto del provvedimento impugnato.
Ed invero la notifica e la comunicazione dell’ordinanza di demolizione costituiscono una condizione legale di efficacia dell'ingiunzione di demolizione (trattandosi di atto recettizio impositivo di obblighi), vale a dire un presupposto di operatività dell'atto nei confronti dei suoi diretti destinatari (cfr. TAR Napoli, Sezione VIII, 7 aprile 2016, n. 1758, 12 giugno 2014, n. 3275, T.A.R. Lazio, Latina, 3 gennaio 2008, n. 1).
E’ evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell’immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest’ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell’area in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001. Diversamente opinando si finirebbe, infatti, per mettere il contitolare nelle condizioni di subire a sua insaputa la confisca del bene e dell’area di sedime.
Ne consegue che il soggetto nel cui interesse è prevista detta comunicazione può legittimamente censurare la relativa omissione che assume un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale;ciò, come si è visto, in ragione della funzione assolta dall'istituto consistente nella esigenza di portare a conoscenza dell'atto il suo destinatario onde ottenere da lui la sua personale e soggettiva collaborazione necessaria per il conseguimento del fine di ripristino della legalità violata (cfr. TAR Napoli, Sezione VIII, 7 aprile 2016, n. 1758 cit.).
Sussiste quindi l’interesse di parte ricorrente all’annullamento dell’atto impugnato al fine di provvedere all’abbattimento spontaneo delle opere per cui è causa, onde evitare la successiva acquisizione delle opere abusivamente realizzate al patrimonio comunale.
L’Amministrazione, in definitiva, deve accertare in capo a chi sia la proprietà effettiva del bene interessato dalle opere abusive, estendendo l’ingiunzione di demolizione a tutti i comproprietari, la cui eventuale inottemperanza legittima poi l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale (cfr. TAR Napoli, Sezione VIII, 13 ottobre 2016, n. 4708).
Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di gravame, alla luce di quanto sopra, emerge dagli atti di causa che l’ordinanza di demolizione del 23 ottobre 2012 n. 36/2012 (prot. n. 83744 del 28 ottobre 2012) aveva avuto come soli destinatari D F A e di D C A, mentre, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che F D F e G D C, coniugi rispettivamente di A D C e A D F, sono comproprietarie in comunione legale degli immobili oggetto dei provvedimenti impugnati.
Conclusivamente, il Collegio ritiene che il su illustrato profilo di illegittimità abbia una indubbia valenza assorbente rispetto agli altri motivi di gravame, sicché la fondatezza delle dedotte censure comporta l’accoglimento del ricorso introduttivo relativamente alle domande di annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e dell’atto di accertamento di inottemperanza all’ordinanza di demolizione, con l’assorbimento degli ulteriori motivi d’impugnazione.
Quanto alle censure dedotte da F D F e G D C, con il medesimo ricorso introduttivo, avverso l’ordinanza di demolizione del 23 ottobre 2012 n. 36/2012 (prot. n. 83744 del 28 ottobre 2012), esse devono ritenersi inammissibili in quanto la predetta ordinanza di demolizione non può ritenersi lesiva nei loro confronti, non risultando esse ricorrenti, come detto, destinatarie dell’ordinanza stessa.
Deve, altresì, ritenersi fondato anche il ricorso per motivi aggiunti proposto da F D F, G D C, A D F e A D C avverso il successivo consequenziale provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, adottato ai fini della trascrizione dal Dirigente dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Caserta in data 22 aprile 2016, per illegittimità derivata.
Sono fatte salve le ulteriori determinazioni del Comune resistente, tenuto conto in particolare che, ove la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata da F D F e G D C in data 2 febbraio 2016, prot. n. 8858, versata in giudizio, si riferisca alle medesime opere di cui all’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione, la suddetta richiesta di permesso in costruire in sanatoria dovrà essere previamente valutata dal Comune di Caserta.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte resistente, nell’importo liquidato in dispositivo.