TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-05, n. 202100533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-05, n. 202100533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100533
Data del deposito : 5 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2021

N. 00533/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00964/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 964 del 2009, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio eletto presso UC NT in Ancona, via Cialdini n. 80;



contro

Ministero della Difesa e Comando Accademia Navale di Livorno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;



per

il risarcimento del danno in conseguenza di incidente accaduto nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Accademia Navale di Livorno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2020 e ss.mm.ii.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 il dott. Gianluca Morri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente riferisce che il giorno -OMISSIS- subiva un grave infortunio cadendo da una scala. In particolare allega quanto segue:

- al momento dell’infortunio stava frequentando, con il grado di -OMISSIS-, la -OMISSIS- classe del corso normale presso l’Accademia Navale di Livorno;

- l’infortunio è avvenuto all’interno dell’Accademia dove la ricorrente era tenuta ad alloggiare;

- la scala in questione collegava un soppalco (dove era ubicato il dormitorio) con la sottostante zona studio;

- l’infortunio è avvenuto discendendo la scala (quindi scendendo dal soppalco al piano inferiore) e in prossimità del secondo/terzo gradino, con rovinosa caduta sul pavimento;

- l’Accademia ha violato le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro avendo predisposto una scala non a norma (poiché: mancava il parapetto di protezione per cadute nel vuoto; i gradini non presentavano il corretto rapporto tra alzata e pedata previsto dal DM 236/1989; l’antiscivolo apposto sul gradino era insufficiente e comunque la gomma era vecchia ed usurata) e senza fornire indicazioni di pericolo nel suo utilizzo;

- l’amministrazione ha ammesso la mancata osservanza delle norme di sicurezza, adottando successivamente (-OMISSIS-), un piano di ristrutturazione delle camerette comprendente anche interventi sulle scale;

- l’infortunio è quindi avvenuto per colpa esclusiva dell’amministrazione in qualità di datore di lavoro.

Con l’odierna iniziativa giudiziaria viene proposta istanza di risarcimento del danno, quantificato nell’importo di € -OMISSIS- per danno patrimoniale e nell’importo di € -OMISSIS- per danno non patrimoniale, ovvero la somma maggiore o minore che, in via equitativa, sarà ritenuta dovuta, oltre interessi legali e rivalutazione

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