TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-19, n. 202200104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-19, n. 202200104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200104
Data del deposito : 19 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2022

N. 00104/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00416/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Comando interregionale Italia meridionale - Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della determinazione del Comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza di “ perdita del grado per rimozione ” a carico del vice-brigadiere in congedo assoluto -OMISSIS- del 17 ottobre 2017, notificata l’8 novembre 2017;

- nonché del provvedimento di contestazione degli addebiti adottato dall’Ufficiale inquirente prot.-OMISSIS-del 20 aprile 2017 e del provvedimento della Commissione di disciplina del 20 settembre 2017 di “ non meritevolezza a conservare il grado ”;

- infine, per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Guardia di Finanza - Comando interregionale Italia meridionale - Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il dott. Lorenzo Ieva e udito per le parti il difensore presente avv. dello Stato Guido Operamolla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con atto di riassunzione, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il sott’ufficiale della Guardia di finanza in epigrafe, già collocato in congedo assoluto dalla preposta commissione medica interforze, riassumeva il giudizio proposto davanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, a seguito della pronuncia dell’ordinanza -OMISSIS-del 16 aprile 2021 d’incompetenza territoriale.

Con il predetto ricorso aveva impugnato il provvedimento di perdita del grado per rimozione ex tunc dal 7 settembre 2016, comminato in sostituzione della causa di cessazione dal servizio per riforma, a seguito di procedimento disciplinare, disposto ai sensi dell’art. 867, comma 5, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), instaurato però dopo la sentenza irrevocabile di condanna conseguita in giudizio penale.

In particolare, venivano dedotti, come meglio appresso scrutinato in diritto, alcuni puntuali profili di violazione ed errata applicazione della normativa e l’eccesso di potere.

2.- Si costituivano gli intimati organi del Ministero, depositando copiosa documentazione, tra cui una relazione dell’Amministrazione sui fatti e sulle censure in diritto mosse.

3.- Alla fissata udienza pubblica del 23 novembre 2021, presente l’Avvocatura erariale, dopo breve discussione, il ricorso veniva introitato in decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

Con unico motivo, la difesa del ricorrente deduce (oltre alla generica violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost.) specificamente l’errata applicazione degli artt. 861, 865, 867, comma 5, e 923, comma 5, in relazione all’art. 2136 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, l’errata applicazione dell’art. 1393 d.lgs. n. 66 citato; altresì l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea motivazione, violazione del giusto procedimento e per

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