TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-03-17, n. 202300497
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Testo completo
Pubblicato il 17/03/2023
N. 00497/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00777/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 777 del 2013, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi nel ricorso riassunto dagli avvocati M L ed E G, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato M L in Bari, Corso Cavour, n. 124, e prima dagli avvocati L F ed E G, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, alla via De Rossi, n. 32;
contro
Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P e G N, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in sede di riassunzione;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Panizzolo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bari, via Abate Gimma, n. 149;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione in sanatoria rilasciata dall’Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciale di Foggia ( ex Genio Civile) prot. n. -OMISSIS- del 29 marzo 2012, inerente alla pratica n. -OMISSIS-;
- del provvedimento del Comune di Cerignola, di revoca dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 6 dicembre 2007, di demolizione di opere realizzate sull’immobile sito in piazza Duomo, -OMISSIS- (maggiore altezza), comunicato ai ricorrenti dal Dirigente del Settore “Urbanistica, PRG, Patrimonio ed Edilizia Privata” del Comune di Cerignola, con nota del 14 marzo 2013 prot. n. -OMISSIS-, pervenuta agli stessi ricorrenti in data 18 marzo 2013;
- di tutti gli altri atti ad essi connessi, correlati e consequenziali e di essi presupposto, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nel giudizio riassunto del Comune di Cerignola e della signora -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato al comune di Cerignola, alla Regione Puglia - Struttura tecnica provinciale di Foggia (già Ufficio Genio civile) e alla signora -OMISSIS- in data 16 maggio 2013 e depositato in data 14 giugno 2013, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS- - che espongono di essere proprietari di due unità immobiliari facenti parte di un fabbricato di rilevanza storica, “Palazzo -OMISSIS-”, in condominio con l’unità immobiliare di proprietà della signora -OMISSIS-, sito in Cerignola alla piazza Duomo, -OMISSIS- - impugnavano, domandandone l’annullamento:
- il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 29 marzo 2012, rilasciato alla signora -OMISSIS-, con cui l’Ufficio Coordinamento Strutture tecniche provinciali di Foggia ( ex Genio Civile), “ Verificato che gli atti progettuali sono stati esaminati, con esito positivo, dai tecnici incaricati dell’esame di merito, nel rispetto delle norme di cui al D.M. 14 gennaio 2008 ” e “ Visto l’Atto Dirigenziale n. -OMISSIS- del 22/10/2009 ” (adottato ex art. 100 del d.P.R. n. 380/2001, a seguito della disposta archiviazione del processo penale - cfr. infra , punto n. 3), ha autorizzato “in sanatoria” l’ “ esecuzione dei lavori di manutenzione e miglioramento statico di un immobile in muratura in Piazza Duomo-OMISSIS- del Comune di Cerignola ”, inerente alla pratica n. -OMISSIS-;
- il provvedimento del comune di Cerignola del 28 novembre 2012, di revoca dell’ordinanza dirigenziale -OMISSIS- del 6 dicembre 2007, avente a oggetto la demolizione di opere edilizie realizzate sull’immobile in piazza Duomo, -OMISSIS- (maggiore altezza), perché in contrasto con le sez. C.2 e C.3 del D.M. 16 gennaio 1996 (norme tecniche in materia di edilizia sismica), comunicato ai ricorrenti dal Dirigente del Settore “Urbanistica, PRG, Patrimonio ed Edilizia Privata” del Comune medesimo, con nota del 14 marzo 2013 prot. n. -OMISSIS-, pervenuta agli stessi ricorrenti in data 18 marzo 2013.
A sostegno del gravame deducevano le seguenti censure, così rubricate:
1 ) Violazione e falsa applicazione dell’art. 62 L.R. 27/1985 e dell’art. 100 D.P.R. 380/2001 in riferimento alle violazioni di cui al D.M. 16/01/1996 (Norme per le Costruzioni in zone Sismiche) e specificatamente della sezione C.2 (altezza massima degli edifici) e della sezione C.3 (limitazione dell’altezza in funzione della larghezza delle strade); Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e della causa tipica, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento e difetto di motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001; Eccesso di potere per sviamento dall’interesse pubblico e della causa tipica, contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà, travisamento;
3) Violazione del principio “tempus regit actum” anche in riferimento alla circolare esplicativa D.P.R. n. 380/2001 ss.mm.ii, art. 65, 67, 93, 94, 98, 100. Adempimenti afferenti il deposito di progetti di costruzioni in zona Sismica semplificazione amministrativa (pubblicata sui B.U.R.P. n.121 del 5/07/2010).
1.1 - Si costituivano in giudizio sia il comune di Cerignola, sia la controinteressata signora -OMISSIS-, eccependo in limine l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione ad agire, assumendo l’insussistenza di un interesse differenziato, essendo a tal fine irrilevante la mera vicinitas .
Nel merito, contestavano le avverse pretese e chiedevano il rigetto del ricorso.
1.2 - Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, la Terza Sezione di questo T.A.R. disponeva verificazione ai sensi dell’art. 66 Cod. Proc. Amm., incaricando per l’espletamento il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata, Sede Coordinata di Bari, in persona del Provveditore pro tempore , con facoltà di delega ad altro dirigente del suo ufficio.
1.3 - In data 29 settembre 2020, veniva depositata la disposta verificazione.
1.4 - Nelle more della (prima) definizione del giudizio innanzi a questo Tribunale, le unità immobiliari oggetto di controversia venivano trasferite dalla signora -OMISSIS- in proprietà alla madre, signora -OMISSIS-, giusta atto per notaio -OMISSIS- di Cerignola, rep. n. -OMISSIS- racc. n. -OMISSIS- del 15 settembre 2020, prodotto in atti; e questo suscitava la richiesta della difesa ricorrente di ordinare l’intervento ex artt. 28 e 51 Cod. Proc. Amm., al fine di proseguire il processo nei confronti del terzo.
1.5 - Con sentenza n. -OMISSIS-, la Terza Sezione di questo Tribunale:
- disattendeva l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse;
- respingeva la richiesta di chiamata in causa dell’acquirente del bene oggetto dei contestati interventi, osservando che “ L’acquirente, in quanto avente causa della controinteressata, non è soggetto terzo rispetto al giudizio e, secondo il principio stabilito dall’art. 2909 c.c., incontrovertibilmente applicabile anche al processo amministrativo, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (cfr. C.d.S. Sez. VI, 16/11/2020, n. 7061; Cons. giust. amm. Sicilia, 13/02/2020, n. 115)”;
- accoglieva parzialmente il ricorso, “ limitatamente all’annullamento dell’autorizzazione rilasciata in sanatoria dall’Ufficio coordinamento Strutture Tecniche provinciale di Foggia, in epigrafe meglio specificata in quanto non preceduta dai doverosi accertamenti. Il procedimento di sanatoria deve cioè recedere alla fase istruttoria onde consentire l’esperimento delle omesse verifiche ”, ritenendo - invece - che “ il ritiro dell’ordinanza di demolizione a seguito del rilascio dell’autorizzazione sismica in sanatoria era atto dovuto ” e che “ ogni ulteriore eventuale violazione riferita alla normativa urbanistica, rilevata dal verificatore, esula sia dall’oggetto del presente giudizio (che non attiene all’originaria concessione edilizia né alle ordinanze di sospensione lavori e di demolizione risalenti al 2000 e