TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-01-04, n. 202200019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2022-01-04, n. 202200019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200019
Data del deposito : 4 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2022

N. 00019/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05700/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5700 del 2021, proposto da
A.P.S. Pediatric Nurse Power Italy, in persona del Presidente pro tempore, G M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati U F, V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Federazione Nzionale degli Ordini Professioni Infermieristiche - Fnopi, rappresentato e difeso dagli avvocati F N, M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F N in Roma, piazza San Saturnino, 5;

nei confronti

Barbara Mangiacavalli, Beatrice Mazzoleni, Cosimo Cicia, Pierpaolo Peteri, Giancarlo Cicolini, Nicola Draoli, Carmelo Gagliano, Pietro Giurdanella, Maria Cristina Magnocavallo, Stefano Moscato, Luigi Pais Dei Mori, Antonio Scarpa, Massimiliano Sciretti, Carmelo Spica, Maurizio Zega, Salvatore Occhipinti, Gennaro Scialò, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti

a) dei provvedimenti non noti negli estremi con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione Nzionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche per il quadriennio 2021-2024, all'esito delle relative votazioni tenutesi in Roma, nei giorni 26-27-28 marzo del corrente anno;

b) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Nzionale degli Ordini Professioni Infermieristiche - Fnopi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2021 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


1. Questi i fatti per cui è causa.

La A.P.S. Pediatric Nurse Power Italy ed il dott. G M riferiscono che il Comitato centrale uscente della FNOPI, con delibera n. 28 del 19 febbraio 2021, ha indetto le elezioni per il rinnovo degli Organi della Federazione nelle giornate dal 26 al 28 marzo u.s.

Evidenziano che, in occasione della giornata di formazione per le cariche e il personale amministrativo degli O.P.I. tenutasi a Roma il 17 luglio 2020, il FNOPI – in relazione alla possibilità o meno di ammettere validamente liste nel caso non contenessero candidati infermieri pediatrici e nel caso fossero ammesse, ma fossero comunque pervenute candidature singole di appartenenti a tale categoria – ha chiarito che: “ Ordini con Infermieri pediatrici. A: Consiglio Direttivo. Le liste sono valide anche nel caso in cui non contengano Infermieri pediatrici. Tenuto conto però che possono essere presentate candidature singole nel caso in cui in sede di scrutinio risulti votato un infermiere pediatrico, lo stesso (ovvero il più votato tra gli infermieri pediatrici) a prescindere dal numero di voti riportati sarà eletto in sostituzione dell’ultimo degli eletti più anziano e del genere più rappresentato. B. Commissione d’Albo di Infermiere Pediatrici. La lista può essere presentata anche senza i componenti della Commissione d’albo per Infermieri pediatrici. Nel caso in cui si presentino singolarmente tanti infermieri pediatrici quanti sono i componenti prescritti dalla legge e gli stessi riportino almeno un voto in sede elettorale la Commissione d’Albo verrà costituita regolarmente ” (slide n. 12 versata in atti).

Espongono che la Dott.ssa C ha avanzato una candidatura singola, è stata validamente ammessa a partecipare alle elezioni, ed è risultata la prima dei non eletti, pur essendo l’unica infermiera pediatrica in lizza ed avendo ottenuto 250 voti di preferenza.

Con l’odierno mezzo di tutela, notificato in data 26 maggio 2021, chiedono l’annullamento, previa sospensione degli effetti, “ dei provvedimenti non noti negli estremi con i quali si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione Nzionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche per il quadriennio 2021-2024, all’esito delle relative votazioni tenutesi in Roma, nei giorni 26-27-28 marzo del corrente anno ”.

Assumono che non risulterebbe corretta la proclamazione degli eletti del Comitato centrale in quanto non contemplerebbe nessun infermiere pediatrico, pur in presenza di almeno una candidata, la predetta Dott.ssa C, appartenente a questa categoria, candidata ammessa e risultata effettivamente votata, con 250 voti di preferenza.

A sostegno della propria domanda, evidenziano che l’art. 2, commi 2 e 3) del

DLGS CPS

233/1946, nel disporre il riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, prevede che per ciascun Ordine tutti i relativi organi vengano composti favorendo l’equilibrio di genere, il ricambio generazionale nella rappresentanza e l’adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte. Gli stessi criteri sono imposti dal legislatore per la composizione degli organi delle Federazioni nazionali (art. 8, comma 8, del D. Lgs. C.P.S. n. 233/1946 nel testo ora vigente). Detti principi sono stati ribaditi dal decreto attuativo del Ministero della Salute dell’11 giugno 2019 - “ Decreto del Ministro della salute di determinazione della composizione del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche ” che all’art. 1 ha previsto che almeno uno dei componenti del Consiglio direttivo degli Ordini delle professioni infermieristiche deve essere “ in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico ”. In attuazione delle predette norme, il Regolamento FNOPI sulle procedure elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali, prevede che, all’interno di ciascun Ordine, il Consiglio Direttivo deve essere costituito sempre da almeno un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, e solo nell’ipotesi di non elezione – evidentemente per mancanza di candidati nelle liste o di candidature singole di infermieri pediatrici – il Consiglio può essere costituito da soli infermieri. Concludono affermando che “ In forza delle disposizioni di legge sopra riportate, è evidente che il Comitato Centrale, così come proclamato eletto per il quadriennio 2021 – 2024, escludendo de plano la minima rappresentanza garantita agli Infermieri Pediatrici, che non potrebbero contare neppure sulla presenza di un consigliere, nonostante la presenza di candidature da parte del relativo Ordine, non può essere ritenuto legittimo ”.

Sostengono, inoltre, con il secondo motivo di ricorso, che non sarebbe stato rispettato il principio dell’equilibrio di genere nelle elezioni del Comitato centrale e del Collegio dei Revisori FNOPI.

Si è costituita la Federazione, che ha innanzitutto riferito che la dott.ssa C, con ricorso del 26 marzo 2021, ha impugnato innanzi alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie il “ verbale di proclamazione degli eletti del Comitato centrale e del Collegio dei revisori della Federazione Nzionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche per il quadriennio 2021-2024… nella parte in cui, per quanto attiene al Comitato centrale, non contemplano tra gli eletti la Dott.ssa Graziella C quale rappresentante eletta degli infermieri pediatrici ed un numero sufficiente ed un numero sufficiente di elette nel rispetto del criterio dell’equilibrio di genere e, per quanto riguarda il Collegio dei revisori, per quest’ultima medesima carenza ”.

Ha poi eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti e l’inammissibilità della domanda formulata.

Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.

In particolare, secondo la tesi della resistente, l’art. 8 del

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