TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-19, n. 202200104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-19, n. 202200104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200104
Data del deposito : 19 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2022

N. 00104/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00416/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P V L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Guardia di Finanza - Comando interregionale Italia meridionale - Napoli, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

Guardia di Finanza - Comando Regionale Puglia, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione del Comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di Finanza di “ perdita del grado per rimozione ” a carico del vice-brigadiere in congedo assoluto -OMISSIS- del 17 ottobre 2017, notificata l’8 novembre 2017;

- nonché del provvedimento di contestazione degli addebiti adottato dall’Ufficiale inquirente prot.-OMISSIS-del 20 aprile 2017 e del provvedimento della Commissione di disciplina del 20 settembre 2017 di “ non meritevolezza a conservare il grado ”;

- infine, per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale e di Guardia di Finanza - Comando interregionale Italia meridionale - Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021 il dott. L I e udito per le parti il difensore presente avv. dello Stato Guido Operamolla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con atto di riassunzione, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a., il sott’ufficiale della Guardia di finanza in epigrafe, già collocato in congedo assoluto dalla preposta commissione medica interforze, riassumeva il giudizio proposto davanti al T.A.R. per l’Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, a seguito della pronuncia dell’ordinanza -OMISSIS-del 16 aprile 2021 d’incompetenza territoriale.

Con il predetto ricorso aveva impugnato il provvedimento di perdita del grado per rimozione ex tunc dal 7 settembre 2016, comminato in sostituzione della causa di cessazione dal servizio per riforma, a seguito di procedimento disciplinare, disposto ai sensi dell’art. 867, comma 5, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), instaurato però dopo la sentenza irrevocabile di condanna conseguita in giudizio penale.

In particolare, venivano dedotti, come meglio appresso scrutinato in diritto, alcuni puntuali profili di violazione ed errata applicazione della normativa e l’eccesso di potere.

2.- Si costituivano gli intimati organi del Ministero, depositando copiosa documentazione, tra cui una relazione dell’Amministrazione sui fatti e sulle censure in diritto mosse.

3.- Alla fissata udienza pubblica del 23 novembre 2021, presente l’Avvocatura erariale, dopo breve discussione, il ricorso veniva introitato in decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

Con unico motivo, la difesa del ricorrente deduce (oltre alla generica violazione degli artt. 3, 97 e 111 Cost.) specificamente l’errata applicazione degli artt. 861, 865, 867, comma 5, e 923, comma 5, in relazione all’art. 2136 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, l’errata applicazione dell’art. 1393 d.lgs. n. 66 citato;
altresì l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, erronea motivazione, violazione del giusto procedimento e per ingiustizia manifesta.

I profili di censura sono riassumibili essenzialmente in due punti, concernenti, il primo, la competenza dell’organo militare che ha applicato la sanzione disciplinare, il secondo, la possibilità di iniziare il procedimento disciplinare dopo la cessazione dal servizio del militare.

4.1.- Procedendo per ordine, con riferimento alle disposizioni richiamate, può osservarsi quanto segue.

L’art. 861 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 prevede le cause di perdita del grado, tra le quali vi sono, alla lett. d) , la rimozione all’esito di procedimento disciplinare e, alla lett. e) , l’intervenuta condanna penale. L’art. 865 precisa che la perdita del grado per rimozione è una sanzione disciplinare di stato, adottata a seguito di apposito giudizio disciplinare.

L’art. 867 d.lgs. 66 citato stabilisce che il provvedimento di perdita dal grado sia disposto con determinazione del “Comandante generale per i militari in congedo”.

Rappresenta inoltre la difesa del ricorrente che l’art. 2268, comma 1, n. 400, del d.lgs. 66 citato abbia disposto l’abrogazione della legge 31 luglio 1954 n. 599 (“Stato dei sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica”), senza comportare la soppressione della regolamentazione più specifica in materia disciplinare dei militari della Guardia di finanza, tra la quale v’è il richiamo alla legge del 17 aprile 1957 n. 260 (“Stato del Corpo della Guardia di Finanza”), il cui art. 6 stabilisce: “L’inchiesta formale e la formazione della Commissione di disciplina sono disposte dal Comandante generale o dal Comandante di zona o equiparato dal quale il sottufficiale dipende per ragioni d’impiego”.

Di conseguenza - assume nella sostanza parte ricorrente - il procedimento disciplinare e il suo provvedimento conclusivo non potevano essere disposti dal Comandante regionale o interregionale, com’è invece accaduto nel caso di specie.

Tuttavia, va rilevato che l’art. 2135 (Clausola di salvaguardia in tema di adozione degli atti e dei provvedimenti relativi al personale del Corpo della Guardia di finanza) del d.gs. 66 citato prevede che “Per il Corpo della Guardia di finanza restano ferme le competenze del Comandante generale in materia di adozione degli atti e provvedimenti di gestione del personale, in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Talché l’applicazione del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è pure puntualmente citato nel preambolo del provvedimento impugnato.

Orbene, come già evidenziato in giurisprudenza (T.A.R. Lazio, sez. II, 24 luglio 2013 n. 7556;
T.A.R. Campania, sez. VI, 20 maggio 2015 n. 2825;
Cons. St., sez. IV, 1 agosto 2016, n. 3459;
Cons. St., sez. II, 22 luglio 2019 n. 5146;
T.A.R. Lazio, sez. II, 18 dicembre 2020 n. 13683) tra le competenze del Comandante generale della Guardia di finanza, nell’esercizio delle precipue funzioni dirigenziali, v’è la possibilità di gestire i rapporti di lavoro e di delegare taluni propri compiti agli ufficiali dirigenti inferiori (art. 16 comma 1, lett. d) , e art. 17 comma 1, lett. c) , d.lgs. 30 marzo 2000 n. 165).

Ciò trova conferma nella descrizione dell’ordinamento del Corpo della Guardia di finanza contenuta nella riforma di cui al d.P.R. 29 gennaio 1999 n. 34 recante il “ Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza ” (emanato in attuazione dell’art. 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997 n. 449) che, all’art. 2, individua nei Comandi territoriali, con competenza interregionale, l’articolazione territoriale nella quale è stato ordinato il Corpo della Guardia di Finanza e il Comando generale (T.A.R. Campania, sez. VI, 20 maggio 2015 n. 2825).

A riprova, in virtù dell’art. 2, comma 4, d.P.R. n. 34 cit., onde assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’attività, attraverso la flessibilità organizzativa degli uffici, il comandante generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e le dipendenze dei comandi generale e di esecuzione del servizio del Corpo della Guardia di Finanza.

Pertanto, deve ritenersi che sussista la competenza del Comandante interregionale della Guardia di finanza, in base all’ordinamento proprio di tale amministrazione, per come si è evoluto nel tempo, ad adottare il provvedimento disciplinare di stato di perdita del grado.

4.2.- Con il secondo profilo di censura, è dedotta invece l’errata applicazione dell’art. 923, comma 5, in relazione all’art. 2136 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66.

Si assume che non vi sarebbero i presupposti per ritenere un’abrogazione implicita della legge n. 260/1957, in quanto, rilevando che gli articoli 2268 e 2269 del citato decreto elencano in via analitica, rispettivamente, le norme primarie e secondarie da abrogare per effetto dell’entrata in vigore del codice e che l’art. 2270 elenca le norme primarie e secondarie che, al contrario, restano in vigore, la detta legge non è presente in alcuno degli elenchi e, in particolare, non lo è tra quelle abrogate.

Pertanto l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 1 della legge 17 aprile 1957 n. 260, mai abrogata, che non prevede nell’ipotesi contemplata alcuna modifica della causa di cessazione dal servizio.

In primis , va precisato che il d.lgs. 29 maggio 2017 -OMISSIS-recante “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ” ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la legge 3 agosto 1961 n. 833, riguardante lo “ Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza ”, qualifica a cui apparteneva il ricorrente, il cui art. 37 già prevedeva che il militare “in congedo illimitato” è comunque soggetto “alle disposizioni di legge e di regolamento riflettenti il grado, la disciplina ed il controllo della forza in congedo”.

Va poi considerato che la richiamata legge n. 260/1957, come sostenuto, d'altronde, dallo stesso ricorrente, non ha introdotto un'autonoma disciplina di riferimento, ma si è limitata a rinviarla a talune disposizioni sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, oggi non più vigenti.

In particolare, l’art. 1 fa un espresso rinvio alla legge n. 599/1954, che, tuttavia, è stata espressamente abrogata dal citato art. 2270 del Codice dell’Ordinamento Militare di cui al d.lgs n. 66/2010.

Quindi non si comprende come possa fondatamente sostenersi l’applicazione nella specie della menzionata legge n. 599/1954.

Deve piuttosto sostenersi l’applicazione al personale della Guardia di Finanza delle previsioni normative di cui al d.lgs n. 66/2010.

4.3.- In ogni caso, anche facendo applicazione della legge n. 599/1954, invocata da parte ricorrente, non muta la sostanza delle cose.

Segnatamente l’art. 37 di detta legge così stabiliva: “Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.”.

Conseguentemente il provvedimento impugnato è legittimo anche se si volesse prescindere dall’applicazione al caso di specie dell’art. 923, comma 5, C.O.M., per essere stato introdotto nell’art. 2136 solo con l'art. 10, comma 2, lett. a), n. 3), d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

5.- In conclusione, il ricorso, per le sopraesposte motivazioni, va respinto, in quanto infondato.

6.- Le spese possono essere comunque compensate per la complessità delle questioni interpretative poste e per la peculiarità della controversia.

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