TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-31, n. 202401257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2024-05-31, n. 202401257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401257
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 01257/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00721/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2019, proposto da
C P, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L P in Verona, Stradone Scipione Maffei n. 8;

contro

Comune di Brenzone Sul Garda, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento:

- dell’ordinanza n. 28 del 10.4.2019 di demolizione e rimessione in pristino relativamente ad opere realizzate in assenza di autorizzazioni edilizie, ambientali e idrauliche in località Pion di Brenzone;

- di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 maggio 2024 il dott. Marcello Polimeno e preso atto della richiesta di passaggio in decisione senza discussione formulata da parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso il ricorrente ha chiesto che questo Tribunale dichiari la nullità e, in subordine, annulli l’ordinanza indicata in epigrafe per i motivi come di seguito rubricati:

NULLITA’ AI SENSI DELL’ART. 21 septies L. 241/1990 PER CARENZA DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ”;

VIOLAZIONE DI LEGGE e segnatamente dell’art.3, IV comma L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI PRESUPPOSTI E D’ISTRUTTORIA. INSUFFICIENZA, INCONGRUENZA E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. FALSA RAPPRESENTAZIONE FATTI PRESUPPOSTI ”;

INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA STESSA e segnatamente del combinato disposto degli artt. 93 e 57 del R.D. n. 523/1904 e dell’art. 3, I comma, della L.R.V. n. 41/88 ”.

Con memoria depositata in data 26.4.2024 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso e chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso alla luce di quanto verificatosi successivamente all’instaurazione del presente giudizio.

L’amministrazione intimata non si è costituita.

All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28.5.2024, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.

In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).

Di conseguenza, a fronte dell’espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..

Nulla va disposto quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’amministrazione resistente, salvo il contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.

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