TAR Potenza, sez. I, sentenza 2012-04-06, n. 201200156
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Testo completo
N. 00156/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00243/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2011, proposto dalla Progente S.r.l., in persona del liquidatore p.t., e dalla Cooperativa Sociale Progettambiente, in persona del liquidatore p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti V A e N R, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto ai sensi dell’art. 25, comma 1, Cod. Proc. Amm. in Potenza presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
Comune di Pomarico, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per la condanna,
anche in solido tra loro, della Regione Basilicata e del Comune di Pomarico al risarcimento dei danni, patiti dalle ricorrenti in seguito all’emanazione della Del. G.R. n. 431 dell’1.4.2008, annullata con Decreto Capo dello Stato del 3.11.2010 nella parte in cui impediva il conferimento nella discarica di Pomarico dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (codice CER 19.12.12), non prodotti nella Provincia di Matera, quantificati in 449.099,00 €, di cui 399.099,00 €, a titolo di lucro cessante (nella perizia, redatta l’1.6.2011 dall’Ing. Carmine Pastore, 399.098,00 €), e 50.000,00 €, a titolo di danno emergente (precisamente spese di consulenza tecnica e di assistenza legale), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Pasquale Mastrantuono e udito l’Avv. V A per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’ATI, composto dalla mandataria La Carpia Domenico S.r.l. e dalla mandante ricorrente Cooperativa Sociale Progettambiente si aggiudicava, in virtù della Determinazione Responsabile Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici Comune di Pomarico n. 196 del 2.10.2006, la concessione della costruzione dell’ampliamento della discarica (da 60.000 mc., di cui 54.000 mc. già saturi, a 110.000 mc.), sita nella Contrada Manferrara Sottana del Comune di Pomarico, e la sua gestione per 5 anni, oltre 30 anni di post-gestione.
Il conseguente contratto, stipulato tra l’ATI ed il Comune di Pomarico il 6.11.2006, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva:
1) il “conferimento di rifiuti non pericolosi da parte di Enti Pubblici e soggetti privati fino al riempimento del volume disponibile, comunque garantendo il conferimento dei rifiuti del Comune di Pomarico” (cfr. art. 4);
2) il diritto dell’ATI concessionaria “di sfruttare economicamente l’intera opera realizzata, per tutta la durata della concessione, mediante il conferimento di rifiuti non pericolosi, provenienti sia da altri Comuni, sia da unità produttive (speciali assimilabili agli urbani) con l’integrale percezione dei proventi dello smaltimento, ad eccezione del Comune di Pomarico, che potrà conferire i propri rifiuti a titolo gratuito”, eccetto il pagamento dell’ecotassa regionale ed, inoltre, il Comune concedente si obbligava a pagare alla concessionaria una somma annua di 15.000,00 € oltre IVA, da rivalutare annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (cfr. art. 11);
3) l’impegno del Comune ad adottare tutti gli atti “necessari alla realizzazione ed alla riuscita dell’intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al piano economico finanziario presentato” dall’ATI concessionaria e ad attivarsi “presso i competenti Enti, preposti al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti di smaltimento rifiuti (Regione Basilicata e Provincia di Matera)” (cfr. art. 14).
Con Del. G.R. n. 431 dell’1.4.2008 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regionale del 16.4.2008) la Regione Basilicata rilasciava all’ATI concessionaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 D.Lg.vo n. 59/2005, subordinandola al rispetto di alcune prescrizioni, tra cui quella, oggetto della controversia in esame, che fino al 31.12.2008 potevano essere conferiti soltanto rifiuti solidi urbani (codice CER 20.03.01) e dall’1.1.2009 anche “le sole frazioni rinvenienti dalle attività di recupero, riciclaggio e trattamento (codici CER 19.12.12, 19.0501 e 20.01.08)”, con la puntualizzazione che presso tale discarica era “possibile il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti, prodotti nel bacino di utenza, definito dal Piano di organizzazione della gestione dei rifiuti della Provincia di Matera”.
Tale prescrizione veniva confermata nella riunione, tenutasi il 10.7.2008 tra