TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-07-25, n. 202200578

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2022-07-25, n. 202200578
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200578
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2022

N. 00578/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01023/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

del provvedimento 6/07/2021 del Questura della Provincia di Bologna, notificato in data 27/09/2021 con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato per cure mediche.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 la dott.ssa M A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto l’annullamento del seguente atto :

provvedimento 6/07/2021 del Questura della Provincia di Bologna, notificato in data 27/09/2021, con il quale è stata respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno già rilasciato per cure mediche.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto :

Violazione di legge per falsa e/o errata applicazione degli artt. 3, 97 della Costituzione, dell’art. 4 comma 3, dell’art. 5 comma 5, dell’art. 6, comma 5, dell’art. 22 comma 11, dell’art. 26 comma 3 e dell’art. 29 comma 3 lett. b), del D. Lgs. 286/98, degli artt. 3, e 13, comma 2 bis del D.P.R. 394/99, eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione di legge, ingiustizia grave e manifesta.

L’amministrazione si è costituita in data 26.11.2020.

I).Giova richiamare gli eventi in fatto.

Il sig. -OMISSIS-è stato titolare di permesso di soggiorno per cure mediche dal 30/11/2018 al 30/11/2019;
in data 7/11/2019 ne chiedeva il rinnovo per i medesimi motivi.

Il titolo de quo veniva originariamente rilasciato poiché l’odierno ricorrente era ed è affetto da molteplici patologie che necessitano di cure sistematiche senza le quali potrebbe subire un irreparabile danno alla salute.

Dopo quasi 2 anni dalla richiesta di rinnovo il Questore di Bologna ne ha decretato il rigetto per essere il ricorrente tornato in Albania dalla sua famiglia.

In data 5.4.2022 la Questura di Bologna ha comunicato che <a seguito del riesame effettuato in ottemperanza alla ordinanza del TAR 25/2022, alla luce delle indicazioni del Tribunale e della documentazione medica aggiornata prodotta dal cittadino straniero, si procederà alla revoca in autotutela del decreto questorile impugnato e al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche della validità di sei mesi con i tempi e le modalità di rito>.

In conclusione, alla luce della prospettata autotutela, al Collegio non resta che prendere atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

Le spese del giudizio possono essere compensate sussistendo giusti motivi.

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