TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-10-15, n. 202400804
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Testo completo
Pubblicato il 15/10/2024
N. 00804/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A01FF0668C, rappresentata e difesa dagli avvocati M R, N S ed E F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brescia (Centrale Unica di Committenza - Area vasta Brescia), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M P e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lallio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.E.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
per l'annullamento
- della determinazione del Comune di Lallio adottata in data 9 febbraio 2024 di aggiudicazione alla società controinteressata dell'appalto relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio comunale (CIG: A01FF0668C);
- della determinazione dirigenziale n. 2801/2023 della Provincia di Brescia - CUC “-OMISSIS-” con cui sono stati approvati i verbali di gara ed è stata adottata la proposta di aggiudicazione in favore della società controinteressata;
- dei verbali di gara, con particolare riguardo alla parte in cui omettono di disporre l’esclusione della società SEA s.r.l. e trascurano l’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta da essa presentata;
- del disciplinare di gara, con particolare riguardo all'art. 23 dello stesso, ove interpretato nel senso di escludere aprioristicamente il subprocedimento di verifica di anomalia nel caso in cui le offerte ammesse alla gara siano in numero inferiore a tre;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale ad essi, ivi compreso per quanto occorrer possa, il C.S.A. e l'ulteriore documentazione di gara;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti a disporre l’esclusione della controinteressata dalla gara, ovvero, in subordine, a disporre la retrocessione del procedimento di gara alla fase di verifica di anomalia dell'offerta presentata dalla controinteressata o di sussistenza del possesso dei requisiti generali in capo ad essa;
nonché, per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro, previa declaratoria d'inefficacia del contratto qualora sottoscritto nelle more del giudizio;
in via subordinata, per la condanna
delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-S.P.A. il 4\6\2024:
per l’annullamento,
- della Determinazione Dirigenziale n. 950/2024 della Provincia di Brescia – CUC “-OMISSIS-” di conferma della proposta di aggiudicazione assunta con D.D. 2801 del 27.12.2023;
- della determinazione del Comune di Lallio n. 108 del 13 maggio 2024 di « conclusione del procedimento di riesame dell’aggiudicazione disposta con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo Commercio n. 11 del 09/02/2024 avviato con nota prot. n. 3236 del 03.04.2024 ».
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Brescia, del Comune di Lallio e di S.E.A. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Provincia di Brescia (Centrale unica di committenza - Area Vasta di Brescia) ha esperito la “ Procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio comunale a favore del Comune di Lallio (BG) ” con importo complessivo a base di gara pari ad Euro 1.863.507,9.
Hanno partecipato alla gara tre operatori economici di cui uno è stato escluso per non avere superato la soglia minima per accedere all’apertura dell’offerta economica. I due operatori rimanenti, la ricorrente -OMISSIS- s.p.a. e la controinteressata S.E.A. s.r.l. hanno ottenuto, rispettivamente, un punteggio complessivo pari a 55,83 (47,66 di punteggio tecnico + 8.17 di punteggio economico) e pari a 75,81 (55,81 di punteggio tecnico + 20 di punteggio economico).
Con determinazione dirigenziale n. 2801/2023 la Provincia di Brescia (Centrale Unica di Committenza - Area Vasta di Brescia) ha approvato i verbali di gara e ha proposto l’aggiudicazione della gara all’operatore economico primo classificato, S.E.A. s.r.l.
Con determinazione del 9.02.2024 il Comune di Lallio ha aggiudicato in via definitiva l’appalto al predetto operatore economico.
Avverso tale provvedimento e gli altri atti della gara, la società -OMISSIS- s.p.a. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale chiedendo, previa sospensione, l’annullamento degli stessi, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria e il subentro nello stesso, nonché, in subordine, la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per equivalente monetario.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lallio, la Provincia di Brescia e la controinteressata S.E.A. s.r.l. resistendo al ricorso.
In vista dell’udienza camerale del 10.04.2024, la Provincia di Brescia con memoria depositata in data 5.04.2024 ha riferito che la Centrale unica di committenza – in relazione alle censure della ricorrente relative alla insussistenza dei requisiti soggettivi in capo all’aggiudicataria per presunte violazioni fiscali – aveva avviato un procedimento di riesame della proposta di aggiudicazione aprendo una fase istruttoria integrativa, a cui ha fatto seguito l’avvio del procedimento di riesame dell’aggiudicazione da parte del Comune di Lallio.
All’udienza camerale del 10.04.2024, il difensore del Comune di Lallio ha dichiarato che, in ragione del procedimento di riesame pendente e della ravvicinata udienza di merito, non sarebbe stato stipulato il contratto relativo alla procedura di gara oggetto di ricorso fino al deposito della sentenza. Nel corso della medesima udienza, il difensore di parte ricorrente ha conseguentemente dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare, rinuncia di cui questa Sezione ha dato atto con ordinanza n. 124 dell’11.04.2024.
Con determinazione dirigenziale n. 950 dell’11.05.2024 la Provincia di Brescia ha concluso il procedimento di riesame disponendo la conferma della proposta di aggiudicazione.
Con determinazione n. 108 del 13.05.2024 il Comune di Lallio ha conseguentemente confermato l’aggiudicazione della procedura in favore della società controinteressata.
Avverso tali provvedimenti, la ricorrente -OMISSIS- s.p.a. ha proposto motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 5.06.2024 il Presidente, vista la presentazione del ricorso per motivi aggiunti in data 4.06.2024 e nulla opponendo le altre parti, ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 25.09.2024.
Con nota dell’11.06.2024 la Centrale unica di committenza - Area Vasta di Brescia ha richiesto un ulteriore chiarimento all’Agenzia delle Entrate, a seguito delle censure sollevate nei motivi aggiunti dalla società ricorrente, cui ha fornito riscontro la predetta Agenzia con nota del 12.06.2024.
Con determinazione n. 174 del 30.08.2024 il Comune di Lallio ha prorogato il servizio all’operatore uscente -OMISSIS- s.r.l. fino al 31.10.2024.
All’udienza pubblica del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo del ricorso introduttivo, riproposto nel ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 16 e 22, comma 8, del disciplinare di gara per la mancata esclusione della controinteressata, la cui offerta non contemplerebbe il servizio di assistenza che l’appaltatore, ai sensi dell’art. 30 del capitolato, avrebbe dovuto garantire con proprio personale per un minimo di 20 ore settimanali “con orario e presenza da concordare con il Comune di Lallio”.
Il motivo è infondato.
Ad avviso del Collegio, la mancata specifica esplicitazione da parte della controinteressata nella relazione tecnica del servizio di assistenza di cui al citato art. 30 del capitolato risulta un dato meramente formale che non inficia il contenuto dell’offerta presentata.
Si deve infatti rilevare che, in relazione a tale servizio, i concorrenti non avrebbero potuto illustrare le relative caratteristiche, trattandosi di un servizio le cui modalità e i cui orari sarebbero stati determinati dal Comune in fase esecutiva ed in relazione al quale, pertanto gli operatori economici dovevano solo garantire la disponibilità ad eseguirlo con proprio personale. A tal fine, si deve ritenere quindi sufficiente la dichiarazione di impegno contenuta nella relazione tecnica della controinteressata, nella quale si afferma: “ In caso di aggiudicazione, SEA effettuerà il servizio mettendo in pratica il programma descritto in CSA ” (cfr. pag. 5 doc. 8 ricorrente).
Del resto, anche nell’offerta tecnica della ricorrente non viene descritto o illustrato nel dettaglio il servizio in questione (né avrebbe potuto esserlo dovendo essere concordate le modalità e gli orari in fase esecutiva con il Comune), ma viene solamente affermato –