TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-05-08, n. 201800255
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Testo completo
Pubblicato il 08/05/2018
N. 00255/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2016, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso lo studio Maria Vittoria Farinacci Avv. in Campobasso, piazza Pepe, 32;
contro
A.S.Re.M. Gestione Liquidatoria della Disciolta Asl N. 2 Pentria in persona del Commissario Liquidatore, rappresentato e difeso dall'avvocato R P F, con domicilio eletto presso l’Avv. R P F nello studio dell’Avv. Marcantonio, in Campobasso, F.co Farina 5;
Regione Molise inpPersona del Presidente pro tempore non costituito in giudizio;
per la declaratoria
nei confronti della A.S.Re.M. Gestione Liquidatoria della disciolta ASL n. 2 “Pentria” di Isernia, in persona del Commissario Liquidatore, nonché, in via disgiunta e/o solidale, della Regione Molise, in persona del Presidente p.t., ex art.1 della Legge Regionale n. 21/2008, e s.m.i., del diritto del Sig. -OMISSIS-al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ed, in particolare, del danno biologico in ogni sua manifestazione, quale danno morale, esistenziale, per perdita di chance e, pertanto, per la condanna della A.S.Re.M. - Gestione Liquidatoria della disciolta ASL n. 2 “Pentria” di Isernia, in persona del Commissario Liquidatore, nonché, disgiuntamente e/o solidalmente, della Regione Molise, in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore del -OMISSIS-della somma di euro 700.000,00 o di altra maggiore o minore somma che verrà a quantificarsi in corso di causa oppure in via meramente equitativa e che l’adito Giudice riterrà congrua in relazione alle vicende di cui al presente ricorso ed in relazione alle varie fattispecie di danno; nonché al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute con decorrenza dalla data di avvenuta conoscenza della infermità (anno 1990) fino al soddisfo; nonché al pagamento delle spese e onorari di giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.Re.M. - Gestione Liquidatoria della disciolta Asl N. 2 Pentria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Definito un conflitto negativo di giurisdizione con sentenza Cass. SS.UU. n. 22741/2014, il signor -OMISSIS-con ricorso in riassunzione notificato in data 20.1.2015 chiedeva all’intestato Tribunale amministrativo regionale la condanna della A.S.Re.M. di Campobasso e della A.S.Re.M. – Zona territoriale di Isernia, già ASL n. 2 Pentria di Isernia, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti quantificati in euro 700.000,00 per avere lo stesso contratto, nel corso del rapporto di lavoro presso -OMISSIS- il -OMISSIS-
A fondamento della domanda risarcitoria premetteva di aver svolto servizio presso -OMISSIS-OMISSIS- a decorrere dal 25.8.1975 con qualifica di -OMISSIS-e, in particolare, di essersi-OMISSIS-non dotate della necessaria copertura mentre stava eseguendo le ordinarie mansioni lavorative tra cui quelle di pulizia, ivi compresa la pulizia di pozzetti fognari otturati da scorie organiche e da altri materiali utilizzati durante le attività sanitarie eseguite presso il nosocomio, attività quest’ultima estranea a quelle proprie della qualifica rivestita.
In conseguenza di tali episodi contraeva -OMISSIS- che, nel tempo, lo rendeva permanentemente-OMISSIS- che si vedeva costretto a lasciare il 10.10.1997 dopo gli accertamenti di rito espletati dalla locale commissione medico legale della USL.
Riferiva che la dipendenza da causa di servizio della patologia contratta veniva riconosciuta dalla commissione medica ospedaliera presso -OMISSIS-militare di Caserta con verbale n. 1984 del 11.10.1985 che la ascriveva alla 2 categoria tab. A E.I. misura massima e successivamente, con verbale n. 4 del 4.2.1997 alla 1 categoria.
Lamentava che la responsabilità dei gravi danni all’integrità fisica subiti e la conseguente riduzione della capacità lavorativa patita, dovevano ascriversi alla condotta negligente ed imperita del datore di lavoro che avrebbe omesso di adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne l’integrità psico-fisica, trascurando di fornire strumenti di protezione appropriati e di informare adeguatamente il personale circa i rischi connessi all’attività di controllo in violazione degli artt. 2087 c.c. e 355-356-377-379-383 del DPR 27 aprile 1955, n. 547 e delle specifiche norme dettate in materia dalla contrattazione collettiva del comparto sanità (art. 30 del DPR 270/1987 e 24 del DPR 384/1990).
Si costituiva in giudizio la A.S.Re.M. di Campobasso per resistere alla domanda di condanna chiedendone il rigetto in quanto infondata nel merito ed eccependo preliminarmente, in rito, il difetto di legittimazione passiva, nonché, nel merito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 342 del 11 settembre 2015 il TAR respingeva il ricorso ritenendo fondata l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione e comunque quella di prescrizione del diritto per difetto di prova in ordine all’evento interruttivo allegato dal ricorrente.
Quanto al profilo della legittimazione osservava, in particolare, che la domanda giudiziale in questione si riferiva a fatti relativi ad un rapporto di lavoro instaurato con la disciolta ASL n. 2 Pentria sicchè il giudizio doveva pertanto essere riassunto – dopo la pronuncia delle Sezioni unite sul conflitto negativo di giurisdizione - non nei confronti della ASReM bensì della Gestione liquidatoria ASL n. 2 Pentria presso la Regione Molise, in quanto dotata ex lege di propria autonomia gestionale e contabile, con bilancio separato, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 1.4.2005, con cui la Regione Molise aveva provveduto ad una riorganizzazione del servizio sanitario regionale; al fine di corroborare il difetto di legittimazione della ASREM aggiungeva inoltre che con legge n. 21 del 18.7.2008, come modificata con legge n. 11 del 18.4.2014, era stato previsto che “i rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte Aziende sanitarie confluite nella ASReM restano a carico della Gestione Liquidatoria assunta direttamente dalla Regione”.
Il -OMISSIS-con un nuovo ricorso notificato in data 19.1.2016 e depositato il 18.2.2016 ed invocando le favorevoli conclusioni della CTU disposta dal giudice del lavoro (nel giudizio poi definito con sentenza declinatoria della giurisdizione impugnata con conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) e le deposizioni testimoniali ivi raccolte, ha riproposto la domanda nei confronti della A.S.Re.M. - Gestione Liquidatoria della disciolta Asl N. 2 Pentria che si costituiva eccependo nuovamente la prescrizione e comunque la infondatezza della domanda nel merito per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità per omessa adozione di cautele doverose da parte del datore di lavoro, con particolare riferimento al nesso di causalità ed alla imputabilità di un evento lesivo riferito ad una patologia neppure conosciuta al momento dell’evento.
Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2017 la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
Con sentenza non definitiva 20.3.2017, n. 102, il TAR ha così disatteso le eccezioni preliminari sollevate dalla Gestione Liquidatoria: “L’eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, sollevata questa volta dalla Gestione Liquidatoria della disciolta ASL n. 2 “Pentria”, è infondata.
Accertato dalle sezioni unite della Cassazione che la responsabilità ascrivibile alla amministrazione resistente è di natura contrattuale, con conseguente relativa devoluzione della cognizione al giudice amministrativo attenendo a fatti occorsi in costanza del rapporto di servizio, la relativa azione è pacificamente soggetta al termine di prescrizione decennale.
Quanto al dies a quo di decorrenza, già con la sentenza n. 342/2015 il collegio aveva evidenziato che il ricorrente ammette di avere appreso di essere affetto -OMISSIS- a seguito degli esami ematoclinici del 4.9.1990, come peraltro espressamente affermato nella domanda di riconoscimento della causa di servizio del 17.12.1990 in atti e precisa di avere trasmesso nota interruttiva dei termini di prescrizione in data 1.8.2000 a mezzo di raccomandata A.R. spedita in data 2.8.2000 e ricevuta dalla ex ASL n. 2 Pentria di Isernia in data 7.8.2000.
A differenza del precedente giudizio definito con