TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-06-26, n. 202310732
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Testo completo
Pubblicato il 26/06/2023
N. 10732/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08054/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8054 del 2021, proposto da M L, rappresentato e difeso dagli avvocati G T, L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G T in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superio, Commissione per L'Abilitazione Scientifica Nazionale Alla Prima e Seconda Fascia dei Professori Universitari Nel Settore, Anvur, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa concessione della più idonea misura cautelare
a. del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia – settore concorsuale 06/F2 – Malattie Apparato Visivo, con riguardo alla domanda presentata, per la prima fascia di docenza, dal Prof. M L nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale indetta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.D. del 09 agosto 2018, n. 2175, pubblicati in data 4 giugno 2021;
b. del verbale n. 1, relativo alla seduta del 27 novembre 2018, nell'ambito della quale la Commissione ha approvato i criteri e parametri valutativi;
c. dei verbali: n. 1, inerente la seduta della Commissione del 26 marzo 2021; n. 5, inerente la seduta della Commissione del 20 maggio 2021;
d. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il giudizio in epigrafe afferisce all’impugnazione dell’esito negativo della domanda del ricorrente di conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di Professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale sopra enucleato.
2. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.
3. All’udienza del giorno 9 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.1. Il Collegio ritiene opportuno effettuare, in via preliminare, un breve richiamo al quadro normativo vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale (ASN), con particolare riferimento all’art. 3 del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 rubricato “ Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia ”, ove statuisce “ 1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca ”.
4.2. Il secondo comma della disposizione richiamata, pertanto, prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, riferibili alla prima ed alla seconda fascia di docenza. La disposizione, in particolare, fissa i criteri per