TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-08, n. 202413718

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-07-08, n. 202413718
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413718
Data del deposito : 8 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2024

N. 13718/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05123/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5123 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Villorba, via della Liberta';



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Treviso, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del DM del 17.12.2018 con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il respingimento della domanda di cittadinanza italiana ex art. 9 Legge 05.02.1992 n. 91 n. -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Treviso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con il ricorso il esame il ricorrente impugna il decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2018 con cui viene respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9, in data 9 ottobre 2015 per mancato possesso di adeguati mezzi economici di sostentamento dell’interessato e del proprio nucleo familiare; chiede altresì il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’illegittimo operato della PA; vinte le spese.

L’Amministrazione intimata è costituita in giudizio con atto di mero stile e successivamente ha depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato corredato da rapporto difensivo.

Con memoria depositata in vista dell’udienza di trattazione del merito il ricorrente ha ribadito le censure poste a fondamento del gravame, insistendo sull’omessa considerazione del reddito del complessivo nucleo familiare, essendo la moglie dotata di sufficienti mezzi di sussistenza, tanto da aver conseguito la cittadinanza italiana, trasmettendola ai figli.

Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-sono stati disposti incombenti istruttori al riguardo, eseguiti dalla resistente in data

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