TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-02-27, n. 201700153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-02-27, n. 201700153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700153
Data del deposito : 27 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2017

N. 00153/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Farmacia Fiori Anselmi Dott.ssa Federica, Farmacia Antica Farmacia Manzoni di Manzoni Antonio e C. S.n.c., Farmacia Mancia di Giampieri Luca e Elena S.n.c., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'avvocato A Z, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato L S, con domicilio eletto presso il Servizio Legale della Regione, in Ancona, piazza Cavour, 23;

Comune di Monte San Vito, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Mario David, in Ancona, via Ascoli Piceno, 91;

nei confronti di

Farmacia C S.n.c. Dispensario, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Galeota, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

Pietro Cavallo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

della Delibera di Giunta regionale n.1794 del 28/12/2012 pubblicata sul BUR Marche n. 3 del 17.01.2013 avente ad oggetto: " Bando di concorso ordinario per soli titoli, per l'assegnazione di n.62 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche, in applicazione dell'art.11 D.L. n.1/2012 convertito con modificazione in L. n.27 del 24.03.2012 e s.m.i. - L.R. n.37/2012 art.22 " e degli atti, anche ignoti, alla stessa presupposti, connessi e conseguenti fra i quali espressamente la Delibera di Giunta Comune di Monte San Vito n. 48 del 19/4/2012;

relativamente ai motivi aggiunti:

- del decreto del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria n. 100/ARS del 3/8/2015.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Comune di Monte San Vito e di Farmacia C S.n.c. Dispensario;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2017 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo, i dottori Fiori Anselmi, Manzoni e Giampieri (nella spiegata qualità di titolari di farmacie ubicate nel territorio di Chiaravalle) hanno impugnato:

- la deliberazione della Giunta Comunale di Monte San Vito n. 48 del 19 aprile 2012 (recante l’istituzione di una nuova sede farmaceutica in frazione “Le Cozze”);

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1794 del 28 dicembre 2012 (avente ad oggetto l’indizione del concorso per l’assegnazione di 62 nuove sedi farmaceutiche individuate dai Comuni marchigiani ai sensi dell’art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012).

Questo secondo provvedimento è impugnato solo nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, interesse che i ricorrenti individuano nello sviamento di clientela che l’istituzione della nuova sede farmaceutica produce a loro danno. I ricorrenti espongono infatti che la frazione “Le Cozze” è limitrofa al territorio di Chiaravalle, per cui sino ad oggi i residenti della frazione si servono presso le farmacie degli stessi ricorrenti;
la nuova farmacia è dunque superflua ed è stata istituita in chiara violazione dei criteri fissati dall’art. 11 del D.L. n. 1/2012, in base ai quali le nuove farmacie debbono essere dislocate sul territorio in modo da assicurare la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico. Sarebbe stato dunque opportuno che la nuova farmacia fosse istituita nel capoluogo, in sostituzione del dispensario farmaceutico aperto nel 1984 e gestito dal titolare dell’altra farmacia esistente a Monte San Vito (il controinteressato dott. C), oppure in una frazione non servita da altre farmacie.

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