TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400624

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-29, n. 202400624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400624
Data del deposito : 29 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2024

N. 00624/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00903/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 903 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Taranto e AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della comunicazione n. -OMISSIS-, fascicolo n. 2022/12609, di iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, effettuata con nota n. -OMISSIS- del 22/5/2023 dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Taranto, ricevuta dal ricorrente il 12/6/2023, su un fabbricato agricolo ubicato in -OMISSIS- a lui intestato, con Allegato il “Dettaglio delle somme da pagare”, relative (oltre che alla cartella n. -OMISSIS-, notificata il 7/6/2018, per tributi speciali catastali, per un ammontare complessivo di € 725,09), principalmente alla cartella di pagamento AG.E.A. n. -OMISSIS-, notificata il 13/3/2015, riferita ai cosiddetti “prelievi supplementari” per quote latte, comprensivi di sorte capitale e interessi, maturati negli anni dal 2000 al 2007 (incluso), per un ammontare complessivo di € 427.822,56;

- e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, comprese le cartelle di pagamento riportate nel predetto Allegato ed i relativi ruoli, nonchè la nota di iscrizione ipotecaria n. -OMISSIS- del 22/5/2023 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica di parte ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Taranto, e di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 517 del 9/10/2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti i difensori Avv. C. Mellea per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato alle controparti l’8/9/2023 e depositato in giudizio l’11/9/2023, l’odierno ricorrente impugna la comunicazione n. -OMISSIS-, fascicolo n. 2022/12609, di iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, effettuata con nota n. -OMISSIS- del 22/5/2023 dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Taranto, ricevuta dal predetto il 12/6/2023, su un fabbricato agricolo ubicato in -OMISSIS- a lui intestato, con Allegato il “Dettaglio delle somme da pagare”, relative (oltre che alla cartella n. -OMISSIS-, notificata il 7/6/2018, per tributi speciali catastali, per un ammontare complessivo di € 725,09), principalmente alla cartella di pagamento AG.E.A. n. -OMISSIS-, notificata il 13/3/2015, riferita ai cosiddetti “prelievi supplementari” per quote latte, comprensivi di sorte capitale e interessi, maturati negli anni dal 2000 al 2007 (incluso), per un ammontare complessivo di € 427.822,56;
nonchè ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del ricorso, comprese le cartelle di pagamento riportate nel predetto Allegato ed i relativi ruoli, nonchè la nota di iscrizione ipotecaria n. -OMISSIS- del 22/5/2023 presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare di Taranto dell’Agenzia delle Entrate, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica di parte ricorrente.

2. Il ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.

2.1 Illegittimità della comunicazione di iscrizione di ipoteca n. -OMISSIS-, fascicolo n. 2022/12609, per violazione di legge, in particolare dell’art 170 c.c.;
irragionevolezza manifesta, ingiustizia manifesta del provvedimento;
eccesso di potere per violazione di legge.

Con questo primo gruppo di motivi di gravame, il ricorrente deduce che, nella specie, ricorrono tutti i presupposti per l’opponibilità del fondo patrimoniale ex art. 170 c.c. all’ipoteca iscritta dall’A.D.E.R. resistente sul bene immobile in esso ricompreso. Si tratta, infatti, di fondo patrimoniale costituto dall’odierno ricorrente e dalla di lui moglie, -OMISSIS-, con atto notarile del 28/11/2006 (quindi in epoca anteriore alla gravata iscrizione ipotecaria), registrato a Gioia del Colle in data 12/12/2006 al n.-OMISSIS-, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale del Territorio - Servizi di Pubblicità immobiliare di Taranto il 13/12/2006 - Reg. Part. -OMISSIS-, Reg. Gen. -OMISSIS-, nonché annotato sull’atto di matrimonio delle relative parti.

Inoltre, nel caso di specie ricorrerebbero “ le ulteriori condizioni di inammissibilità dell’esecuzione sui beni immobili costituiti nel fondo patrimoniale previste dall’art. 170 c.c.: - il debito oggetto di riscossione non è stato contratto per i bisogni della famiglia;
- sussiste la piena conoscenza da parte del creditore
”, nella specie AG.E.A., di tale ultima circostanza. ”.

2.2 Con un secondo gruppo di motivi di gravame, il ricorrente deduce l’illegittimità della gravata comunicazione di iscrizione ipotecaria, per eccesso di potere, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore di fatto e di diritto, in quanto l’AG.E.A. avrebbe dovuto sapere che il prelievo supplementare per cc.dd. “quote latte” non potesse essere considerato alla stregua di un debito contratto nell’interesse della famiglia e, come tale, insuscettivo di essere soddisfatto con i beni conferiti nel fondo patrimoniale.

3. Il 27 settembre 2023 si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura erariale, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mediante il deposito di una memoria di costituzione con cui ha, in via preliminare, eccepito l’inesistenza e /o la nullità del ricorso, in quanto non redatto in formato nativo digitale né sottoscritto digitalmente, come prescritto dalle regole processuali del P.A.T. e, in subordine, domandato la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare, per difetto dei necessari presupposti sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese processuali.

4. Il 3 ottobre 2023 l’Avvocatura erariale ha depositato una memoria difensiva con cui ha, nell’ordine, eccepito: a) la tardività del ricorso, che avrebbe dovuto essere tempestivamente proposto avverso la comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria, notificata all’odierno ricorrente il 26/8/2022;
b) “ l’irricevibilità ed inammissibilità della richiesta avversa di “dichiarare nulla” la cartella di pagamento riportata nel dettaglio delle somme da pagare ed i relativi ruoli, per tardività della relativa impugnativa in quanto le cartelle sono state sono state ritualmente notificate, seppur mai ritirate presso la casa comunale a seguito dell’esito negativo di notificazione presso la residenza del sig. -OMISSIS- come si documenta in atti. ”;
c) eccepito l’infondatezza nel merito del ricorso, in quanto “ i debiti per prelievo supplementare non possono considerarsi contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia poiché essi derivano dall’esercizio dell’impresa agricola costituente unica fonte di sostentamento della famiglia -OMISSIS---OMISSIS- e quindi sono stati contratti nell’ambito dell’attività funzionale al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia stessa ”, né il ricorrente avrebbe assolto l’onere sui di lui gravante di provare l’estraneità ai bisogni della propria famiglia dei predetti debiti e che il creditore, nella specie AG.E.A., fosse a conoscenza di tale circostanza. La difesa erariale ha, quindi, insistito nella propria richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine per il suo rigetto per infondatezza, insieme con la domanda cautelare, per difetto dei necessari ed indefettibili presupposti di legge.

5. Il 3 ottobre 2023 anche il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica, con la quale ha contestato tutto quanto ex adverso eccepito e ribadito la richiesta di accoglimento del ricorso e della domanda cautelare incidentalmente proposta.

6. Il 5 ottobre 2023 si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura erariale, l’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, mediante il deposito di una memoria di costituzione con cui ha, in via preliminare, eccepito l’inesistenza e /o la nullità del ricorso non redatto in formato nativo digitale né sottoscritto digitalmente, come prescritto dalle regole processuali del P.A.T.;
in subordine, l’inammissibilità di tutte le censure inerenti al merito della pretesa creditoria perché tardive, oltre che coperte dal giudicato formatosi a seguito dei giudizi proposti avverso le imputazioni di prelievo;
e, nel merito, domandato il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare, per difetto dei necessari presupposti sia in fatto che in diritto, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese processuali sulla base delle deduzioni che seguono.

7. Ad esito della Camera di Consiglio del 6/10/2023, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 517 del 9/10/2023, ha accolto la domanda cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, sia pure in parte qua, cioè limitatamente alla contestazione dell’iscrizione ipotecaria impugnata che si riferisce alle somme dovute a titolo di “prelievo supplementare” sulle quote latte, e non anche a quelle dovute a titolo di tributi speciali catastali, su cui questo Tribunale è privo di giurisdizione (spettante all’A.G.O.), nonchè agli importi (sorte capitale e interessi) di cui alle cartelle di pagamento impugnate tardivamente, oltre che oggetto di contenziosi ormai definiti con pronunce passate in giudicato, alla stregua delle seguenti osservazioni:- disattese (allo stato) le eccezioni sollevate dall’Avvocatura erariale di inesistenza e/o nullità del ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto, al di là dell’erronea apposizione in calce allo stesso dell’asseverazione che ne attesta la conformità a un originale analogico, il ricorso reca forma e firma digitale, in via preliminare si afferma che pare sussistere la giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo relativamente alla contestazione dell’ipoteca legale iscritta ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 in relazione alle somme dovute dal ricorrente per i cc.dd. “prelievi supplementari” sulle quote latte, trattandosi di un segmento attuativo (inerente la materia delle c.d. quote latte) antecedente all’inizio della vera e propria esecuzione esattoriale;- l’ipoteca legale contestata risulta iscritta ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 su un fabbricato rurale (categoria D/10), identificato in Catasto al -OMISSIS-, facente parte di un Fondo patrimoniale costituto dall’odierno ricorrente e dalla di lui moglie, -OMISSIS-, con atto notarile del 28/11/2006, registrato in Taranto in data 12/12/2006 al n.-OMISSIS-, regolarmente trascritto in Taranto il 13/12/2006 - Reg. Part. -OMISSIS- Reg. Gen. -OMISSIS-, nonché annotato sull’atto di matrimonio delle relative parti;
- tale ipoteca è stata iscritta a garanzia del pagamento di “sanzioni”, denominate “prelievi supplementari”, dovute dall’odierno ricorrente per gli anni 2000-2007, per aver prodotto latte in eccedenza rispetto alla quota latte a lui assegnata dallo Stato. In merito si rileva l’esistenza di un precedente specifico di merito del Consiglio di Stato (Sezione VI, sentenza del 27/02/2023 n. 1979) che ha statuito l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria – pur non atto dell’esecuzione (stricto sensu) – in ragione dell’opponibilità del Fondo patrimoniale ex art. 170 c.c.;

- secondo la disposizione da ultimo richiamata, infatti, e l’interpretazione che ne dà la giurisprudenza civile (ex multis, Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 4802/2017 e, da ultimo, Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29983) ed amministrativa, può essere iscritta ipoteca sul Fondo patrimoniale solo se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni della famiglia ovvero, se contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari, se il creditore non fosse a conoscenza di tale circostanza;- nella presente fattispecie concreta, facendo applicazione delle condivisibili coordinate ermeneutiche fornite dal citato precedente di merito del Consiglio di Stato, non si ravvisa né l’una né l’altra condizione, in quanto: da un lato, non si può sostenere che i “prelievi supplementari” in caso di produzione eccedente le quote latte individuali siano inquadrabili nel novero delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia, atteggiandosi piuttosto alla stregua di somme pretese dallo Stato per aver sforato la quantità di latte producibile e commerciabile senza incorrere in alcun tipo di sanzione pecuniaria, in ossequio a una politica eurounitaria sul punto vincolante;
dall’altro, non è ipotizzabile che siffatta estraneità potesse essere ignorata dall’Ente creditore – l’AG.E.A. – che, in quanto gestore a livello nazionale del “prelievo supplementare”, è naturalmente a conoscenza delle particolare natura di questo credito e può, quindi, desumerne l’estraneità ai bisogni familiari;
- così come è agevolmente superabile l’obiezione secondo cui la separazione legale dell’odierno ricorrente dalla propria moglie, avvenuta nel 2017, sarebbe “in grado di incidere sull’esistenza del fondo patrimoniale”, in quanto testualmente smentita dal chiaro tenore dell’art. 171 c.c., rubricato “Cessazione del fondo”, per il quale solo “l’annullamento o lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, e non anche la mera separazione legale, è idonea a porre termine al fondo stesso. Considerato, infine, che dall’esecuzione dell’impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria per “i prelievi supplementari” per le “quote latte” di che trattatsi deriva un danno grave ed irreparabile al ricorrente, stante l’ingente somma per la quale risulta iscritta la medesima ipoteca e la circostanza che l’immobile ipotecato (oltre che facente parte del Fondo patrimoniale destinato ai bisogni familiari) è altresì servente allo svolgimento dell’attività lavorativa svolta del medesimo ricorrente. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie in parte l’istanza cautelare formulata dalla parte ricorrente, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto: a) sospende la impugnata comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973 limitatamente alle somme pretese a titolo di “prelievi supplementari” per quote latte;
b) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 17 aprile 2024.

7. Il 16 marzo 2024 le Amministrazioni resistenti hanno depositato memoria difensiva, con la quale nel ribadire le eccezioni e deduzioni già prospettate con le precedenti memorie, hanno insisto per l’integrale rigetto del ricorso con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese processuali.

8. All’udienza pubblica del 17 aprile 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1. In via del tutto preliminare, il Collegio rileva la sussistenza della giurisdizione esclusiva di questo T.A.R. con riferimento alla impugnativa della comunicazione n. -OMISSIS-, fascicolo n. 2022/12609, di iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Taranto, ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, su un bene immobile (fabbricato agricolo sito in -OMISSIS-) facente parte del fondo patrimoniale costituito dall’odierno ricorrente, e delle cartelle di pagamento e relativi ruoli (ancorché, con riferimento a queste ultime, tardiva) ad essa presupposte (a eccezione della cartella n. -OMISSIS-, per tributi speciali catastali), posto che secondo un’interpretazione condivisa dal Giudice regolatore della giurisdizione e dal Giudice Amministrativo, alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A., rientrano nella giurisdizione in materia di quote latte ex articolo 133, comma 1, lett. t), c.p.a. tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo supplementare, anche quelle relative alla riscossione dello stesso, esclusa soltanto la fase esecutiva esattoriale, che ha inizio con il pignoramento (Consiglio di Stato, Sezione III, 10/06/2016, n. 2508;
T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 06/10/2021, n. 840;
T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II ter, 30/01/2020, n. 1320;
T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, 30/06/2021, n. 664).

1.1 A diverse conclusioni, invece, deve giungersi, nel senso della insussistenza della giurisdizione dell’adito T.A.R., con riferimento alla gravata cartella n. 1062017000737568700, notificata all’odierno ricorrente il 7 giugno 2018, e relativa a somme pretese dall’Amministrazione finanziaria a titolo di tributi speciali catastali, nonché per le altre causali specificamente indicate nella medesima cartella, relative all’anno 2012, per un ammontare complessivo di € 725, 09. Non inerendo, infatti, siffatti crediti al prelievo supplementare per cc.dd. quote latte esulano senz’altro dalla giurisdizione dell’adito T.A.R., per rientrare in quella ordinaria e tributaria.

Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14831 del 5 giugno 2008, la giurisdizione va determinata sulla base della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, per cui la giurisdizione spetterà al Giudice Tributario o al Giudice Ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, posto che il provvedimento esecutivo (cartella notificata il 7 giugno 2018) si riferisce in parte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari.

2. Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione, sollevata dalla difesa erariale, di inesistenza e /o nullità del ricorso, in quanto non redatto in formato nativo digitale, né sottoscritto digitalmente, come prescritto dall’art. 136, comma 2-bis del D. Lgs. n. 104/2010 e dal DPCM n. 40/2016 (cd. norme tecnico-attuative del processo amministrativo telematico), risultando (secondo la tesi dell’Avvocatura dello Stato) apposta la firma in forma soltanto autografa.

In disparte dalla circostanza per cui il difensore del ricorrente ha dichiarato (e le Amministrazioni resistenti non contestato) che “ la presenza nel ricorso di un refuso consistente nella asseverazione posta erroneamente in calce allo stesso atto , [è] da intendersi come mero errore materiale ”, il Collegio rileva che il ricorso contiene la firma in formato digitale e in ogni caso ritiene di dover aderire al condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ le carenze lamentate da parte resistente e così sintetizzate siano mere irregolarità che non determinano la nullità della notificazione .” Infatti, in caso di deposito della copia del ricorso in forma cartacea e non in formato nativo digitale con sottoscrizione con firma digitale e, più in generale, di violazioni della normativa P.A.T., per ormai consolidata giurisprudenza, non si configurano più ipotesi di nullità, ma di irregolarità “sanabili” entro un termine perentorio disposto dal giudice (cfr. Consiglio di Stato, n. 2944/2022 e n. 5341/2022;
T.A.R. Roma, (Lazio), Sezione III, 20/09/2023, n.13914), termine reso inutile (nella specie) dalla costituzione delle parti intimate.

E a quest’ultimo proposito, il Collegio ritiene utile richiamare l’arresto del Consiglio di Stato, sentenza n. 649/2019, il quale innovando rispetto al proprio precedente orientamento, ha statuito che: “ Nel caso di specie, il ricorso in appello (della cui riferibilità all’appellante non discute nemmeno la parte che propone l’eccezione) ha già pienamente raggiunto il suo scopo, stante la costituzione in giudizio delle parti cui lo stesso è stato notificato. Pertanto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non ricorra nemmeno l'ipotesi di regolarizzazione, ai sensi dell'art. 44, co. 2 c.p.a.. Infatti, avendo l’atto instaurativo del giudizio raggiunto il proprio scopo, può affermarsi che nemmeno l’irregolarità riscontrata ha inciso sulla costituzione del rapporto processuale, essendosi quindi garantito l’esercizio del diritto di difesa, mediante l’intervenuta instaurazione del contraddittorio. Da quanto esposto, consegue il rigetto delle proposte eccezioni di nullità.

3. Ancora preliminarmente deve essere, altresì, disattesa l’eccezione d’inammissibilità (totale) del ricorso per tardività, sollevata dalla difesa erariale, in quanto correttamente l’odierno ricorrente ha gravato la comunicazione di iscrizione dell’ipoteca legale di che trattasi, che è un atto autonomo, e non anche l’atto prodromico, quale è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, poiché quest’ultima va considerata una mera comunicazione e non un atto impugnabile (Commissione Tributaria Regionale, Lombardia, Brescia, sez. XXIII, 10/08/2020, n. 1777.).

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, infatti, “ è una semplice comunicazione, ovvero un atto dalle finalità esclusivamente informative, per il tramite del quale l’Amministrazione rende edotto il contribuente che, laddove non adempierà alla pretesa erariale, si procederà a iscrivere ipoteca. Trattandosi, dunque, di atto inidoneo a produrre conseguenze sostanziali, non può essere ricondotto nell’alveo dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992 e ne deve essere pertanto esclusa l’autonoma impugnabilità ” (Commissione Tributaria Regionale, Lombardia, Brescia, sez. XXVI, 25/06/2020, n.1326).

Tanto, peraltro, si evince chiaramente dal D. Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che così statuisce: al comma 1, lett. e) bis, “ Il ricorso può essere proposto avverso....l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ”;
il comma 2) stabilisce “ Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere la indicazione del termine entro il quale ricorso deve essere proposto e della commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'art. 20 ”;
al numero 3 aggiunge “ Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente ”.

4. Tanto chiarito, il ricorso è, in parte, irricevibile per tardività, e in parte fondato e, pertanto, va parzialmente accolto.

5. Sotto il primo profilo, osserva il Tribunale che l’impugnativa proposta avverso le cartelle di pagamento AG.E.A. ed i relativi ruoli, riportate nel “Dettaglio delle somme da pagare” Allegato alla gravata comunicazione di iscrizione ipotecaria e, in particolare, della cartella n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la richiesta di pagamento del prelievo supplementare per le campagne lattiere 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 per un totale di € 427.822,56, notificata all’odierno ricorrente il 13/3/2015, è evidentemente tardiva, in quanto essendo le cartelle di pagamento de quibus provvedimenti amministrativi autoritativi avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate entro il termine perentorio di 60 giorni dalla loro notificazione, previsto dall’art. 29 c.p.a. per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

Inoltre, ex actis emerge che i crediti vantati nei confronti dell’odierno ricorrente per prelievo supplementare per le campagne lattiere 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2005/2006, 2007/2008 sono stato oggetto di accertamento non più oppugnabile, a seguito del passaggio in giudicato delle plurime pronunce del G.A. che ne hanno accertato la debenza.

6. Il ricorso è, invece, per la restante parte fondato e, pertanto, va accolto parzialmente per le ragioni di seguito indicate.

Il Collegio, infatti, è dell’avviso che, come già chiarito con la predetta ordinanza cautelare n. 517/2023, nella specie ricorrono tutti i presupposti ex art. 170 c.c. per l’opponibilità alle Amministrazioni resistenti del fondo patrimoniale costituto dall’odierno ricorrente e dalla di lui moglie, -OMISSIS-, con atto notarile del 28/11/2006 (quindi in epoca anteriore alla iscrizione dell’ipoteca legale di che trattasi effettuata da A.D.E.R. il 22/5/2023), registrato a Gioia del Colle in data 12/12/2006 al n.-OMISSIS-, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale del Territorio - Servizi di Pubblicità immobiliare di Taranto il 13/12/2006 - Reg. Part. -OMISSIS-, Reg. Gen. -OMISSIS-, nonché annotato sull’atto di matrimonio delle relative parti.

7. Come noto, il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni (immobili o mobili registrati o titoli di credito) da parte di uno o di entrambi i coniugi (o anche di un terzo), con convenzione matrimoniale assoggettata ad oneri formali (art. 167, 1° comma, c.c.) e pubblicitari (artt. 162,4° comma, c.c., e 69 D.P.R. n. 396 del 2000), di un vincolo di destinazione (art. 169 c.c.) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

Il vincolo di destinazione impresso ai beni comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia (art. 170 c.c.).

8. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dover, in via preliminare, disattendere l’eccezione sollevata della difesa erariale secondo la quale nella fattispecie di cui è causa non sarebbe proprio invocabile l’art. 170 c.c., non essendo “ L’iscrizione ipotecaria operata dall’ente della riscossione “atto di esecuzione” sui beni del fondo, escluso ai sensi dell’art. 170 c.c.. […] In altri termini, l’ipoteca, atto avente natura e finalità cautelare e non di esecuzione, deve ritenersi legittimamente apposta in quanto l’art. 170 c.c., concerne ben altra fattispecie. ”.

Siffatta lettura dell’art. 170 c.c., tuttavia, confligge con l’interpretazione che ne ha, da tempo risalente e in modo concorde, dato la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale la predetta disposizione, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, sicché l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero – nell’ipotesi contraria – purché il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l’eventuale iscrizione comunque effettuata (cfr. Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 1652 del 29/1/2016).

In particolare, il Collegio ritiene di dover dare seguito a siffatto, ben argomentato, orientamento della Corte di Cassazione (in particolare, Cassazione n. 4011/2013), secondo cui: “ La formulazione della norma, evocando direttamente l’esecuzione, sembrerebbe porre una previsione che nelle intenzioni del legislatore parrebbe diretta a regolare soltanto l’inizio dell’esecuzione. Onde potrebbe pensarsi che la norma si occupi solo di regolare questo momento. In realtà, l’oggetto vero e proprio della regola dettata nell’art. 170 finisce per essere l’efficacia verso il fondo dei “titoli” che potrebbero giustificare l’esecuzione su un bene facente parte del fondo patrimoniale. L’esistenza di tale efficacia o al contrario la sua inesistenza sono il vero oggetto di disciplina della norma e non, come potrebbe riduttivamente credersi, l’inizio dell’esecuzione ”. Con la conseguenza che “ la norma dell’art. 170 se regola l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l’esecuzione su di essi, si presta a regolare l’efficacia dei titoli che giustificano l’iscrizione di ipoteca ai sensi degli artt. 2817 n. 3 e 2818 c.c. e, quindi, sono funzionali all’esecuzione. Ne consegue che l’ipoteca può iscriversi alle stesse condizioni alle quali un titolo esecutivo formatosi a carico del coniuge o del terzo che ha conferito il bene potrebbe essere fatto valere su di esso.

Quanto, poi, alla questione del rapporto fra la disciplina del fondo patrimoniale e quella dell’ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. In tal caso si è in presenza di una norma sopravvenuta rispetto sia alla disciplina generale dell’ipoteca sia a quella del fondo. La circostanza che non si tratta di ipoteca che sorge da atto di costituzione del coniuge (o del terzo) che costituì il fondo la colloca certamente al di fuori della disciplina della norma dell’art. 169 c.c. Viceversa, le sue particolarità non sono sufficienti a sottrarla alla disciplina dell’art. 170 c.c. per come sopra ricostruita. In tanto, la norma espressa nell’art. 77, del D.P.R. n. 602 del 1973, non contiene alcun indice che si preoccupi di dettare una regola a sua volta speciale quando il bene faccia parte di un fondo patrimoniale. D’altro canto, non è possibile ritenere che il legislatore nell’introdurre l’art. 77 cit. abbia inteso, con la previsione della possibilità di iscrivere l’ipoteca da esso prevista, sottrarre tale possibilità alla osservanza da parte dell’esattore di eventuali regole particolari pregresse, esistenti in ragione della particolare condizione del bene del debitore cui allude l’art. 77. In mancanza di indici contrari, l’essere l’iscrivibilità delle ipoteche non volontarie sui beni del fondo patrimoniale sostanzialmente disciplinata dall’art. 170, […], non ha potuto che comportare la conseguenza della soggezione della fattispecie dell’art. 77, quando il bene del debitore fa parte del fondo patrimoniale, nell’ambito della disciplina dello stesso art. 170 per come sopra interpretata. Dev’essere, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: <<l’art. 170 c.c., nel regolare in generale, facendo riferimento alla finalità per cui è stato contratto il debito ed alla conoscenza di tale finalità quando essa non sia stata il soddisfacimento, i limiti entro i quali un titolo formatosi a carico del coniuge (o del terzo) che ha costituito il fondo patrimoniale conferendovi il bene, per debiti da lui contratti, può giustificare l’esecuzione sul bene stesso, individua anche le condizioni alle quali il “titolo” relativo al debito può giustificare l’iscrizione di un’ipoteca non volontaria e, quindi, anche dell’ipoteca di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che l’esattore può iscrivere tale ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo che li hanno conferiti nel fondo, qualora il debito del coniuge o del terzo sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari e, quando, ancorché sia stato contratto per uno scopo estraneo a tali bisogni, il titolare del credito per cui l’esattore procede alla riscossione non conosceva tale estraneità. Viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca su detti beni e l’eventuale iscrizione è illegittima se il creditore conosceva tale estraneità.>>.

9. Del pari destituita di fondamento è l’ulteriore affermazione della difesa erariale secondo cui, nella specie, “ la prova” dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia – che non può essere data per presunzioni o, peggio, tout court presunta – non è stata data dalla parte ricorrente che nulla ha provato in giudizio ”, in quanto essa confligge con il condivisibile e univoco orientamento formatosi sul punto in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La quale, anche di recente (cfr. ordinanza n. 2904/2021), ha statuito che: “ il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest’ultimo è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 29/1/2016, n. 1652;
Cass., 19/2/2013, n. 4011;
Cass., 5/3/2013, n. 5385;
Cass., 7/2/2013, n. 2970;
Cass., 15/3/2006, n. 5684). Poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l’obbligazione è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell’atto da cui deriva l’obbligazione. La prova dell’estraneità e della consapevolezza in argomento può essere peraltro fornita anche per presunzioni semplici (v. Cass., 17/1/2007, n. 966;
e, conformemente, Cass., 8/8/2007. n. 17418
) . È pertanto sufficiente provare che lo scopo dell’obbligazione apparisse al momento della relativa assunzione come estraneo ai bisogni della famiglia. ”.

E, ancora prima, Corte di Cassazione n. 4011/2013, a tenore della quale: “ Trattasi di prova che, alla stregua dei principi generali, ben può essere fornita anche avvalendosi di presunzioni ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., gravando comunque sull’opponente l’onere di allegare e dimostrare i fatti noti, da cui desumere, in via presuntiva, i fatti oggetto di prova.

Correttamente, dunque, questo Collegio, in sede di decisione della istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, ha evinto (“ desunto ”) dalla circostanza, nota e incontrovertibile, che il creditore, nella specie AG.E.A., fosse perfettamente consapevole della peculiare scaturigine del debito per prelievo supplementare sulle cc.dd. “quote latte” (cioè di un debito insorto per avere prodotto un quantitativo di latte superiore a quello consentito), l’ulteriore circostanza che la medesima AG.E.A. non potesse ignorare l’estraneità del predetto debito al soddisfacimento dei bisogni familiari del ricorrente.

10. Il che consente, altresì, al Collegio di fare il punto sulla locuzione “ bisogni della famiglia ”, anche alla luce della eccezione sollevata dalla difesa erariale a tenore della quale: “ Va poi tenuto conto del fatto che il debito del sig. -OMISSIS- per prelievo supplementare da un lato è frutto del volontario sforamento della Quota Latte posseduta dal produttore, che nella fattispecie, con il suo reddito soddisfaceva le esigenze di sostentamento dell’intera famiglia (il ricorrente non ha fornito nessuna prova dell’esistenza di altri redditi familiari nel periodo di costituzione del debito per cui è stata iscritta l’ipoteca, quindi è del tutto evidente e risponde alla presunzione di inerenza dei debiti ai bisogni familiari che tali redditi ed i debiti ad essi inerenti derivano dai bisogni familiari Cfr. Cass. 12730/2007;
Cass. 5684/2006).
Dall’altro occorre tenere presente che tale debito, del tutto assimilabile a quelli contratti per l’attività di impresa di uno dei coniugi, deriva dall’applicazione del sistema delle Quote Latte che ha consentito al produttore e quindi alla sua famiglia (che, come detto, da ciò traeva tutte le sostanze per il proprio sostentamento ed incremento) di lucrare il maggior prezzo del latte derivante dal suddetto sistema. ”.

In realtà, com’è noto, in giurisprudenza, è controversa la possibilità di ricondurre ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa di uno dei coniugi (ai quali potrebbero essere assimilati, benchè in via di forte approssimazione, i debiti de quibus ), anche in considerazione del fatto che i redditi relativi sono di norma, ma non necessariamente, destinati al mantenimento della famiglia (cfr. Corte di Cassazione n. 11683/2001).

Anche a quest’ultimo proposito il Collegio ritiene utile richiamare gli arresti cui è pervenuta la Corte di Cassazione, la quale, pur accogliendo un’accezione relativamente ampia della nozione di “ bisogni della famiglia ” del debitore, ne ha, tuttavia, circoscritto con precisione i confini.

In particolare, è principio consolidato quello per cui l’esecuzione sui beni del fondo o sui frutti di esso può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (v. Corte di Cassazione, 8/7/2003, n. 11230; Idem , 31/5/2006, n. 12998; Idem , 7/7/2009, n. 15862; Idem , 19/6/2018, n. 16176;
Idem, 8/2/2021, n. 2904).

E, invero, nel caso di specie appare davvero difficile stabilire una relazione diretta e immediata tra i prelievi supplementari de quibus e i bisogni familiari del ricorrente.

Inoltre, con riferimento specifico ai debiti derivanti dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, la Corte di Cassazione ha messo in evidenzia che “ anche se la circostanza che il debito sia sorto nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale non è di per sé idonea ad escludere in termini assoluti che esso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (v. Cassazione, 26/3/2014, n. 15886;
Cassazione, 7/7/2009, n. 15862), risponde invero a nozione di comune esperienza che le obbligazioni assunte nell’esercizio
dell’attività d'impresa o professionale abbiano uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia (cfr. Cass., 31/5/2006, n. 12998, ove si è sottolineato come la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa). ” (cfr. Corte di Cassazione n. 2904/2021).

Ribaltando, pertanto, il ragionamento svolto dalla difesa erariale, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che: “ Le obbligazioni concernenti l’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale risultano per converso avere di norma un’inerenza diretta ed immediata con le esigenze dell’attività imprenditoriale o professionale, solo indirettamente e mediatamente potendo assolvere (anche) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (arg. ex artt. 178 e 179, lett d. c.c.), se e nella misura in cui con i proventi della propria attività professionale o imprenditoriale il coniuge, in adempimento dei propri doveri ex art. 143 c.c., vi faccia fronte. ” (cfr. Corte di Cassazione n. 2904/2021).

È fatta peraltro salva la prova contraria , potendo dimostrarsi che pur se posto in essere nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa o professionale nello specifico caso concreto, diversamente dall’ id quod plertunque accidit , l’atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia.”.

Dunque, a fronte di quanto sostenuto dalla difesa erariale secondo cui sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente allegare e provare l’esistenza di una fonte di sostentamento della sua famiglia diversa dall’attività di produzione del latte o comunque “ di altri redditi familiari nel periodo di costituzione del debito ”, la Cassazione ha affermato il principio opposto, alla cui stregua, poichè corrisponde all’ id quod plerumque uccidit che il professionista o l’imprenditore nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale di norma assume debiti al fine del relativo espletamento e non già per direttamente ed immediatamente sopperire ai bisogni della propria famiglia, spetta al creditore opposto (nella specie AG.E.A.) fornire la prova contraria, che, tuttavia, nella specie non è stata fornita.

Afferma, infatti, la Cassazione che “ risulta a tale stregua indebitamente e del tutto immotivatamente imposto a carico del debitore odierno ricorrente un onere di <<prova od allegazione su di una qualche diversa fonte di sostentamento della famiglia>>
privo invero di fondamento alcuno, con conseguente violazione pertanto (anche) della regola di ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c..
” (cfr. Corte di Cassazione n. 2904/2021).

In senso ancora più esplicito, di recente Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza n. 8201/2020, a tenore della quale: “ Infatti, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 cc, la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale. La giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso (Cass. n. 4011/13, 5385/13, 5684/06) si limita ad affermare la necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia, ma non si spinge certo sino a sostenere la tesi del ricorrente .”.

11. Quanto, infine, alla deduzione dell’Avvocatura erariale secondo cui “ si consentirebbe, attraverso questa avversata interpretazione, altresì di tutelare ancor più sempre lo stesso soggetto (il debitore e con esso la sua famiglia che ha già fruito e lucrato i benefici suddetti) consentendogli persino, dopo essersi già sottratto allo spontaneo pagamento dei debiti così contratti nell’esercitare la propria impresa agricola, di sottrarre al legittimo creditore i beni così ottenuti, ovvero conservati, ovvero incrementati. ” Con la conseguenza che “ l’evidente strumentalità della costituzione del fondo patrimoniale, volta proprio a “mettere al sicuro” tali frutti, a valle della maturazione della maggior parte dei crediti, dovrebbe consentire uno sforzo interpretativo finalizzato a riportare la situazione ad un risultato che non appaia ictu oculi come iniquo, date anche le vistose carenze probatorie sopra evidenziate. ”, il Collegio osserva che, per consolidata giurisprudenza, ai creditori che, come la resistente AG.E.A., al momento dell’insorgenza del debito ne conoscevano l’estraneità ai bisogni della famiglia del loro debitore, è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti ex art. 170 c.c., pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all’azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. (da ultimo, Corte di Cassazione ordinanza n. 34872 del 13/12/2023, nonché Corte di Cassazione ordinanza n. 2904/2021 e la cospicua giurisprudenza quivi richiamata).

È, infatti, affermazione univoca in giurisprudenza quella per cui la costituzione di un fondo patrimoniale, determinando la separazione dei beni in esso conferiti dal resto del patrimonio del debitore nonché l’impossibilità per i creditori, i cui crediti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, di essere garantiti, costituisce atto che rende più difficile la soddisfazione del credito e, dunque, è pacificamente sottoponibile ad azione revocatoria, essendo evidentemente integrato il requisito dell’ “ eventus damni ”.

A oggi, tuttavia, non risulta che siffatta azione (ovvero l’azione per simulazione e/o frode alla legge) sia stata proposta dalla resistente AG.E.A. dinanzi all’unico Giudice dotato di giurisdizione in subietca materia e, cioè, il Giudice Ordinario.

12. Il ricorso, per tutte le considerazioni che precedono, è, quindi, irricevibile quanto alla domanda di annullamento delle cartelle di pagamento AG.E.A. e dei relativi ruoli – presupposti dalla gravata comunicazione di iscrizione di ipoteca legale – emessi per prelievi supplementari per quote latte nelle campagne lattiere dal 2000 a tutto il 2007, fermo restando il difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. sulla impugnativa proposta avverso la cartella n. -OMISSIS-, notificata il 7/6/2018, per tributi speciali e catastali, per un ammontare complessivo di € 725,09, nel mentre è fondato e, pertanto, deve essere accolto nella parte in cui con esso si domanda l’annullamento della predetta comunicazione n. -OMISSIS-, fascicolo n. 2022/12609, di iscrizione d’ipoteca legale, ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, effettuata, con nota n. -OMISSIS- del 22/5/2023, dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione per la Provincia di Taranto.

13. Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo alla particolare complessità e novità delle questioni oggetto del presente giudizio ) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

14. Il Tribunale, dispone, ex art. 82 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., la liquidazione in favore del difensore del ricorrente, Avv. C M, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato – con decreto n. 54/2023, pubblicato in data 7 dicembre 2023, dall’apposita Commissione costituita presso questo T.A.R. – del compenso complessivo di € 1.000,00 (mille/00) oltre gli accessori di legge, ordinandone il pagamento a carico dell’Erario.

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