TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-01-10, n. 202200049
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2022
N. 00049/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01011/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P M e M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia, sezione lavoro, -OMISSIS-n. -OMISSIS-, con la quale il giudice ordinario ha:
a) accertato che l’importo dell’indennizzo di cui all’art. 1 legge n. 229/2005 deve essere calcolato moltiplicando per sei l’importo dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per la prima categoria di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, comprensivo dell’importo base e dell’indennità integrativa speciale, entrambi rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata, con la medesima decorrenza dell’indennizzo di cui alla legge n. 210 cit. da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, successivamente al primo anno di decorrenza;
b) condannato il Ministero resistente al pagamento mensile a favore della parte ricorrente dell’indennizzo di cui all’art. 1 legge n. 229/2005, come sopra rideterminato, ed al pagamento delle differenze tra quanto erogato e quanto dovuto, oltre interessi di legge;
c) ha dichiara che l’importo dell’assegno una tantum di cui all’art. 4 legge n. 229/2005 deve essere ricalcolato sulla base dell’indennizzo di cui all’art. 1 legge n. 229/2005, come sopra rideterminato;
d) ha condannato il Ministero resistente al pagamento, a favore della parte ricorrente, della differenza tra quanto erogato a titolo di assegno una tantum e quanto dovuto, come sopra rideterminato, oltre interessi di legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2021 il dott. L I e uditi per le parti il difensore avv. dello Stato Guido Operamolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO